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Sentenza

Sentenza del 29/05/2015 n. 1247 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

IRES - Reddito d'impresa - Costi - Associazione sportiva dilettantistica - Contratto di sponsorizzazione - Spese di pubblicità - Inidoneità a raggiungere potenziali clienti - Antieconomiche e non inerenti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione dell’Amministrazione finanziaria è stata accolta. Le spese di sponsorizzazione sono state ritenute non inerenti all’attività d’impresa e antieconomiche, con conseguente disconoscimento della deduzione fiscale ai fini IRES.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità, ai fini IRES, delle spese sostenute in esecuzione di un contratto di sponsorizzazione con un’associazione sportiva dilettantistica. L’Amministrazione ha ritenuto che tali costi non fossero inerenti né economicamente giustificati, poiché la pubblicità non risultava concretamente rivolta a potenziali clienti o utilizzatori dei prodotti dell’impresa: agli eventi partecipava prevalentemente un pubblico giovanile non interessato a tali prodotti. Mancando quindi un’idoneità effettiva a incrementare le vendite, le spese sono state considerate antieconomiche e non deducibili.

Norme richiamate

  • Disciplina IRES della deducibilità dei costi d’impresa

    Sono deducibili soltanto i costi collegati all’attività d’impresa e sostenuti in modo coerente con il conseguimento di ricavi o con l’incremento della capacità commerciale. La sponsorizzazione deve presentare una concreta utilità promozionale e non può essere meramente formale.

  • Principio di inerenza

    L’inerenza richiede un collegamento funzionale tra il costo sostenuto e l’attività esercitata, valutato in base alla concreta idoneità della spesa a promuovere i prodotti o servizi dell’impresa.

  • Principio di antieconomicità

    Una spesa può essere contestata quando risulta manifestamente sproporzionata o priva di ragionevole giustificazione economica rispetto ai benefici promozionali concretamente conseguibili.

Massime di principio

  • La deducibilità delle spese di sponsorizzazione non deriva automaticamente dalla stipula del contratto o dalla presenza del marchio durante l’evento: occorre dimostrare una reale finalità pubblicitaria.
  • L’impresa deve poter collegare la sponsorizzazione a un pubblico potenzialmente interessato ai propri prodotti o servizi; la mera esposizione del logo non è sufficiente.
  • In caso di contestazione, è utile documentare audience, target, diffusione dell’evento, modalità di visibilità del marchio, ritorni commerciali e coerenza tra il pubblico raggiunto e la clientela dell’impresa.
  • Una spesa sostenuta per finalità promozionali può essere considerata non inerente e antieconomica se, per caratteristiche dell’evento e del pubblico, non appare concretamente idonea a generare o favorire vendite.
  • La valutazione deve essere effettuata considerando il contesto complessivo e la ragionevolezza economica dell’operazione, senza presumere che ogni sponsorizzazione sportiva sia automaticamente deducibile o indeducibile.

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