Sentenza n. 381/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'accertamento - previa eventuale rimessione alla Corte Costituzionale della pertinente questione di legittimità costituzionale della l.r. Toscana n. 51/2014, della illegittimità delle operazioni di determinazione della cifra elettorale dei gruppi di liste, nonché delle connesse operazioni di redazione del prospetto riepilogativo allegato, di cui al Verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale regionale per le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Toscana, redatto in data 28-29 ottobre 2025, del medesimo Verbale e dei relativi allegati, per la parte in cui, nel determinare la cifra elettorale regionale del gruppo di liste "Toscana Rossa" ai fini della verifica del superamento della soglia di sbarramento del 5%, l'organo temporaneo dell'Ufficio centrale regionale presso la Corte d'Appello di Firenze ha erroneamente ritenuto di non sommare ai voti di lista i voti validi espressi esclusivamente a favore della candidata alla carica di Presidente della Giunta regionale Antonella Moro Bundu, unica candidata collegata al suddetto gruppo di liste; - della conseguente illegittimità dell'esclusione dalla ripartizione dei seggi del gruppo di liste "Toscana Rossa", in ragione del presunto, ma invero non verificatosi mancato superamento della soglia di sbarramento del 5% del totale dei voti espressi a favore dei gruppi di liste circoscrizionali, nonché della correlata mancata attribuzione al medesimo gruppo di liste di un seggio nel Consiglio regionale della Toscana e, dunque, del Verbale di proclamazione degli eletti nella parte e per le ragioni in cui non risulta proclamato alcun consigliere regionale per la lista "Toscana Rossa" e, in particolare, nella parte in cui non è proclamata eletta la candidata Antonella Moro Bundu e/o altro candidato della medesima lista portante la maggiore cifra elettorale individuale; nonché per l'annullamento - dei verbali tutti di proclamazione degli eletti dell'Ufficio centrale regionale per le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Toscana (Doc.02), di tutti gli altri atti delle operazioni elettorali ad essi preordinati, connessi e conseguenti e, per quanto possa occorrere, dell'eventuale deliberazione di data e numero non conosciuti di convalida dell'elezione dei consiglieri regionali adottata dal Consiglio regionale della Toscana con conseguente correzione del risultato elettorale nel senso dell'ammissione del gruppo di liste "Toscana Rossa" alla ripartizione dei seggi e della conseguente assegnazione del seggio spettante alla medesima lista, con proclamazione, a modifica dei verbali di proclamazione degli eletti, di Antonella Moro Bundu e/o, comunque, del candidato della lista "Toscana Rossa" portante la maggiore cifra elettorale individuale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR Toscana, decidendo definitivamente il ricorso, lo ha rigettato. Dal dispositivo non emerge una distinta motivazione sui singoli motivi, né risulta accolta la richiesta di rimessione alla Corte costituzionale. Conseguentemente sono rimasti fermi gli atti delle operazioni elettorali, l'esclusione della lista "Toscana Rossa" dalla ripartizione dei seggi e la proclamazione degli eletti. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: Operazioni dell'Ufficio centrale regionale per le elezioni regionali toscane, verbali di proclamazione degli eletti e conseguente esclusione della lista "Toscana Rossa" dalla ripartizione dei seggi per mancato superamento della soglia di sbarramento del 5%
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento dell'illegittimità delle operazioni di determinazione della cifra elettorale dei gruppi di liste e del prospetto riepilogativo allegato al verbale dell'Ufficio centrale regionale del 28-29 ottobre 2025, nonché l'annullamento dei verbali di proclamazione degli eletti e degli atti presupposti e conseguenti. Hanno sostenuto che, nel calcolare la cifra elettorale regionale del gruppo di liste "Toscana Rossa" ai fini della soglia di sbarramento del 5%, l'Ufficio centrale regionale avrebbe dovuto sommare ai voti di lista anche i voti validi espressi esclusivamente a favore della candidata alla Presidenza della Giunta regionale collegata alla lista. Da tale asserito errore sarebbe derivata l'illegittima esclusione della lista dalla ripartizione dei seggi e la mancata attribuzione di un seggio nel Consiglio regionale, con omessa proclamazione della candidata collegata o del candidato della lista con la maggiore cifra elettorale individuale. È stata prospettata anche l'eventuale rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della l.r. Toscana n. 51/2014.
Norme richiamate
art. 130, comma 7, c.p.a.
La pronuncia è resa nell'ambito del rito relativo al contenzioso elettorale, come espressamente indicato dal provvedimento.
l.r. Toscana n. 51/2014
La legge regionale è stata indicata dai ricorrenti quale parametro rispetto al quale prospettare un'eventuale questione di legittimità costituzionale; il dispositivo non accoglie la domanda e non dispone la rimessione alla Corte costituzionale.
Massime di principio
- Nel giudizio elettorale, la contestazione delle operazioni di calcolo della cifra elettorale dei gruppi di liste può essere proposta unitamente alla domanda di annullamento dei verbali di proclamazione degli eletti e alla richiesta di correzione del risultato elettorale, quando l'asserito errore incida sul superamento della soglia di sbarramento e sull'attribuzione dei seggi.
- Quando il giudice amministrativo rigetta la domanda diretta a contestare il calcolo della cifra elettorale e la conseguente esclusione di una lista dalla ripartizione dei seggi, restano fermi i verbali elettorali e la proclamazione degli eletti, salvo diversa statuizione espressa.
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