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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23148/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del G.i.p. di Paola del 27/05/2021 che, con patteggiamento, aveva applicato la pena per il reato di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) relativo a un incidente del 4/8/2020 con decesso il 14/8/2020, nonché disposto la sospensione della patente per un anno. Il ricorrente denunciava violazione di legge (art. 222, comma 2-bis, D.Lgs. n.285/1992), carenza di motivazione e difetto dell'apparato giustificativo: in particolare si censurava lo scostamento illegittimo dal minimo edittale nella determinazione della durata della sospensione e la mancata applicazione della riduzione fino a un terzo prevista per il rito del patteggiamento; si faceva inoltre rilevare che il Prefetto aveva già disposto una sospensione amministrativa di quattro mesi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale, nel fissare la sospensione della patente in un anno, si sia determinato in una misura prossima al minimo edittale e 'già al netto' della riduzione prevista per il rito, congrua rispetto alla gravità concreta del fatto. La Corte ha ricordato la giurisprudenza secondo cui, in caso di patteggiamento, il giudice deve motivare espressamente solo se la misura si discosta dal minimo edittale; se la misura coincide o è molto prossima al minimo è sufficiente una motivazione implicita. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 589-bis cod. pen. (omicidio stradale)

    Norma che disciplina l'omicidio stradale contestato e prevede, tra le sanzioni possibili, anche la revoca o la sospensione della patente; la sentenza impugnata si riferisce a tale reato come titolo del patteggiamento.

  • art. 222 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada), comma 2 e comma 2-bis

    Regola le sanzioni amministrative accessorie (revoca o sospensione della patente). Prevede la possibilità di riduzione della sanzione fino a un terzo in caso di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento). La Corte ha ritenuto che la diminuzione prevista possa essere già computata e che, se la misura adottata è prossima al minimo edittale, è sufficiente motivazione implicita.

  • sentenza Corte Costituzionale n. 88 del 2019

    Dichiara l'illegittimità costituzionale di parte dell'art. 222 comma 2 (quarto periodo) nella parte in cui non prevedeva la possibilità di sospensione anziché revoca in determinati casi di omicidio e lesioni stradali; richiamata nella vicenda per giustificare l'alternativa tra revoca e sospensione in presenza/assenza di aggravanti.

  • art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta delle parti, patteggiamento)

    Norma processuale che disciplina il rito del patteggiamento richiamata come fondamento della riduzione della pena e delle conseguenze sulla sanzione amministrativa accessoria.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento, il giudice può ridurre la sanzione accessoria prevista dal Codice della strada fino a un terzo: la diminuzione può essere già considerata nel calcolo della durata quando la misura risultante è prossima al minimo edittale.
  • Quando la sanzione accessoria (sospensione della patente) si attesta sul minimo o molto vicino ad esso, la motivazione richiesta è implicita e non è necessario un ampio apparato giustificativo; è invece necessaria motivazione esplicita se la misura si discosta significativamente dal minimo.
  • La sospensione amministrativa della patente disposta dal Prefetto è un procedimento autonomo e non automaticamente esclude l'applicazione della sanzione accessoria giudiziale; il giudice valuta la durata complessiva tenendo conto della concreta gravità del fatto.
  • La distinzione tra revoca e sospensione della patente va interpretata alla luce della giurisprudenza costituzionale: in assenza delle circostanze aggravanti previste dalla norma penale, il giudice può optare per la sospensione anziché per la revoca.
  • Per impugnare con successo la durata della sanzione accessoria occorre dimostrare che il giudice ha operato uno scostamento rilevante dal quadro edittale senza motivazione adeguata o che non ha applicato concretamente le riduzioni previste dal rito.

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