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Sentenza

Sentenza n. 1339/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 593/2023.

Giustizia amministrativa202401011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Toscana che aveva annullato solo la parte dell’ordinanza relativa alla demolizione del bagno nel piano seminterrato, confermando il ripristino dello scarico del bagno al piano terra

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante, già ricorrente in primo grado, ha impugnato la sentenza del TAR Toscana nella parte in cui aveva confermato l’ordinanza comunale di ripristino relativa al corretto percorso di scarico delle acque reflue del bagno al piano terra. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990 e del contraddittorio procedimentale, sostenendo di non essere stata posta in condizione di formulare osservazioni perché il Comune non avrebbe dato seguito alla richiesta di visione degli atti presentata ai sensi dell’art. 10 della medesima legge. Con il secondo motivo ha contestato la legittimità del ripristino del precedente percorso di scarico, ovvero dell’adeguamento della fossa biologica attualmente utilizzata, deducendo la violazione dell’art. 31 del regolamento edilizio comunale, dell’art. 72 del regolamento edilizio del 1982 e del regolamento d’igiene del 1943, nonché omessa pronuncia e difetto di motivazione. In particolare, ha invocato l’equivalenza funzionale del chiusino a doppio battente rispetto al chiusino a doppia lapide, ha contestato la commistione tra acque bianche e nere, ha sostenuto l’applicabilità della disciplina vigente negli anni Cinquanta, quando sarebbe stata realizzata la fossa biologica, e ha negato l’esecuzione di successive opere di allacciamento. Ha inoltre censurato la ricostruzione temporale degli interventi e l’utilizzo della CTU formata nel giudizio civile. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 295 c.p.c. e 79 c.p.a., chiedendo la sospensione del giudizio amministrativo in attesa della definizione della controversia civile pendente tra privati.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la sentenza del TAR. Ha preliminarmente respinto la richiesta di sospensione del giudizio: la controversia civile relativa ai diritti sull’area non costituisce pregiudizialità tecnica rispetto alla verifica della legittimità dell’esercizio del potere comunale, poiché l’accertamento dei diritti privatistici compete al giudice ordinario e il Comune non è parte del giudizio civile. L’amministrazione deve comunque tenere conto degli eventuali diritti accertati dal giudice civile. Nel merito, il Collegio ha ritenuto adeguatamente istruito e motivato il provvedimento comunale, fondato sui sopralluoghi della Polizia Municipale, sul rapporto ASL e sulle risultanze della CTU svolta nel giudizio civile. Tali elementi hanno consentito di ritenere, allo stato, che lo scarico del bagno al piano terra fosse stato trasferito dalla fossa FB3 alla fossa FB1, ubicata nella proprietà di altro soggetto, e che quest’ultima non fosse conforme ai requisiti igienico-sanitari, in particolare per la mancanza del tubo esalatore di diametro minimo di 10 cm e del chiusino a doppia lapide. La CTU è stata legittimamente valutata dall’amministrazione, in quanto formata da un ausiliario del giudice nel contraddittorio delle parti; diversamente, una perizia di parte, anche giurata, non ha efficacia probatoria. È stato inoltre ritenuto corretto porre a carico della ricorrente l’onere di dimostrare la conformità dell’intervento alla disciplina vigente al momento della sua esecuzione. Gli elementi tecnici, tra cui la realizzazione di un gradino sotto il vano WC tra il 1995 e il 2018 e la diversa collocazione dello scarico rispetto agli accertamenti del 2007, rendevano plausibile una modifica successiva all’impianto originario degli anni Cinquanta. Le contestazioni sull’equivalenza dei chiusini e sulla rilevanza delle difformità sono state ritenute attinenti al merito delle valutazioni tecniche e non idonee a superare gli accertamenti amministrativi e sanitari. La censura sul contraddittorio procedimentale è stata respinta ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990, poiché, alla luce degli elementi acquisiti, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 31 del regolamento edilizio comunale

    La disposizione è stata applicata quale parametro dei requisiti edilizi e igienico-sanitari della fossa biologica, comprendenti il tubo esalatore di diametro non inferiore a 10 cm e il chiusino a doppia lapide.

  • art. 72 del regolamento edilizio del 1982 e regolamento d’igiene del 1943

    Sono stati invocati dall’appellante per sostenere l’applicabilità della disciplina vigente all’epoca della realizzazione originaria della fossa e l’assenza dell’obbligo di uno sfiato di diametro minimo di 10 cm per le fosse biologiche; la tesi non è stata accolta.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria è riferita alla pregiudizialità tecnica, configurabile solo quando la controversia pregiudiziale costituisca indispensabile antecedente logico-giuridico della causa dipendente e il relativo accertamento debba valere con efficacia di giudicato.

  • art. 79 c.p.a.

    È stato richiamato congiuntamente all’art. 295 c.p.c. per la domanda di sospensione del giudizio, respinta per mancanza di pregiudizialità tecnica.

  • art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990

    La violazione del contraddittorio procedimentale non comporta l’annullamento quando sia palese che il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 10 l. 241/1990

    È stato invocato dall’appellante in relazione alla richiesta di visione degli atti e alla possibilità di presentare osservazioni; la relativa censura è stata comunque respinta mediante applicazione dell’art. 21-octies, comma 2.

Massime di principio

  • La sospensione necessaria del giudizio amministrativo per pregiudizialità tecnica è ammissibile soltanto quando la controversia pregiudiziale costituisca un indispensabile antecedente logico-giuridico della causa amministrativa e il relativo accertamento debba imporsi con efficacia di giudicato; non è sufficiente la mera pendenza di una controversia civile tra privati su diritti incidenti sull’area interessata dal provvedimento amministrativo.
  • Nel giudizio sulla legittimità di un provvedimento repressivo edilizio o igienico-sanitario, l’amministrazione può utilizzare, come elementi istruttori, anche risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio formata in un giudizio civile, purché valutate criticamente e nel rispetto del contraddittorio; tali risultanze sono maggiormente attendibili rispetto a una perizia di parte, anche se giurata.
  • Quando il privato contesta la legittimità di un’opera modificata nel tempo e invoca l’applicazione della disciplina vigente all’epoca della realizzazione originaria, grava sul privato l’onere di dimostrare la data e la conformità dell’intervento alla disciplina allora vigente.
  • L’amministrazione può ordinare il ripristino del precedente assetto degli scarichi o l’adeguamento dell’impianto ai requisiti igienico-sanitari quando disponga di elementi oggettivi e ragionevoli che dimostrino la modifica del percorso dello scarico e la non conformità dell’impianto attualmente utilizzato.
  • La violazione delle garanzie partecipative non conduce all’annullamento del provvedimento quando, alla luce degli accertamenti acquisiti e delle contestazioni esaminate in giudizio, risulti palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimentoIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidanti

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