Sentenza del 22/06/2022 n. 2951 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Intimazione di pagamento - Atto impositivo vincolato - Natura - Effetti - Difetto di motivazione - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela Corte ha ritenuto infondato il vizio dedotto: non sussiste difetto di motivazione quando l'intimazione richiami espressamente le cartelle di pagamento già notificate all'intimato, giacché le cartelle contengono la motivazione delle riprese; la limitazione del diritto di difesa ricorre solo se il contribuente non è stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'intimazione. Il ricorso è stato quindi respinto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorrente deduceva il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, qualificata come atto impositivo vincolato; la questione verteva sul fatto se il richiamo, nell'intimazione, alle cartelle di pagamento già notificate potesse essere considerato sufficiente a motivare l'atto o se sussistesse una limitazione del diritto di difesa per carenza di ragioni esposte nell'intimazione stessa.
Norme richiamate
Cassazione civile, sentenza n. 2372/2013
Principio affermato: l'intimazione di pagamento che richiami cartelle già notificate non è affetta da vizio di motivazione; il diritto di difesa non si considera limitato se le ragioni dell'intimazione sono contenute nelle precedenti cartelle che il contribuente ha ricevuto.
Massime di principio
- Un'intimazione di pagamento (atto vincolato) che rinvia espressamente a cartelle di pagamento già notificate è adeguatamente motivata se le cartelle contengono le ragioni dell'imposizione.
- La limitazione del diritto di difesa si verifica solo quando il contribuente non è stato posto nelle condizioni di conoscere le ragioni dell'intimazione (ad es. mancata notifica delle cartelle o cartelle prive di motivazione).
- Nel proporre impugnazione il contribuente deve dimostrare l'assenza di notifiche delle cartelle o l'inesistenza/insufficienza della motivazione nelle stesse per far valere il vizio di motivazione dell'intimazione.
- Gli organi di riscossione possono validamente richiamare documenti già notificati al contribuente invece di riportarne integralmente il contenuto nell'intimazione, purché il richiamo sia chiaro e i documenti preesistenti siano effettivamente notificati.
- Prassi consigliata per il contribuente: verificare lo storico delle notifiche, richiedere copie delle cartelle richiamate e contestare l'intimazione solo se manca la conoscenza delle ragioni o se le cartelle stesse sono viziate.
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