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Sentenza

Sentenza n. 871/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) della nota prot. 1018/2024 del 10.1.2024, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ha richiesto ulteriori documentazioni alla ricorrente rispetto alla manifestazione d'interesse del 29.12.2023; 2) dell'Avviso n.14/23 BUN DEM del 29.11.2023 (pubblicato in data 1.12.2023) col quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ha reso nota l'istanza di rinnovo quadriennale presentata dalla controinteressata Bunkeraggi s.r.l. per mantenere un impianto per la distribuzione di carburanti per motopesca e nautica da diporto ed annesso pontile galleggianti e corpi morti nel Porto di Taranto, nella parte in cui impone a chi abbia interesse a proporre domanda concorrente ai sensi dell'art.5 del Regolamento Procedure amministrative in materia di demanio marittimo emanato dalla p.a. resistente, e relativi allegati, adottato con Ordinanza n.6/21; 3) della condotta della p.a. resistente che non ha fatto ostensione di tutti gli atti richiesti dalla ricorrente nella nota prot. 40920 del 27.12.2023 della De Vivo Energie e, ove e per quanto occorra, del verbale di presa visione del 15.1.2024 e dell'atto prot. 40996 del 28.12.2023 emesso dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio in riscontro alla nota prot. 40920 del 27.12.2023 della De Vivo Energie; 4) ove e per quanto occorra del cd. Regolamento Procedure amministrative in materia di demanio marittimo emanato dalla p.a. resistente, e relativi allegati, adottato con Ordinanza n.6/21; 5) in ogni caso, di tutti gli atti e i comportamenti della p.a. presupposti, connessi e consequenziali agli atti impugnati. nonché - per l’accertamento del diritto della ricorrente di accedere ai documenti richiesti con l’atto prot. 40920 del 27.12.2023 - e con condanna della resistente all’esibizione degli stessi con facoltà di estrazione copia - per la condanna della P.A. resistente all’espletamento della procedura di evidenza pubblica in concorrenza; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 11.5.2024: 6) dell’atto di conclusione del procedimento prot. 4458 del 13.2.2024 col quale la p.a. resistente ha rigettato la manifestazione d’interesse/domanda concorrente della ricorrente, e rigettato altresì le contestuali osservazioni in opposizione proposte dalla stessa; 7) in ogni caso, di tutti gli atti e i comportamenti della p.a. presupposti, connessi e consequenziali. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 12.7.2024: 8) della concessione demaniale marittima n.15/2024 – Rep. 894 rilasciata alla controinteressata dalla p.a. resistente; 9) del parere del Comitato di gestione della p.a. resistente, espresso nella seduta del 18.4.2024; 10) del provvedimento di conclusione del procedimento n.10786/OPE-Dem-AMM del 2.5.2024; 11) in ogni caso, di tutti gli atti e i comportamenti della p.a. presupposti, connessi e consequenziali agli atti impugnati; per la condanna della P.A. resistente all’espletamento della procedura di evidenza pubblica in concorrenza.

Giustizia amministrativa202400151

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Avviso pubblico relativo alla domanda di rinnovo di una concessione demaniale marittima, atti e modalità di accesso, provvedimento di irricevibilità della manifestazione di interesse e successiva concessione rilasciata alla concessionaria uscente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (autorità concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato l'avviso con cui l'Autorità di Sistema Portuale aveva reso nota la domanda di rinnovo quadriennale della concessionaria uscente, sostenendo che l'amministrazione avesse illegittimamente imposto la presentazione di una domanda concorrente secondo l'art. 5 del regolamento interno, anziché secondo la disciplina dell'art. 7 relativa ai rinnovi. Ha dedotto violazione degli artt. 3 e 97 Cost., della l. 241/1990, del codice della navigazione, del relativo regolamento, della l. 59/2010, della direttiva 2006/123/CE e del regolamento portuale, nonché eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria e motivazione, sviamento, disparità di trattamento, illogicità, ingiustizia manifesta e violazione della proporzionalità. In particolare, ha censurato la richiesta di formalizzare l'accesso, la brevità del termine concesso per presentare la domanda concorrente, l'omessa esibizione di parte della documentazione, la richiesta di documentazione ritenuta eccessiva, l'assenza di indicazioni sulle opere non amovibili, l'applicazione dell'art. 5 del regolamento e l'obbligo di utilizzare il portale SUA. Con i primi motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento che aveva dichiarato irricevibile la manifestazione di interesse presentata tramite PEC, lamentando anche la mancata attivazione del soccorso istruttorio, l'assenza di una chiara qualificazione dell'esito, la mancata rimessione in termini e il difetto di motivazione sulle osservazioni presentate. Con i secondi motivi aggiunti ha impugnato la concessione rilasciata alla concessionaria uscente, il parere del Comitato di gestione e il provvedimento conclusivo, deducendo tardività della domanda di rinnovo, carenza dei controlli, sviamento, disparità di trattamento, violazione della concorrenza e incompetenza.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti e ha dichiarato inammissibili i secondi motivi aggiunti. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 5 del regolamento alle domande concorrenti, perché tale disposizione disciplina il rilascio di nuove concessioni e la fase concorrenziale, mentre l'art. 7 riguarda la richiesta di rinnovo del concessionario uscente. Ha escluso la rilevanza delle censure relative all'art. 49 cod. nav., poiché nell'area interessata non risultavano opere non amovibili. Quanto ai termini e all'accesso, il giudice ha osservato che l'avviso indicava chiaramente il termine di trenta giorni e richiedeva che le domande concorrenti fossero complete secondo il regolamento; la ricorrente si era attivata soltanto a ridosso della scadenza, ma l'amministrazione le aveva comunque concesso un termine ulteriore per visionare gli atti e presentare la domanda. La ricorrente non aveva segnalato durante l'accesso del 15 gennaio la pretesa incompletezza documentale e aveva presentato una manifestazione di interesse sostanzialmente priva di contenuto progettuale, limitandosi a prospettare la riproduzione dell'impianto esistente. In ogni caso, la dichiarazione di irricevibilità è stata ritenuta dovuta perché la domanda era stata trasmessa tramite PEC anziché attraverso il portale SUA, modalità prescritta "esclusivamente" dall'art. 2-bis del regolamento. Tale prescrizione è stata ritenuta legittima, in quanto funzionale alla corretta organizzazione degli uffici, all'ordinato svolgimento della procedura e alla parità tra concorrenti, ed era coerente con l'art. 15-bis l. 84/1994. Il soccorso istruttorio è stato escluso sia perché non vi era un impedimento oggettivo all'utilizzo della piattaforma, sia perché la violazione della modalità e dei termini di presentazione non era emendabile senza pregiudicare la regolarità della procedura e la concorrenza. I secondi motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili perché, una volta esclusa la possibilità di annullare l'avviso e il provvedimento di irricevibilità, la ricorrente era definitivamente estranea alla procedura e non disponeva più di un interesse concreto e diretto all'impugnazione della concessione rilasciata alla controinteressata. Le spese sono state compensate per la particolarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 2-bis del Regolamento procedure amministrative in materia di demanio marittimo

    Le istanze e la documentazione afferente i procedimenti di cui ai successivi articoli dovranno pervenire esclusivamente attraverso l'apposito Portale SUA accedendo dal sito istituzionale dell'Ente www.port.taranto.it

    La modalità telematica tramite portale SUA è stata ritenuta obbligatoria e la sua violazione comporta l'irricevibilità della domanda, non sanabile mediante soccorso istruttorio.

  • art. 5 del Regolamento procedure amministrative in materia di demanio marittimo

    Disciplina le domande concorrenti e il rilascio di nuove concessioni, sicché è applicabile ai terzi interessati alla fase concorrenziale conseguente all'avviso sul rinnovo della concessione.

  • art. 7 del Regolamento procedure amministrative in materia di demanio marittimo

    Disciplina le modalità di presentazione della richiesta di rinnovo da parte del concessionario e non la posizione dei terzi che intendano concorrere.

  • art. 15-bis l. 84/1994

    Presso la Autorità di sistema portuale opera lo Sportello Unico Amministrativo (SUA) che, per tutti i procedimenti amministrativi ed autorizzativi concernenti le attività economiche … svolge funzione unica di front office rispetto ai soggetti deputati ad operare in porto

    Costituisce la base normativa coerente con l'obbligo regolamentare di presentare le istanze tramite il portale SUA.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sanare la violazione della modalità obbligatoria di presentazione né mancanze assolute e sostanziali della documentazione prescritta.

  • art. 49 cod. nav.

    Le censure fondate sull'omessa disciplina delle opere non amovibili sono state respinte perché, nel caso concreto, non risultavano presenti opere di tale natura.

Massime di principio

  • Quando un avviso relativo al rinnovo di una concessione demaniale invita i terzi a presentare domande concorrenti, ai terzi si applica la disciplina regolamentare prevista per il rilascio di nuove concessioni, mentre la disciplina specifica del rinnovo riguarda il concessionario uscente.
  • Una prescrizione regolamentare che imponga in via esclusiva la presentazione delle istanze tramite uno Sportello Unico Amministrativo o una piattaforma telematica è legittima se funzionale all'organizzazione degli uffici, all'ordinato svolgimento della procedura e alla parità tra concorrenti; la presentazione con modalità diversa può comportare l'irricevibilità della domanda.
  • Il soccorso istruttorio non è utilizzabile per sanare la violazione di un termine o di una modalità obbligatoria di presentazione della domanda, soprattutto quando l'interessato non dimostri un impedimento oggettivo all'utilizzo del canale prescritto e la regolarizzazione possa incidere sulla par condicio.
  • Il concorrente che si attivi soltanto a ridosso della scadenza dell'avviso non può imputare all'amministrazione la conseguente difficoltà di reperire la documentazione, quando l'amministrazione abbia comunque concesso un termine ulteriore per l'accesso e la presentazione della domanda.
  • L'impugnazione della concessione rilasciata al concessionario uscente è inammissibile per carenza di interesse concreto e diretto quando il ricorrente sia stato legittimamente escluso dalla fase concorrenziale e non abbia ottenuto l'annullamento degli atti presupposti che ne hanno determinato l'esclusione.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaTrasparenza e pubblicità

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