Parere n. 166/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Icam S.r.l. Leg. Rappr. Roberto Bianco, avverso decreto n. prot. 6199 del 7/11/2016 concernente diniego concessione finanziamento agevolato relativo al contributo integrativo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto ministeriale n. 6199 del 7 novembre 2016, recante la rideterminazione e il disimpegno di quote di finanziamento agevolato, contributo integrativo e contributo maggiorativo relativi a un programma di sviluppo sperimentale.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Ministero ha ritenuto non più erogabili euro 157.331,90 di finanziamento agevolato, euro 62.932,76 di contributo integrativo ed euro 31.466,38 di contributo maggiorativo, disponendone il disimpegno. Il provvedimento traeva origine dalla verifica finale del programma AuDIS, ammesso alle agevolazioni del Fondo per l’Innovazione Tecnologica, e dallo stralcio di euro 346.171,72 di costi relativi al terzo SAL. La ricorrente ha dedotto: a) violazione degli artt. 4, comma 3, e 6, comma 4, del decreto direttoriale n. 2163/2013, sostenendo che le variazioni tecniche erano state già approvate in occasione del secondo SAL e non potevano essere contestate successivamente; b) violazione dell’art. 97 Cost. e del d.m. 24 settembre 2009, nonché travisamento dei fatti, erroneità e contraddittorietà delle valutazioni tecniche; c) violazione degli artt. 3 e 12 della l. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione e illegittima trasformazione dello stralcio in una misura sanzionatoria atipica, poiché le spese sostenute non sarebbero state valutate secondo criteri oggettivi e predeterminati.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha proposto il rigetto. Il primo motivo è stato respinto perché l’approvazione delle modifiche tecnologiche in sede di secondo SAL non impediva all’esperto di verificare, in sede di terzo SAL, la corrispondenza del prototipo finale agli obiettivi e alle caratteristiche del capitolato tecnico. L’esperto aveva chiarito che il prototipo presentava ingombri superiori e minori funzionalità rispetto a quelli previsti, sicché parte delle attività e dei relativi costi non risultava pienamente pertinente, pur essendo stata ritenuta soddisfacente la complessiva realizzazione del progetto. Il secondo motivo è stato respinto in applicazione dei limiti del sindacato sulle valutazioni tecnico-discrezionali: il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione, potendo verificare soltanto la presenza di macroscopica erroneità, irragionevolezza o decisivo errore di fatto. Tali vizi non sono emersi dalla documentazione, e la ricorrente non ha assolto l’onere di dimostrarli. Il Consiglio ha inoltre rilevato che l’amministrazione disponeva di un margine discrezionale nel valutare la relazione tecnica e ha esercitato tale potere senza illegittimità, decidendo di conformarsi alle conclusioni dell’organo tecnico. Il terzo motivo è stato respinto perché il decreto era adeguatamente motivato per relationem, mediante il richiamo alla relazione dell’esperto, alla relazione del soggetto gestore e alla relazione della Commissione ministeriale, atti espressamente richiamati e posti nella sfera di conoscibilità legale dell’interessata.
Osservazioni
Primo motivo - Variazioni tecniche e terzo SAL
L’approvazione delle variazioni tecnologiche in sede di secondo SAL non preclude la verifica finale della conformità del prototipo agli obiettivi e alle caratteristiche del capitolato tecnico. L’esperto poteva quindi rilevare, in sede di terzo SAL, la non piena pertinenza di attività e costi riferiti a un prototipo con ingombri superiori e minori funzionalità rispetto a quelli programmati.
Secondo motivo - Valutazioni tecnico-discrezionali
Le censure dirette a contestare l’erroneità delle valutazioni dell’esperto non sono accolte in assenza di macroscopica erroneità, irragionevolezza o decisivo errore di fatto. Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione quando si tratti di apprezzamenti tecnici opinabili, dovendo limitarsi a un controllo di attendibilità tecnica non sostitutivo.
Terzo motivo - Motivazione per relationem
Il decreto di rideterminazione è adeguatamente motivato mediante il rinvio alle relazioni dell’esperto scientifico, del soggetto gestore e della Commissione ministeriale, purché gli atti richiamati siano espressamente individuati e disponibili o conoscibili dall’interessata.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
d.m. 24 settembre 2009
Disciplina le agevolazioni del Fondo per l’Innovazione Tecnologica e i criteri relativi alla verifica delle spese e della realizzazione dei programmi agevolati.
decreto direttoriale MISE n. 2163/2013
artt. 4, comma 3, e 6, comma 1 e comma 4
Disciplina il rapporto concessorio, gli obblighi del beneficiario e il trattamento delle variazioni al programma, distinguendo tra modifiche non incidenti sugli obiettivi e variazioni da sottoporre all’approvazione ministeriale.
art. 3 l. 241/1990
Consente la motivazione per relationem quando il provvedimento richiama atti espressamente individuati e resi disponibili o conoscibili all’interessato.
art. 12 l. 241/1990
È invocato dalla ricorrente in relazione alla pretesa necessità di criteri oggettivi e predeterminati per la concessione e rideterminazione delle agevolazioni, ma la censura non è stata accolta.
art. 97 Cost.
È richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, ma il Consiglio non ha ravvisato violazioni nell’attività di verifica e rideterminazione delle agevolazioni.
art. 14 della circolare n. 1034240 dell’11 maggio 2001
È richiamato quale base della nomina della Commissione ministeriale di accertamento della spesa.
Massime di principio
- L’approvazione di una variazione progettuale in occasione di uno stato di avanzamento non impedisce all’amministrazione di verificare, nella fase finale, se il risultato complessivo e il prototipo realizzato siano effettivamente conformi agli obiettivi e alle caratteristiche tecniche del programma agevolato.
- Quando l’amministrazione valuta elementi tecnici mediante un organo specializzato, il sindacato del giudice amministrativo è non sostitutivo e può condurre all’annullamento soltanto in presenza di macroscopica erroneità, manifesta irragionevolezza o decisivo errore di fatto; non è sufficiente prospettare una diversa valutazione tecnica opinabile.
- L’amministrazione conserva un margine di discrezionalità nel valutare le conclusioni dell’organo tecnico, anche quando scelga di conformarsi ad esse; tale scelta è legittima se risulta coerente con l’istruttoria e non è affetta da vizi macroscopici.
- La motivazione per relationem soddisfa l’obbligo motivazionale quando il provvedimento individua espressamente gli atti richiamati e questi siano entrati nella sfera di conoscibilità legale dell’interessato.
Rideterminazione di agevolazioni per programma di sviluppo sperimentale
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da ICAM S.r.l. contro il Ministero delle imprese e del made in Italy avverso il decreto n. 6199 del 7 novembre 2016. Il decreto aveva dichiarato non più erogabili alcune quote di finanziamento agevolato e contributi connessi a un programma di sviluppo sperimentale denominato AuDIS, ammesso alle agevolazioni del Fondo per l’Innovazione Tecnologica.
Premesse e svolgimento del programma
La società aveva presentato nel 2009 una domanda di agevolazione per un progetto volto allo sviluppo di un sistema automatizzato di stoccaggio e consegna di prodotti. Il programma era stato ammesso per un costo complessivo di euro 2.913.705,00 e il rapporto concessorio era stato disciplinato dal decreto direttoriale n. 2163 del 2013.
Il decreto prevedeva che il programma fosse realizzato secondo le modalità approvate e stabiliva un regime per le variazioni progettuali. Le modifiche non incidenti sugli obiettivi del programma potevano essere valutate dal gestore in sede di erogazione delle singole quote; le variazioni più significative dovevano invece essere tempestivamente comunicate al Ministero per l’approvazione.
Verifica finale e riduzione delle agevolazioni
L’esecuzione del programma era proseguita fino alla liquidazione del secondo SAL. In tale fase l’esperto tecnico-scientifico e il soggetto gestore avevano assentito alcune variazioni tecnologiche, ritenendole compatibili con gli obiettivi del progetto.
In sede di liquidazione del terzo SAL, tuttavia, l’esperto aveva proposto lo stralcio di euro 346.171,72. La relazione finale aveva evidenziato che il prototipo realizzato presentava ingombri superiori a quelli previsti nel capitolato tecnico e minori funzionalità. Secondo l’esperto, le attività dell’ultimo SAL non erano quindi del tutto pertinenti rispetto agli obiettivi finali, poiché sarebbe stato necessario realizzare un ulteriore prototipo miniaturizzato, più adeguato alle esigenze di spedizione e prelievo di merci di ridotto ingombro.
La Commissione ministeriale di verifica aveva condiviso le conclusioni dell’esperto. Il Ministero aveva quindi adottato il decreto impugnato, dichiarando non più erogabili euro 157.331,90 di finanziamento agevolato, euro 62.932,76 di contributo integrativo ed euro 31.466,38 di contributo maggiorativo, con il relativo disimpegno.
Motivi del ricorso
La società ha sostenuto che l’amministrazione non avrebbe potuto contestare nel terzo SAL variazioni già approvate nel secondo SAL. Ha inoltre denunciato l’erroneità e la contraddittorietà delle valutazioni tecniche, il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e motivazione e l’assenza di criteri oggettivi per la rideterminazione delle agevolazioni.
La ricorrente ha anche sostenuto che lo stralcio costituisse, in concreto, una misura sanzionatoria atipica, non prevista dal d.m. 24 settembre 2009 né dal decreto direttoriale n. 2163/2013.
Valutazione del primo motivo
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata la censura relativa alla contraddittorietà delle valutazioni dell’esperto. L’assenso prestato alle modifiche tecnologiche in sede di secondo SAL riguardava la variazione della tecnologia, ma non comportava l’automatica approvazione del risultato finale sotto ogni profilo.
L’esperto aveva spiegato che, pur essendo soddisfacenti i risultati complessivi del progetto e pur essendo stata approvata la modifica tecnologica, il prototipo finale non risultava pienamente aderente alle caratteristiche previste dal capitolato. La verifica conclusiva poteva dunque considerare sia le variazioni intervenute sia il risultato concretamente conseguito.
Valutazione tecnica e limiti del sindacato
Con riferimento al secondo motivo, il Consiglio ha richiamato il principio secondo cui le valutazioni tecniche dell’amministrazione sono espressione di discrezionalità tecnica e non possono essere sostituite dal giudice con una propria valutazione.
Il controllo giurisdizionale può tuttavia verificare l’attendibilità tecnica della decisione, accertando la correttezza del criterio applicato e del procedimento seguito. Il limite è rappresentato dalla necessità che la valutazione amministrativa rientri nella gamma delle risposte plausibili, ragionevoli e proporzionate rispetto ai dati tecnici e fattuali disponibili.
Nel caso concreto, la documentazione dava conto del procedimento svolto e non evidenziava macroscopiche erroneità, manifesta irragionevolezza o decisivi errori di fatto. La società, inoltre, non aveva fornito una dimostrazione adeguata della manifesta erroneità della valutazione dell’esperto.
Il Consiglio ha precisato che l’amministrazione disponeva di un proprio margine discrezionale nel valutare la consulenza tecnica e che, nella fattispecie, tale potere era stato esercitato correttamente mediante l’adesione alle conclusioni dell’organo tecnico.
Motivazione per relationem
È stata respinta anche la censura di difetto di motivazione. Il decreto di rideterminazione richiamava la relazione dell’esperto scientifico, quella del soggetto gestore e la relazione della Commissione ministeriale di accertamento della spesa.
Secondo il Consiglio, il richiamo a tali atti integrava una motivazione per relationem legittima ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. 241/1990, poiché gli atti erano espressamente individuati ed erano entrati nella sfera di conoscibilità legale della società interessata.
Conclusioni
La Sezione ha ritenuto infondati tutti i motivi dedotti e ha espresso il parere che il ricorso straordinario dovesse essere respinto.
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