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Sentenza

Sentenza del 14/06/2017 n. 453 - Corte di Giustizia UE

Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 138, paragrafo 2, lettera a) - Presupposti dell'esenzione di una cessione intracomunitaria di un mezzo di trasporto nuovo - Residenza dell'acquirente nello Stato membro di destinazione - Immatricolazione temporanea nello Stato membro di destinazione - Rischio di frode fiscale - Buona fede del venditore - Obbligo di diligenza del venditore- Spese di trasporto - Assoggettamento al controllo tecnico.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva venduto a un cittadino angolano un veicolo nuovo, trasportato in Spagna e sottoposto a controllo tecnico e immatricolazione provvisoria con targa turistica. La vendita era stata fatturata senza IVA, qualificandola come cessione intracomunitaria esente. L'amministrazione portoghese aveva poi richiesto l'IVA e gli interessi, ritenendo che l'acquirente non fosse residente in Spagna e che non fosse provato il pagamento dell'imposta nello Stato di destinazione. Il giudice nazionale ha chiesto se l'esenzione potesse essere subordinata alla residenza dell'acquirente nello Stato di destinazione, alla definitiva immatricolazione del veicolo o alla prova del versamento dell'IVA in tale Stato, nonché se il venditore potesse essere chiamato a rispondere dell'eventuale frode dell'acquirente.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che l'articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva IVA non consente di subordinare l'esenzione alla residenza o al domicilio dell'acquirente nello Stato membro di destinazione. L'esenzione non può essere negata soltanto perché il veicolo è stato immatricolato provvisoriamente o con targa turistica, né il venditore può essere obbligato a dimostrare la cessazione del regime provvisorio o l'effettivo pagamento dell'IVA nello Stato di destinazione. Tuttavia, il venditore deve dimostrare il trasferimento effettivo del veicolo in altro Stato membro e deve agire con particolare diligenza, soprattutto per beni di elevato valore. L'esenzione può essere negata solo se, sulla base di elementi oggettivi, il venditore sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione partecipava a una frode e non aveva adottato tutte le misure ragionevoli per evitarla. La verifica concreta della buona fede e della diligenza della ricorrente è stata rimessa al giudice nazionale; la Corte non ha quindi definito direttamente la controversia tributaria.

Norme richiamate

  • Articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE

    Gli Stati membri esentano le cessioni di mezzi di trasporto nuovi spediti o trasportati fuori del loro rispettivo territorio ma nell'Unione a destinazione dell'acquirente.

    La norma contiene condizioni materiali esaustive: trasferimento del potere di disporre del mezzo, trasporto fuori dallo Stato di partenza e destinazione in un altro Stato membro. Non richiede che l'acquirente sia residente nello Stato di destinazione, né che il veicolo sia definitivamente immatricolato o che l'IVA sia già stata versata in tale Stato.

  • Articolo 131 della direttiva 2006/112/CE

    Le esenzioni ... si applicano ... alle condizioni che gli Stati membri stabiliscono per assicurare la corretta e semplice applicazione ... e per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso.

    Gli Stati membri possono introdurre obblighi documentali e misure antifrode, ma non possono aggiungere condizioni sostanziali incompatibili con la direttiva o violare i principi di certezza del diritto, proporzionalità e neutralità fiscale.

  • Articolo 20 della direttiva 2006/112/CE

    Si considera acquisto intracomunitario di beni l'acquisizione del potere di disporre come proprietario di un bene mobile materiale spedito o trasportato ... in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza.

    Rilevano il trasferimento del potere di disposizione e l'effettivo spostamento fisico del bene verso un altro Stato membro.

  • Articolo 14, lettere b) e 1, lettera e), del RITI portoghese

    La normativa portoghese subordinava l'esenzione, per i mezzi di trasporto nuovi, al fatto che l'acquirente fosse stabilito o domiciliato nello Stato membro di destinazione. Tale requisito è stato ritenuto contrario alla direttiva IVA.

  • Principi di certezza del diritto, proporzionalità, tutela del legittimo affidamento e neutralità fiscale

    Il venditore non può essere gravato indefinitamente da circostanze future e fuori dal suo controllo, come la definitiva immatricolazione o il pagamento dell'IVA da parte dell'acquirente. Può tuttavia perdere l'esenzione se conosceva o avrebbe dovuto conoscere la frode e non ha adottato misure ragionevoli per evitarne la propria partecipazione.

Massime di principio

  • Per una cessione intracomunitaria di un mezzo di trasporto nuovo, l'esenzione IVA dipende principalmente dalla prova del trasferimento effettivo del veicolo in un altro Stato membro, non dalla residenza dell'acquirente.
  • L'immatricolazione provvisoria o turistica nello Stato di destinazione costituisce un elemento probatorio rilevante, ma non può essere considerata, da sola, motivo di diniego dell'esenzione.
  • Il venditore non deve provare in modo definitivo che l'acquirente abbia pagato l'IVA nello Stato di destinazione o che il regime provvisorio sia successivamente cessato.
  • Il venditore deve comunque svolgere controlli ragionevoli e proporzionati, adeguati al valore del veicolo e ai rischi tipici delle vendite a privati, verificando coerenza dei documenti, identità, indirizzi, trasporto e destinazione dichiarata.
  • In presenza di indizi oggettivi di frode, indirizzi contraddittori o informazioni incompatibili sulla residenza, l'operatore deve approfondire la situazione; se conosceva o avrebbe dovuto conoscere la frode e non ha agito diligentemente, l'esenzione può essere negata.
  • La valutazione finale è complessiva e spetta al giudice nazionale: la buona fede del venditore e la sufficienza delle prove devono essere esaminate alla luce di tutte le circostanze concrete.

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