Sentenza del 14/06/2017 n. 97 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Contenzioso - Difesa tecnica - Rinuncia al mandato - Lite d'importo superiore ai limiti di cui all'art. 12 del d.lgs. 546/1992 - Ordinanza giudiziale con la quale si ordina alla parte di munirsi di nuovo difensore - Mancata ottemperanza - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDopo aver verificato la regolarità della notifica dell’ordinanza e la persistente mancata nomina del difensore, la Commissione ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. 546/1992. La controversia non è stata quindi esaminata nel merito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nel corso del giudizio entrambi i difensori del ricorrente hanno rinunciato al mandato. Poiché il valore della controversia superava i limiti entro i quali è consentita la difesa personale ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 546/1992, la Commissione ha ordinato al ricorrente di nominare un nuovo difensore entro un termine stabilito, avvertendolo che, in caso di mancata ottemperanza, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente non si è presentato all’udienza e non ha provveduto alla nomina del nuovo difensore.
Norme richiamate
Art. 12 del d.lgs. 546/1992
Quando il valore della lite supera i limiti previsti dalla norma, la parte non può difendersi personalmente e deve essere assistita da un difensore abilitato, salvo le specifiche eccezioni previste dalla legge.
Art. 12, comma 5, del d.lgs. 546/1992
Se la parte, dopo essere stata espressamente invitata dal giudice e avvertita delle conseguenze, non provvede a munirsi di assistenza tecnica quando necessaria, il ricorso è dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- La rinuncia al mandato del difensore non consente automaticamente alla parte di proseguire personalmente il giudizio quando il valore della lite supera i limiti di difesa personale previsti dalla legge.
- L’ordine del giudice di nominare un nuovo difensore deve essere rispettato entro il termine indicato; la mancata ottemperanza può determinare l’inammissibilità del ricorso.
- Prima di dichiarare l’inammissibilità, il giudice deve verificare che l’ordinanza contenente l’ordine e l’avvertimento sia stata regolarmente notificata alla parte.
- L’inammissibilità per mancata assistenza tecnica impedisce l’esame del merito della controversia e comporta, in concreto, la soccombenza processuale del ricorrente.
- In situazioni analoghe, la parte deve attivarsi tempestivamente per nominare un nuovo difensore, anche chiedendo eventualmente una proroga o rappresentando al giudice eventuali impedimenti prima della scadenza del termine.
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