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Sentenza

Sentenza del 14/06/2017 n. 62 - Comm. Trib. II grado di Bolzano

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha chiesto il rimborso dell'IRAP versata negli anni 2008-2011, per complessivi 2.529,85 euro, sostenendo che la propria attività non fosse soggetta all'imposta per mancanza di autonoma organizzazione. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale impostazione, sostenendo che l'IRAP fosse applicabile agli imprenditori, anche artigiani, in quanto esercenti attività d'impresa ai sensi dell'art. 55 del TUIR, e che comunque risultasse un'autonoma organizzazione dalla presenza di beni strumentali e costi indicati nelle dichiarazioni fiscali. Il contribuente ha replicato che i beni utilizzati erano soltanto quelli indispensabili per lo svolgimento personale dell'attività e che non si avvaleva di dipendenti o collaboratori.

La decisione

La Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto al rimborso dell'IRAP. Il collegio ha ritenuto che anche per il piccolo imprenditore l'assoggettamento all'IRAP non derivi automaticamente dalla qualificazione dell'attività come impresa, ma richieda la concreta presenza di un'autonoma organizzazione, intesa come struttura capace di produrre un valore aggiunto ulteriore rispetto all'attività personale del titolare. Nel caso concreto non vi erano dipendenti, collaboratori o prestazioni professionali di terzi e i beni strumentali, per valori compresi tra circa 25.000 e 29.000 euro, erano considerati modesti e indispensabili. L'Agenzia è stata inoltre condannata a rifondere le spese del giudizio di appello, liquidate in 707 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2

    L'IRAP si applica all'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

    L'imposta non colpisce automaticamente ogni attività produttiva o imprenditoriale, ma richiede la presenza concreta di un'organizzazione autonoma, ulteriore rispetto al lavoro personale del titolare.

  • D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137

    Ha inserito nell'art. 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997 la specificazione dell'attività "autonomamente organizzata".

    La modifica ha limitato l'ambito dell'IRAP, escludendo le attività prive di una struttura organizzativa autonoma e di un valore aggiunto riconducibile a tale struttura.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 55

    Definisce i redditi d'impresa.

    La qualificazione fiscale dell'attività come impresa non è sufficiente, da sola, a dimostrare l'assoggettamento all'IRAP; occorre verificare in concreto il requisito dell'autonoma organizzazione.

  • Codice civile, art. 2083

    Riguarda la figura del piccolo imprenditore.

    Anche il piccolo imprenditore può operare senza un'organizzazione autonoma rilevante ai fini IRAP; il requisito deve essere accertato concretamente e non presunto in base alla sola natura imprenditoriale dell'attività.

  • Costituzione, artt. 3 e 53

    Principi di uguaglianza, ragionevolezza e capacità contributiva.

    L'imposizione deve essere collegata a una specifica capacità contributiva e non può applicarsi in modo irragionevole a chi svolge personalmente l'attività senza una struttura produttiva aggiuntiva.

  • Cass. civ., sentenza n. 22019 del 25 settembre 2013

    L'autonoma organizzazione deve essere un "quid pluris" rispetto alla normale auto-organizzazione del professionista.

    È imponibile il reddito in cui una struttura esterna, per numero, importanza e valore economico dei fattori impiegati, generi un surplus rispetto alla produttività del solo lavoro personale.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 156 del 10 maggio 2001

    L'IRAP è legittima perché non colpisce qualunque attività produttiva, ma solo quelle "autonomamente organizzate".

    Il presupposto dell'imposta è la capacità produttiva derivante dall'autonoma organizzazione, non il mero esercizio abituale di un'attività lavorativa.

  • Cass. civ., ordinanza n. 4490 del 21 marzo 2012

    Per il piccolo imprenditore l'IRAP è esclusa quando l'attività non è autonomamente organizzata; il requisito ricorre se il contribuente impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o si avvale non occasionalmente di lavoro altrui.

    La verifica deve considerare il ruolo del titolare, l'entità dei beni strumentali e l'eventuale impiego stabile di dipendenti o collaboratori. L'onere della prova dell'assenza dell'organizzazione grava sul contribuente che chiede il rimborso.

  • Cass. civ., Sezioni Unite, n. 9451 del 2016

    L'impiego di dipendenti con mansioni esecutive o di mezzi strumentali non comporta di per sé un valore aggiunto rilevante.

    La presenza di personale o strumenti non determina automaticamente l'IRAP: occorre valutare se essi siano eccedenti il minimo necessario e se producano effettivamente una capacità produttiva aggiuntiva.

Massime di principio

  • Per un piccolo imprenditore o lavoratore autonomo l'IRAP non è automatica solo perché l'attività è qualificata come impresa o professione: occorre accertare in concreto l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
  • L'autonoma organizzazione consiste in un apparato produttivo ulteriore rispetto al lavoro personale del titolare, idoneo a generare un valore aggiunto o un surplus di reddito.
  • L'uso di beni strumentali ordinari e indispensabili per l'attività, come computer, software, mobili o un'autovettura, non è sufficiente se il loro valore e la loro funzione restano compatibili con una gestione personale e minima.
  • L'assenza di dipendenti, collaboratori continuativi e prestazioni professionali di terzi costituisce un elemento importante per dimostrare la mancanza di autonoma organizzazione, pur dovendo essere valutato insieme agli altri fattori.
  • Chi chiede il rimborso dell'IRAP deve fornire la prova dell'assenza dell'organizzazione autonoma, normalmente mediante dichiarazioni fiscali, contabilità, elenco dei beni strumentali e documentazione relativa a dipendenti e collaboratori.
  • La valutazione è concreta e caso per caso: non esistono soglie assolute valide per ogni attività, perché la sufficienza dei beni e delle risorse deve essere rapportata al settore e alle normali esigenze operative.
  • In una situazione analoga, è utile distinguere tra strumenti indispensabili al lavoro personale e una struttura organizzativa capace di consentire al titolare di produrre più reddito rispetto a quello ottenibile con il solo apporto personale.

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