Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 14/06/2017 n. 96 - Comm. Trib. Prov. Grosseto

Accertamento - Redditi da capitale - Investimenti in paesi "black list - Art. 12. D.L. 78/2009 - Irretroattività - Esclusione - Conseguenze - Accoglimento del ricorso per intervenuta decadenza del potere accertativo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio contestava la mancata compilazione del quadro RW del modello Unico in relazione a un investimento detenuto in Svizzera, ritenuta appartenente ai Paesi a fiscalità privilegiata. La controversia riguardava l'applicabilità dell'art. 12 del D.L. 78/2009, che presume costituiti con redditi sottratti a tassazione gli investimenti e le attività finanziarie detenuti in Stati black list e prevede, ai commi 2-bis e 2-ter, il raddoppio dei termini per l'accertamento. Il contribuente sosteneva l'irretroattività della norma e l'intervenuta decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertare i periodi d'imposta contestati.

La decisione

La Commissione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 12 del D.L. 78/2009 non stabilisca espressamente la propria applicazione retroattiva, né con riferimento alla presunzione prevista dalla norma né con riferimento al raddoppio dei termini di accertamento. Applicando il principio generale di irretroattività previsto dall'art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente e dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, la Commissione ha escluso l'applicazione della norma ai periodi anteriori alla sua entrata in vigore. Di conseguenza, il raddoppio dei termini non poteva essere utilizzato per mantenere valido l'accertamento e i periodi d'imposta risultavano decaduti.

Norme richiamate

  • Art. 12 D.L. 78/2009

    Gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati "black list" ai soli fini fiscali si presumono costituiti, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.

    La norma introduce una presunzione relativa sull'origine imponibile degli investimenti esteri e prevede il raddoppio dei termini per l'accertamento. Secondo la sentenza, in assenza di un'espressa previsione, tali effetti non possono essere applicati retroattivamente.

  • Art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente

    Stabilisce il principio generale di irretroattività delle disposizioni tributarie, salvo specifica previsione contraria.

  • Art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale

    Conferma il principio secondo cui la legge dispone per il futuro e non ha effetto retroattivo, in mancanza di un'espressa disposizione.

  • Cassazione n. 25722/2009

    Richiamata come precedente a sostegno del principio di irretroattività delle norme.

  • Cassazione n. 1141/2011

    Richiamata come ulteriore precedente sul divieto di applicazione retroattiva della disciplina tributaria.

Massime di principio

  • Una norma tributaria che introduce presunzioni sfavorevoli al contribuente o amplia i termini di accertamento non si applica automaticamente ai periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento deve essere previsto e applicato secondo la disciplina temporalmente vigente; non può essere utilizzato retroattivamente in assenza di un'espressa disposizione.
  • Quando l'Amministrazione fonda l'accertamento su una norma successiva ai fatti contestati, occorre verificare separatamente la decorrenza della presunzione sostanziale e quella del raddoppio dei termini procedurali.
  • Se, esclusa l'applicazione retroattiva della norma, il termine ordinario di accertamento è scaduto, l'atto può essere annullato per decadenza dell'Ufficio, anche senza esaminare nel merito l'origine delle somme investite all'estero.
  • La presunzione relativa sugli investimenti in Paesi a fiscalità privilegiata può essere superata dal contribuente mediante prova contraria, ma tale questione diventa irrilevante se l'accertamento è comunque tardivo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.