Sentenza del 14/06/2017 n. 454 - Corte di Giustizia UE
Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Rimborso dell'IVA indebitamente versata - Diritto alla detrazione dell'IVA - Detrazione dell'IVA pagata a monte - Modalità - Principi della neutralità fiscale, della parità di trattamento e di effettività - Normativa nazionale e termine di prescrizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente chiedeva il rimborso dell'IVA indebitamente addebitata e versata per due trimestri contabili chiusi dopo il 4 dicembre 1996 e prima del 1° maggio 1997, relativi a prestazioni di ristorazione successivamente riconosciute come soggette ad aliquota zero. L'amministrazione aveva rimborsato l'IVA per i periodi precedenti al 31 ottobre 1996, ma aveva respinto le richieste relative ai periodi successivi ritenendole prescritte in base al termine triennale. La società sosteneva che il diverso periodo transitorio previsto per il rimborso dell'IVA indebitamente versata rispetto alla detrazione dell'IVA pagata a monte violasse i principi dell'Unione europea di parità di trattamento, neutralità fiscale ed effettività.
La decisione
La Corte di giustizia ha dichiarato che i principi di neutralità fiscale, parità di trattamento ed effettività non ostano alla normativa nazionale. Il diritto al rimborso dell'IVA indebitamente versata e il diritto alla detrazione dell'IVA pagata a monte hanno natura e fondamento differenti: il primo mira a restituire un pagamento effettuato senza base giuridica, mentre il secondo deriva direttamente dal sistema comune dell'IVA e riguarda un'imposta dovuta o assolta a monte. Le relative situazioni non sono quindi comparabili e possono essere disciplinate con periodi transitori diversi. Il termine triennale è stato ritenuto ragionevole e i periodi transitori sufficienti a evitare effetti retroattivi o una difficoltà eccessiva nell'esercizio dei diritti. La seconda questione non è stata esaminata perché assorbita dalla risposta negativa alla prima. Nel procedimento principale, pertanto, il rifiuto dell'amministrazione di rimborsare le somme richieste è rimasto sostanzialmente confermato.
Norme richiamate
Articoli 17 e 18 della sesta direttiva 77/388/CEE
Il diritto a detrazione nasce quando l'imposta detraibile diventa esigibile; il soggetto passivo può detrarre l'IVA dovuta o assolta per beni e servizi impiegati per operazioni soggette a imposta.
Il diritto alla detrazione costituisce un elemento fondamentale del sistema comune dell'IVA, destinato a garantire la neutralità dell'imposta, ma può essere esercitato secondo modalità e termini stabiliti dagli Stati membri nel rispetto dei principi dell'Unione.
Value Added Tax Act 1994, articoli 25 e 80
I Commissioners non sono tenuti a rimborsare una somma se la domanda viene presentata più di tre anni dopo la data pertinente.
La normativa nazionale può prevedere un termine di decadenza triennale per le domande di rimborso dell'IVA indebitamente versata e per l'esercizio della detrazione, purché il termine sia ragionevole e non renda eccessivamente difficile l'esercizio del diritto.
Value Added Tax Regulations 1995, articolo 29
La detrazione dell'IVA pagata a monte deve essere richiesta per l'esercizio contabile nel corso del quale l'IVA è divenuta esigibile e comunque non oltre il termine previsto.
Le modalità procedurali e i termini per far valere la detrazione possono essere fissati dalla normativa nazionale, purché rispettino effettività ed equivalenza.
Finance Act 2008, articolo 121
Il termine triennale non si applica alle domande relative a determinati esercizi contabili anteriori al 4 dicembre 1996, per i rimborsi, o anteriori al 1° maggio 1997, per le detrazioni, se presentate prima del 1° aprile 2009.
I diversi periodi transitori sono compatibili con il diritto dell'Unione perché consentono agli interessati un periodo effettivo e sufficiente per presentare le domande maturate sotto il precedente regime.
Principi dell'Unione di neutralità fiscale, parità di trattamento ed effettività
La neutralità fiscale riguarda soprattutto il trattamento di beni o servizi simili in concorrenza; la parità di trattamento richiede il confronto tra situazioni comparabili; l'effettività consente termini ragionevoli di decadenza, inclusi termini triennali, se accompagnati da adeguate disposizioni transitorie.
Massime di principio
- Il rimborso dell'IVA indebitamente versata e la detrazione dell'IVA pagata a monte sono istituti distinti: il primo corregge un pagamento privo di base giuridica, il secondo assicura il funzionamento ordinario del meccanismo IVA.
- Una differenza nei termini di prescrizione o nei periodi transitori non viola automaticamente la parità di trattamento: occorre verificare se le situazioni siano comparabili considerando natura, fondamento e finalità dei diritti esercitati.
- La riduzione di un termine di decadenza è generalmente compatibile con il diritto dell'Unione se il nuovo termine è ragionevole, non opera retroattivamente in modo lesivo e prevede un periodo transitorio effettivo.
- Per valutare una richiesta IVA occorre identificare con precisione se si tratta di rimborso di imposta indebitamente versata o di detrazione dell'imposta a monte, quindi applicare il termine e la disciplina transitoria propri dell'istituto.
- Il rispetto della neutralità fiscale non impone che tutti i crediti IVA siano soggetti agli stessi termini: la neutralità mira a evitare distorsioni del carico fiscale, non a uniformare ogni rimedio procedurale.
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