Sentenza del 14/06/2017 n. 451 - Corte di Giustizia UE
Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2004/39/CE - Mercati degli strumenti finanziari - Articolo 4, paragrafo 1, punto 2 - Nozione di "servizi di investimento" - Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari - Inclusione dell'intermediazione volta alla conclusione di un contratto di gestione di portafoglio - Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile- Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso delle somme versate e il risarcimento dei danni, sostenendo che la resistente avesse prestato senza autorizzazione un servizio finanziario consistente nell'intermediazione della conclusione di un contratto di gestione patrimoniale con una società terza. Il giudice nazionale chiedeva se tale attività rientrasse nel servizio di investimento di ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, e dall'allegato I, sezione A, punto 1, della direttiva 2004/39/CE.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che la ricezione e trasmissione di ordini riguarda ordini di acquisto o vendita di uno o più strumenti finanziari. Non comprende, invece, l'intermediazione finalizzata alla stipula di un contratto di gestione di portafoglio, anche se tale contratto comporterà successivamente operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziari. La domanda pregiudiziale è stata quindi risolta in senso sfavorevole alla qualificazione sostenuta dal ricorrente; la controversia concreta e le spese sono state rimesse al giudice nazionale.
Norme richiamate
Direttiva 2004/39/CE, articolo 4, paragrafo 1, punto 2
Per "servizio e attività di investimento" si intende qualsiasi servizio o attività riportati nella sezione A dell'allegato I relativo ad uno degli strumenti che figurano nella sezione C dell'allegato I.
La nozione di servizio di investimento deve essere collegata alle attività tassativamente elencate nell'allegato I e agli strumenti finanziari indicati dalla direttiva.
Direttiva 2004/39/CE, articolo 4, paragrafo 1, punto 5
Esecuzione di ordini per conto dei clienti: conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti.
Il riferimento agli ordini concerne operazioni di acquisto o vendita di strumenti finanziari, confermando che la ricezione e trasmissione di ordini ha il medesimo oggetto.
Direttiva 2004/39/CE, articolo 4, paragrafo 1, punto 9
Gestione del portafoglio: gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento nell'ambito di un mandato conferito dai clienti, qualora tali portafogli includano uno o più strumenti finanziari.
La gestione di portafoglio è un'attività distinta dalla ricezione e trasmissione di ordini; l'intermediazione per stipulare il relativo mandato non diventa automaticamente ricezione o trasmissione di ordini.
Direttiva 2004/39/CE, allegato I, sezione A, punto 1
Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari.
La disposizione riguarda ordini diretti all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari e non la mera conclusione di un contratto di gestione patrimoniale.
Direttiva 2004/39/CE, allegato I, sezione A, punto 4
La gestione di portafogli è elencata separatamente tra i servizi di investimento, il che impedisce di estendere automaticamente il punto 1 all'attività di intermediazione del relativo contratto.
Direttiva 2004/39/CE, allegato I, sezione A, punti 6, 7 e 8
Assunzione a fermo e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile; collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile; gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
La sentenza richiama l'elencazione dei servizi dell'allegato per evidenziare che le attività di investimento sono tipizzate e non possono essere ampliate oltre il loro oggetto normativo.
Direttiva 2004/39/CE, articolo 21
Obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente.
Gli obblighi di best execution, riferiti a prezzo, costi, rapidità e probabilità di esecuzione, presuppongono ordini eseguibili su strumenti finanziari e non un ordine volto alla stipula di un mandato di gestione.
Direttiva 2006/73/CE, articolo 52 e considerando 81
Una raccomandazione personalizzata deve raccomandare la realizzazione di un'operazione relativa a un determinato strumento finanziario.
La consulenza in materia di investimenti richiede una raccomandazione personalizzata relativa a determinati strumenti finanziari; tale disciplina non amplia la nozione di ricezione e trasmissione di ordini.
Kreditwesengesetz (KWG), articoli 1, paragrafo 1a, e 32, paragrafo 1
Chiunque intenda fornire professionalmente servizi finanziari nel territorio nazionale deve ottenere l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza.
Nel diritto tedesco l'obbligo autorizzativo dipende dalla qualificazione dell'attività come servizio finanziario; la Corte ha escluso, sulla base della direttiva, che la sola intermediazione di un contratto di gestione di portafoglio rientri nella ricezione e trasmissione di ordini.
Bürgerliches Gesetzbuch, articolo 823, paragrafo 2
È tenuto al risarcimento chi viola una legge posta a tutela di terzi.
La responsabilità risarcitoria invocata presupponeva la violazione di una norma autorizzativa posta a tutela dell'investitore; esclusa la violazione per il servizio specificamente esaminato, la domanda non poteva fondarsi su tale combinato disposto.
Massime di principio
- Le nozioni di servizio di investimento contenute nella direttiva MiFID sono tipizzate: non ogni attività collegata in modo economico o funzionale a strumenti finanziari rientra automaticamente in una specifica categoria regolamentata.
- La ricezione e trasmissione di ordini presuppone un ordine di acquisto o vendita di strumenti finanziari, non la semplice intermediazione per concludere un contratto di gestione di portafoglio.
- Occorre distinguere tra l'intermediazione del mandato di gestione e le successive attività del gestore, che possono comprendere ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini e ricadere in altre categorie MiFID.
- La finalità di protezione degli investitori non consente, da sola, di interpretare estensivamente una disposizione oltre il suo tenore, contesto sistematico e collegamento con le altre definizioni normative.
- Per valutare se sia necessaria un'autorizzazione bisogna identificare l'attività concretamente svolta e verificare se essa corrisponda a una categoria normativa specifica; la conclusione di un contratto di gestione non equivale automaticamente a ricezione e trasmissione di ordini.
- La sentenza decide soltanto la qualificazione giuridica sottoposta alla Corte e non esclude che la medesima condotta possa essere soggetta ad autorizzazione in base ad altre categorie di servizi, come consulenza, collocamento o intermediazione disciplinata dal diritto nazionale.
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