Sentenza del 14/06/2017 n. 29565 - Corte di Cassazione
Violazioni e sanzioni- sanzioni penali - D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 13 bis - Pagamento del debito tributario - Attenuante - Patteggiamento - Presupposti - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza con cui il GUP del Tribunale di Brescia aveva applicato a P.F. la pena concordata di dieci mesi di reclusione, ritenendo illegittima l’ammissione al patteggiamento per i fatti successivi al 26 settembre 2011. Al momento della richiesta, infatti, l’imputato aveva soltanto avviato un pagamento rateale del debito tributario relativo agli anni 2011 e 2012, senza aver integralmente versato le imposte dovute e le eventuali sanzioni amministrative. Secondo l’art. 13-bis del D.Lgs. n. 74/2000, l’accesso al patteggiamento per i reati tributari presuppone invece la sussistenza delle attenuanti, che richiedono l’integrale estinzione del debito prima della richiesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale, ritenendo viziata per violazione di legge la sentenza del Tribunale di Brescia. Ha stabilito che la mera ammissione a un piano di pagamento rateale non è sufficiente: al momento della richiesta di patteggiamento il debito tributario e le sanzioni amministrative devono essere stati integralmente pagati. La sentenza è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Brescia per la rinnovazione integrale del giudizio a partire dalla fase precedente all’apertura del dibattimento.
Norme richiamate
Art. 444 c.p.p.
applicazione concordata della pena
Il patteggiamento è un rito alternativo la cui ammissibilità, nei reati tributari, è subordinata al rispetto delle specifiche condizioni previste dalla normativa fiscale.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 13-bis, comma 2
l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. ... presuppone che ricorrano gli estremi per l'applicabilità delle circostanze attenuanti
Per accedere al patteggiamento relativo ai reati tributari è necessario che siano applicabili le attenuanti previste dal decreto legislativo, il cui presupposto è l’integrale pagamento del debito tributario e delle sanzioni amministrative connesse.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 13, commi 1 e 2, nella disciplina applicabile ratione temporis
i debiti tributari e le eventuali sanzioni amministrative ... siano stati integralmente estinti
La condotta premiale rilevante è soltanto quella che produce un effettivo beneficio patrimoniale per l’Erario; il pagamento parziale o la semplice adesione a un piano rateale non soddisfano il requisito.
D.L. n. 138/2011, art. 2, comma 36-vicies semel, convertito dalla L. n. 148/2011
La disposizione ha introdotto la condizione del pagamento integrale quale presupposto per l’accesso al patteggiamento nei reati tributari, applicabile ai fatti successivi alla sua entrata in vigore.
D.Lgs. n. 158/2015
Ha trasfuso la precedente disciplina nell’art. 13-bis del D.Lgs. n. 74/2000, senza modificarne sostanzialmente il contenuto rilevante per il caso.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2
La norma incrimina la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, reato contestato all’imputato.
Art. 81, comma 2, c.p.
La contestazione riguardava più condotte unificate dal medesimo disegno criminoso, considerate in continuazione.
Massime di principio
- Nei reati tributari, il patteggiamento è ammissibile solo se, prima della richiesta, il debito fiscale e le sanzioni amministrative collegate sono stati integralmente pagati.
- L’avvio o l’ammissione a un piano di rateizzazione non equivale all’estinzione del debito e non consente, da solo, l’accesso al patteggiamento.
- Il requisito deve essere verificato al momento della formulazione della richiesta di patteggiamento; un pagamento integrale successivo non sana necessariamente l’inammissibilità originaria.
- La disciplina premiale va interpretata in funzione dell’effettivo recupero delle somme da parte dell’Erario, non della sola disponibilità del contribuente a pagare.
- Quando manca il pagamento integrale, il giudice non può validamente applicare la pena concordata e la sentenza di patteggiamento può essere annullata per violazione di legge.
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