Corte di giustizia, Sentenza C-13/18
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 23 aprile 2020. — Sole-Mizo Zrt. e Dalmandi Mezőgazdasági Zrt. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság e dallo Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Diritto alla detrazione dell’imposta versata a monte – Rimborso dell’eccedenza IVA – Rimborso tardivo – Calcolo degli interessi – Modalità di pagamento di interessi dovuti a causa dell’indisponibilità dell’eccedenza IVA detraibile trattenuta in violazione del diritto dell’Unione e di interessi dovuti a causa del ritardo dell’amministrazione tributaria nel versare una somma dovuta – Principi di effettività e di equivalenza. — Cause riunite C-13/18 e C-126/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte esamina due rinvii ungheresi sul rimborso tardivo dell’eccedenza IVA trattenuta in applicazione di una norma nazionale poi dichiarata contraria al diritto UE. Stabilisce che il ristoro deve compensare integralmente la perdita finanziaria, sicché una liquidazione al solo tasso base della banca centrale e senza copertura della svalutazione monetaria viola i principi di effettività e neutralità fiscale. Ritiene invece compatibili con il diritto UE il termine di prescrizione quinquennale per richiedere gli interessi e la disciplina nazionale sugli interessi di mora dovuti sul ritardo nel pagamento di tali interessi.
IVA – compatibilità con il diritto UE delle modalità ungheresi di calcolo e decorrenza degli interessi dovuti sul rimborso tardivo dell’eccedenza IVA trattenuta in violazione dell’articolo 183 della direttiva 2006/112/CE
La questione giuridica
Se l’articolo 183 della direttiva IVA e i principi di effettività, equivalenza e neutralità fiscale ostino: 1) a una prassi che calcola gli interessi sull’eccedenza IVA trattenuta oltre un termine ragionevole applicando il solo tasso base della banca centrale, senza compensare integralmente la perdita finanziaria; 2) a un termine di prescrizione quinquennale per chiedere tali interessi; 3) a una prassi che subordina gli interessi di mora sul ritardato pagamento di tali interessi a una domanda specifica e li fa decorrere solo dalla scadenza del termine amministrativo di pagamento, non dalla data di formazione dell’eccedenza.
Principio di diritto
Quando uno Stato membro trattiene indebitamente un’eccedenza IVA, il diritto UE impone un ristoro effettivo della perdita finanziaria subita dal contribuente; è quindi incompatibile una prassi che liquidi gli interessi con un tasso troppo basso e per un periodo che non copre la svalutazione monetaria fino al pagamento effettivo. Restano invece compatibili con il diritto UE, in assenza di disciplina armonizzata, un termine di prescrizione quinquennale per chiedere gli interessi e la previsione che gli interessi di mora sul ritardo nel pagamento di tali interessi siano dovuti solo su domanda e dal termine assegnato all’amministrazione per provvedere.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 183 della direttiva 2006/112/CE
- Articoli 124/C e 124/D del codice di procedura fiscale ungherese
- Articolo 37, paragrafi 4 e 6, del codice di procedura fiscale ungherese
- Articolo 164, paragrafo 1, del codice di procedura fiscale ungherese
IVA – interessi sul rimborso tardivo dell’eccedenza trattenuta in violazione del diritto dell’Unione
La Corte decide su due domande pregiudiziali riunite provenienti da due giudici ungheresi, relative alle modalità di calcolo degli interessi dovuti a due società agricole per il tardivo recupero dell’eccedenza IVA trattenuta in applicazione della condizione degli "acquisti pagati", successivamente dichiarata incompatibile con l’articolo 183 della direttiva IVA.
Fatti e procedimento principale
Le controversie oppongono Sole-Mizo Zrt. e Dalmandi Mezőgazdasági Zrt. alla direzione dei ricorsi dell’Ufficio nazionale delle imposte e delle dogane ungherese. Dopo la sentenza Commissione/Ungheria del 28 luglio 2011 (C-274/10), che ha dichiarato contraria al diritto UE la normativa nazionale che subordinava il rimborso dell’IVA detraibile eccedente al previo pagamento delle fatture, le imprese hanno chiesto il pagamento degli interessi sulle somme non rimborsate tempestivamente.
Il diritto ungherese rilevante prevedeva, da un lato, gli articoli 124/C e 124/D del codice di procedura fiscale per i rimborsi conseguenti alla declaratoria di illegittimità di una norma interna, con interessi al tasso base della banca centrale; dall’altro, l’articolo 37, paragrafi 4 e 6, che in caso di ritardo dell’amministrazione nel pagamento di un importo dovuto prevedeva interessi di mora al tasso corrispondente al doppio del tasso base. Il giudice del rinvio dubitava della compatibilità di tale sistema con il diritto dell’Unione.
Questioni pregiudiziali
I giudici nazionali chiedevano in sintesi:
- se fosse compatibile con il diritto UE calcolare gli interessi sull’eccedenza IVA trattenuta al solo tasso base della banca centrale, senza una compensazione aggiuntiva per la svalutazione monetaria;
- se fosse compatibile un termine di prescrizione quinquennale per far valere tali interessi;
- se fosse compatibile subordinare gli interessi di mora sul ritardato pagamento di tali interessi a una domanda specifica e farli decorrere solo dal termine assegnato all’amministrazione per liquidare il credito.
Normativa e principi richiamati
La Corte richiama l’articolo 183 della direttiva 2006/112/CE, che disciplina il riporto o il rimborso dell’eccedenza IVA, e i principi di effettività, equivalenza e neutralità fiscale. Ricorda inoltre la propria giurisprudenza, in particolare Irimie, Littlewoods Retail, Nidera e Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó, secondo cui il diritto al rimborso dell’imposta indebitamente riscossa comprende anche gli interessi necessari a compensare la perdita derivante dall’indisponibilità delle somme.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che, in mancanza di una disciplina UE specifica, spetta agli ordinamenti nazionali stabilire tasso e modalità di calcolo degli interessi, purché siano rispettati effettività, equivalenza e neutralità fiscale. In astratto, dunque, il diritto UE non impone un modello unico di interessi; tuttavia il ristoro non può risultare insufficiente rispetto alla perdita economica subita dal contribuente.
Sul primo profilo, la Corte rileva che il tasso base della banca centrale ungherese è inferiore a quello che un soggetto passivo non bancario dovrebbe sostenere per finanziarsi sul mercato e che, nel sistema nazionale contestato, gli interessi decorrevano solo per un periodo di riferimento determinato, senza alcun meccanismo per compensare la svalutazione monetaria sino al pagamento effettivo. Ciò priva il soggetto passivo di un rimborso adeguato e viola il principio di effettività; inoltre non assicura la neutralità fiscale, perché non neutralizza l’onere economico dell’IVA trattenuta illegittimamente.
Sul termine di prescrizione quinquennale, la Corte ritiene che non vi sia violazione del diritto UE: i termini ragionevoli di decadenza sono compatibili con l’effettività e rispondono all’esigenza di certezza del diritto, e non risulta alcuna disparità rilevante rispetto ad azioni analoghe di diritto interno.
Quanto agli interessi di mora sul ritardato pagamento del debito di interessi, la Corte distingue tali interessi dagli interessi dovuti direttamente sull’eccedenza IVA indebitamente trattenuta. La richiesta di una domanda specifica non rende impossibile l’esercizio del diritto e serve a portare a conoscenza dell’amministrazione il credito da verificare; parimenti, far decorrere gli interessi di mora dalla scadenza del termine amministrativo di 30 o 45 giorni è conforme all’effettività.
Decisione/dispositivo
La Corte dichiara che:
- il diritto UE, in particolare i principi di effettività e neutralità fiscale, ostano a una prassi che calcola gli interessi sull’eccedenza IVA trattenuta applicando il solo tasso base della banca centrale quando tale tasso è inferiore al costo di finanziamento per il contribuente e quando non è prevista alcuna compensazione della svalutazione monetaria fino al pagamento;
- il diritto UE, in particolare i principi di effettività ed equivalenza, non ostano a un termine di prescrizione quinquennale per le domande di pagamento degli interessi sull’eccedenza IVA trattenuta;
- il diritto UE, in particolare il principio di effettività, non ostano a una prassi che subordina a una domanda specifica il pagamento degli interessi di mora dovuti per il ritardato pagamento del debito di interessi e li fa decorrere dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
Principi affermati
La pronuncia conferma che, in materia di IVA indebitamente trattenuta, il rimborso deve essere effettivo e integralmente compensativo della perdita finanziaria, ma lascia agli Stati membri un margine procedurale nella disciplina dei termini e delle modalità di esercizio del diritto, purché non si svuoti di sostanza la tutela conferita dal diritto dell’Unione.
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