Corte di giustizia, Sentenza C-237/19
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 23 aprile 2020. — Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. contro Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria. — Rinvio pregiudiziale – Marchi – Direttiva 2008/95/CE – Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità – Marchio tridimensionale – Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), ii) e iii) – Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico – Segno costituito dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto – Presa in considerazione della percezione del pubblico di riferimento. — Causa C-237/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito come si accertano i motivi di esclusione dalla registrazione per i marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto. Ha escluso che, per la forma necessaria a un risultato tecnico, basti o conti in modo decisivo la percezione del pubblico, ma ha ammesso il ricorso a elementi obiettivi esterni alla mera immagine depositata. Ha inoltre precisato che, per la forma che dà un valore sostanziale al prodotto, la percezione del pubblico può essere un indizio utile, senza però trasformare il test in una valutazione soggettiva o automatica, e che la protezione come disegno/modello non impedisce di per sé la registrazione come marchio.
Marchio tridimensionale: criteri per applicare i motivi di esclusione relativi alla forma necessaria per un risultato tecnico e alla forma che dà un valore sostanziale al prodotto
La questione giuridica
Se, ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), ii), della direttiva 2008/95/CE, la valutazione della forma necessaria per ottenere un risultato tecnico debba basarsi solo sulla rappresentazione grafica del segno o anche sulla percezione del pubblico di riferimento; se, ai fini della lettera e), iii), la percezione/conoscenza del pubblico possa essere utilizzata per stabilire che la forma dà un valore sostanziale al prodotto; e se tale motivo di esclusione operi automaticamente quando la forma è già protetta come disegno o modello o quando si tratta di un articolo decorativo.
Principio di diritto
Per i marchi costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto, l’impedimento di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), ii), della direttiva 2008/95 non si esaurisce nella sola analisi della rappresentazione grafica: altri elementi obiettivi e affidabili possono essere considerati per individuare le caratteristiche essenziali e la loro funzione tecnica, ma non la mera percezione del pubblico di riferimento, che non è decisiva. Quanto alla lettera e), iii), la percezione o conoscenza del pubblico può rilevare per identificare una caratteristica essenziale della forma e l’esclusione opera se, sulla base di elementi oggettivi e affidabili, risulta che la scelta d’acquisto è largamente determinata da tale caratteristica; il motivo non si applica automaticamente né perché la forma sia tutelata come disegno o modello né perché si tratti di un articolo decorativo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2008/95/CE
- Direttiva 98/71/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punti ii) e iii), direttiva 2008/95/CE
- Articolo 3, paragrafo 2, direttiva 98/71/CE
- Articolo 5, paragrafo 1, direttiva 98/71/CE
- Articolo 16, direttiva 98/71/CE
Marchio tridimensionale e motivi di esclusione legati alla forma del prodotto
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Kúria ungherese in materia di marchi d’impresa, con specifico riferimento a un segno tridimensionale rappresentativo del prodotto "Gömböc". La Corte interpreta l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), ii) e iii), della direttiva 2008/95/CE, cioè i motivi di esclusione per le forme necessarie a un risultato tecnico e per le forme che danno un valore sostanziale al prodotto.
Fatti e procedimento principale
Gömböc Kft. aveva chiesto la registrazione come marchio nazionale di una forma tridimensionale per prodotti delle classi 14, 21 e 28 di Nizza, tra cui articoli decorativi, articoli decorativi di cristallo e ceramica, e giocattoli. L’Ufficio nazionale per la proprietà intellettuale ungherese aveva respinto la domanda ritenendo che la forma fosse esclusivamente funzionale, perché il prodotto torna sempre in posizione di equilibrio, e che, per gli articoli decorativi, la forma stessa conferisse un valore sostanziale al prodotto.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punti ii) e iii), della direttiva 2008/95/CE, che esclude dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma necessaria per ottenere un risultato tecnico o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto. Vengono inoltre richiamati la direttiva 98/71/CE sui disegni e modelli, in particolare gli articoli 3, 5 e 16, per chiarire il rapporto tra protezione dei disegni/modelli e protezione dei marchi.
Prima questione: forma necessaria per un risultato tecnico
La Corte afferma che l’esame non può limitarsi alla sola rappresentazione grafica depositata, perché l’autorità competente può utilizzare anche altri elementi di informazione per individuare le caratteristiche essenziali del segno. Tuttavia, la percezione del pubblico di riferimento non è decisiva per stabilire se quelle caratteristiche svolgano una funzione tecnica; servono invece fonti obiettive e affidabili, come descrizioni del prodotto, dati di proprietà intellettuale anteriori, perizie, cataloghi o siti internet. La ratio resta quella di evitare che il diritto dei marchi protegga soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali, garantendo la libera concorrenza.
Seconda questione: forma che dà un valore sostanziale al prodotto
Per questa ipotesi la Corte ammette che la percezione o la conoscenza del pubblico di riferimento possa essere presa in considerazione per individuare una caratteristica essenziale della forma. L’impedimento opera, però, solo se da elementi oggettivi e affidabili risulta che la scelta di acquisto è in larga misura determinata da quella caratteristica della forma. La nozione non si limita ai prodotti di valore artistico o ornamentale e può essere valutata anche con riguardo alla specificità della forma rispetto alle altre forme presenti sul mercato.
Terza questione: rapporto con la protezione dei disegni e modelli e con gli articoli decorativi
La Corte esclude ogni automatismo: il fatto che una forma sia già protetta come disegno o modello non impedisce, di per sé, la registrazione come marchio, perché i due regimi sono autonomi e non gerarchicamente subordinati. Allo stesso modo, il fatto che il segno consista nella forma di un articolo decorativo non comporta automaticamente l’applicazione del motivo di esclusione; occorre sempre una verifica concreta sulla base di elementi oggettivi e affidabili. In tale valutazione possono rilevare anche fattori diversi dalla forma, come la storia della concezione, il metodo di fabbricazione, i materiali o l’identità del creatore.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- per l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), ii), si possono usare elementi ulteriori rispetto alla rappresentazione grafica, ma non la sola percezione del pubblico come elemento decisivo;
- per l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), la percezione/conoscenza del pubblico può rilevare per identificare una caratteristica essenziale della forma, purché la scelta d’acquisto sia in larga misura determinata da tale caratteristica;
- il motivo di esclusione non si applica automaticamente in presenza di protezione come disegno o modello né per il solo fatto che si tratti di un articolo decorativo.
Principi pratici per l’operatore
La sentenza è rilevante per la pratica dei marchi tridimensionali, perché impone un’analisi concreta e documentata della funzione tecnica e del valore sostanziale della forma. Per i professionisti, il messaggio centrale è che il deposito di un marchio di forma richiede di distinguere con precisione tra elementi estetici, funzionali e informativi, senza fare affidamento sulla sola notorietà del prodotto o sulla percezione del mercato.
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