Corte di giustizia, Sentenza C-507/18
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 aprile 2020. — NH contro Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI - Rete Lenford. — Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), articolo 8, paragrafo 1, e articolo 9, paragrafo 2 – Divieto di discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale – Condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro – Nozione – Dichiarazioni pubbliche che escludono l’assunzione di persone omosessuali – Articolo 11, paragrafo 1, articolo 15, paragrafo 1, e articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Difesa dei diritti – Sanzioni – Persona giuridica rappresentativa di un interesse collettivo – Legittimazione ad agire in giudizio, senza agire in nome di una determinata persona lesa oppure in assenza di una persona lesa – Diritto ad ottenere il risarcimento del danno. — Causa C-507/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in Grande Sezione, ha chiarito che dichiarazioni pubbliche omofobe di un potenziale datore di lavoro possono rientrare nel campo di applicazione della direttiva 2000/78 anche senza una selezione aperta, se il legame con le condizioni di accesso al lavoro non è solo astratto. Ha poi precisato che gli Stati membri possono riconoscere alle associazioni rappresentative la legittimazione ad agire anche senza una vittima identificata, in forza dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva. La libertà di espressione non impedisce tale interpretazione, poiché la limitazione è prevista dalla legge, persegue un obiettivo di interesse generale e resta proporzionata.
Interpretazione della direttiva 2000/78: dichiarazioni pubbliche omofobe come possibile discriminazione nell’accesso all’occupazione e legittimazione di un’associazione ad agire senza persona lesa identificabile
La questione giuridica
1) Se l’articolo 9 della direttiva 2000/78 consenta che un’associazione di avvocati, per il solo fatto del suo scopo statutario di tutela e promozione dei diritti delle persone LGBTI, sia automaticamente legittimata ad agire in giudizio, anche per il risarcimento, in presenza di fatti discriminatori e in assenza di una vittima identificabile. 2) Se le dichiarazioni rese in una trasmissione radiofonica da una persona che affermi che non assumerebbe né si avvarrebbe della collaborazione di persone omosessuali, pur in assenza di una procedura di selezione in corso o programmata, rientrino nella nozione di "condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro" di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che rientrano nell’ambito dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78 anche dichiarazioni pubbliche con cui una persona affermi che non assumerebbe né impiegherebbe persone di un determinato orientamento sessuale, benché non vi sia una selezione di personale in corso o programmata, purché il nesso con la politica di assunzioni del datore di lavoro non sia ipotetico. Ha inoltre affermato che l’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva non osta a una normativa nazionale che riconosca a un’associazione, in ragione del suo scopo statutario di tutela di una categoria protetta, la legittimazione ad agire per far rispettare la direttiva e a chiedere anche il risarcimento, pure in assenza di una persona lesa identificabile, se il diritto nazionale lo prevede; in tal caso le sanzioni devono restare effettive, proporzionate e dissuasive.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2000/78/CE
- Articolo 1 della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 2 della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 17 della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 19, paragrafo 1, TFUE
Dichiarazioni omofobe e legittimazione ad agire in materia antidiscriminatoria
La pronuncia, resa in rinvio pregiudiziale dalla Corte suprema di cassazione italiana, riguarda l’ambito applicativo della direttiva 2000/78 e, in particolare, la tutela contro le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale nel contesto dell’accesso all’occupazione. La controversia nasce da dichiarazioni pubbliche rese da un avvocato durante una trasmissione radiofonica, nonché dalla legittimazione di un’associazione LGBTI ad agire in giudizio senza una vittima individualmente identificata.
Fatti e procedimento principale
NH, avvocato, aveva dichiarato in una trasmissione radiofonica che nel proprio studio non avrebbe assunto né collaborato con persone omosessuali. L’Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford lo aveva convenuto davanti al Tribunale di Bergamo, che aveva accertato una discriminazione diretta e condannato NH al risarcimento del danno in favore dell’associazione, disponendo anche la pubblicazione del provvedimento. La Corte d’appello di Brescia aveva confermato la decisione; il ricorso per cassazione ha quindi portato al rinvio pregiudiziale.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- gli articoli 1, 2, 3, 8, 9 e 17 della direttiva 2000/78/CE;
- gli articoli 11, 15, 21 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali;
- l’articolo 19, paragrafo 1, TFUE, quale base della direttiva;
- l’articolo 267 TFUE per il rinvio pregiudiziale.
La direttiva 2000/78 è letta come strumento di attuazione del principio generale di non discriminazione, in particolare per quanto riguarda l’orientamento sessuale, nel settore dell’occupazione e delle condizioni di lavoro.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva:
- se un’associazione di avvocati che per statuto tutela e promuove i diritti delle persone LGBTI sia automaticamente legittimata ad agire, anche in risarcimento, quando non vi sia una persona lesa identificabile;
- se dichiarazioni pubbliche del tipo "non assumerei persone omosessuali" rientrino nella nozione di "condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro" anche in assenza di una procedura di selezione in corso o programmata.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
La Corte precisa anzitutto che la questione non riguarda la nozione di discriminazione dell’articolo 2, bensì l’ambito di applicazione materiale dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva.
Secondo la Corte, l’espressione "condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro" deve essere interpretata autonomamente e in modo uniforme nell’Unione, alla luce del suo significato corrente, del contesto e degli obiettivi della direttiva. Tale nozione non va interpretata restrittivamente, perché la direttiva tutela diritti fondamentali e concretizza l’articolo 21 della Carta.
La Corte, richiamando la sentenza Asociația Accept, afferma che possono rientrare nella direttiva anche dichiarazioni pubbliche che esprimano una politica di assunzione discriminatoria, pur se non vi sia un’offerta di lavoro pubblica o una trattativa individuale in corso. Non è decisivo che al momento delle dichiarazioni non fosse attiva una selezione di personale.
Tuttavia, occorre che le dichiarazioni possano essere ricondotte concretamente alla politica di assunzioni di un determinato datore di lavoro: il nesso non deve essere ipotetico. Il giudice nazionale deve verificare globalmente:
- lo status dell’autore e la veste in cui si è espresso, per capire se sia datore di lavoro o soggetto percepito come capace di influenzarne in modo determinante le assunzioni;
- il contenuto delle dichiarazioni, che devono riguardare le condizioni di accesso al lavoro e manifestare un’intenzione discriminatoria;
- il contesto, compreso il carattere pubblico delle dichiarazioni e la loro diffusione.
La Corte esclude che la libertà di espressione impedisca questa lettura. Le limitazioni derivanti dalla direttiva sono previste dalla legge, perseguono l’obiettivo di parità di trattamento e occupazione, e sono proporzionate perché si applicano solo alle dichiarazioni discriminatorie in materia di lavoro.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
Quanto alla legittimazione dell’associazione, la Corte rileva che l’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 non impone agli Stati membri di attribuire alle associazioni il potere di agire in assenza di una persona lesa identificabile. La norma richiede infatti, come regola di base, l’azione per conto o a sostegno di una persona che si ritiene lesa e con il suo consenso.
Tuttavia, l’articolo 8, paragrafo 1, consente agli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli. Su questa base, la Corte aveva già ammesso, nella sentenza Asociația Accept, che il diritto nazionale possa conferire alle associazioni rappresentative la legittimazione ad agire anche senza agire in nome di una vittima determinata o in assenza di vittima identificabile.
In tale ipotesi, spetta allo Stato membro stabilire le condizioni per l’azione, compreso se il carattere lucrativo o meno dell’associazione rilevi ai fini della legittimazione, e determinare le sanzioni applicabili. Le sanzioni devono comunque essere effettive, proporzionate e dissuasive ai sensi dell’articolo 17 della direttiva.
Dispositivo
La Corte ha quindi statuito che:
- le dichiarazioni pubbliche di rifiuto di assumere persone omosessuali possono rientrare nell’ambito dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78 se il collegamento con le condizioni di accesso al lavoro non è ipotetico;
- la direttiva 2000/78 non osta a una normativa nazionale che riconosca a un’associazione di avvocati la legittimazione ad agire e a chiedere il risarcimento anche in assenza di una vittima identificabile, se ciò discende dal diritto nazionale.
Principi affermati
La sentenza conferma che la tutela antidiscriminatoria dell’Unione copre anche la fase precontrattuale e può colpire dichiarazioni pubbliche idonee a dissuadere i candidati dal presentare domanda. Conferma inoltre che gli Stati membri possono attribuire alle associazioni un ruolo processuale autonomo, più ampio rispetto al minimo imposto dalla direttiva, purché il sistema sanzionatorio resti effettivo e dissuasivo.
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