Corte di giustizia, Sentenza C-217/19
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 aprile 2020. — Commissione europea contro Repubblica di Finlandia. — Ricorso per inadempimento – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici – Autorizzazioni di caccia primaverile di esemplari maschili della specie di uccelli “edredone” (Somateria mollissima) nella provincia di Åland (Finlandia) – Articolo 7, paragrafo 4, e articolo 9, paragrafo 1, lettera c) – Nozioni di “impiego misurato” e di “piccole quantità”. — Causa C-217/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso della Commissione contro la Finlandia per le autorizzazioni di caccia primaverile all’edredone maschio nella provincia di Åland. Ha ritenuto che la caccia coincidesse con il periodo di riproduzione, quindi vietato in linea di principio dall’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva uccelli. Ha poi escluso che la deroga dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), fosse applicabile, perché non era dimostrato né il mantenimento della popolazione a un livello soddisfacente né che si trattasse di piccole quantità. La Finlandia è stata condannata alle spese.
Ricorso per inadempimento sulla compatibilità con la direttiva uccelli delle autorizzazioni di caccia primaverile all’edredone maschio nella provincia di Åland: interpretazione delle nozioni di "impiego misurato" e di "piccole quantità".
La questione giuridica
La Corte è stata chiamata a stabilire se la concessione annuale, dal 2011, di permessi per la caccia primaverile all’edredone maschio nella provincia di Åland fosse incompatibile con il divieto generale di caccia nel periodo di riproduzione previsto dall’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2009/147/CE e, in caso affermativo, se tale pratica potesse essere giustificata dalla deroga di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della stessa direttiva, in particolare alla luce delle nozioni di "impiego misurato" e di "piccole quantità".
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato che la Finlandia è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 7, paragrafo 4, e dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE, poiché non ha dimostrato, con conoscenze scientifiche consolidate disponibili al momento delle autorizzazioni, che la popolazione interessata fosse mantenuta a un livello soddisfacente, condizione necessaria affinché la caccia possa qualificarsi come "impiego misurato"; inoltre non ha dimostrato che i prelievi autorizzati riguardassero "piccole quantità", dovendosi prendere a riferimento la popolazione che nidifica nella zona interessata e non la più ampia popolazione migratoria sulla rotta Baltico/mar di Wadden. La deroga dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), va interpretata restrittivamente e non può essere usata per legittimare una caccia primaverile nel periodo di riproduzione in assenza di tali condizioni.
Norme richiamate
- Articolo 258 TFUE
- Direttiva 2009/147/CE
- Articolo 1 della direttiva 2009/147/CE
- Articolo 2 della direttiva 2009/147/CE
- Articolo 5 della direttiva 2009/147/CE
- Articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE
- Articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2009/147/CE
- Articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/147/CE
- Articolo 18 della direttiva 2009/147/CE
- Articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE
- Articolo 191, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
Caccia primaverile all’edredone maschio nella provincia di Åland e direttiva uccelli
La pronuncia riguarda un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione ai sensi dell’articolo 258 TFUE contro la Repubblica di Finlandia. Oggetto della controversia è la legittimità delle autorizzazioni annuali di caccia primaverile all’edredone maschio (Somateria mollissima) nella provincia di Åland, alla luce della direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici.
Fatti e svolgimento del procedimento
La Corte ricorda che gli edredoni maschi sono tradizionalmente cacciati in primavera nelle isole Åland. Dopo una precedente sentenza del 15 dicembre 2005, Commissione/Finlandia (C‑344/03), che aveva dichiarato incompatibile con la vecchia direttiva 79/409/CEE la caccia primaverile all’edredone maschio, la provincia aveva sospeso le autorizzazioni tra il 2006 e il 2010. Dal 2011, tuttavia, le autorità locali hanno ripreso a concedere regolarmente i permessi, circostanza contestata dalla Commissione.
La fase precontenziosa si è sviluppata con lettera di messa in mora del 22 novembre 2012, messa in mora complementare del 27 febbraio 2015 e parere motivato del 9 dicembre 2016. La Commissione ha poi adito la Corte l’8 marzo 2019, contestando la compatibilità delle autorizzazioni con gli articoli 7 e 9 della direttiva uccelli.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2009/147/CE, soprattutto gli articoli 1, 2, 5, 7, 9 e 18;
- l’allegato II, parte B, che include l’edredone tra le specie cacciabili;
- l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, evocato nel dibattito comparativo tra i regimi derogatori;
- l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, per il principio di precauzione;
- l’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, sulle spese.
Questioni sottoposte alla Corte
La Commissione sosteneva che:
- la caccia primaverile avveniva durante il periodo di riproduzione, quindi in violazione dell’articolo 7, paragrafo 4;
- la deroga dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), non era applicabile, perché la Finlandia non aveva provato né un "impiego misurato" né che i prelievi riguardassero "piccole quantità".
La Finlandia replicava che:
- l’edredone non era una specie in pericolo;
- la deroga poteva operare anche se la popolazione non era in stato pienamente soddisfacente, purché la caccia non aggravasse la situazione;
- la caccia era funzionale a un piano di gestione e al controllo dei predatori;
- la popolazione di riferimento doveva essere quella migratoria baltico/mar di Wadden.
Ragionamento della Corte sull’articolo 7, paragrafo 4
La Corte constata anzitutto che l’edredone è specie dell’allegato II e che la stagione di caccia primaverile ad Åland coincide pacificamente con il periodo di riproduzione. Ne deriva che, in linea di principio, l’articolo 7, paragrafo 4, vieta la caccia in quel periodo.
Ragionamento della Corte sulla deroga dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c)
La Corte ricorda che la deroga va interpretata restrittivamente e che lo Stato membro deve provare, con decisioni motivate e basate sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili al momento del rilascio delle autorizzazioni, la sussistenza di tutte le condizioni richieste.
1. Nozione di "impiego misurato"
La Corte conferma la propria giurisprudenza secondo cui i prelievi autorizzabili solo se è garantito che la popolazione resti a un "livello soddisfacente"; in mancanza, non può parlarsi di impiego misurato. La Finlandia non è riuscita a dimostrare, per gli anni 2011-2014, tale livello con studi aggiornati e pertinenti: alcuni documenti erano troppo risalenti, altri riguardavano scale territoriali non pertinenti, e la guida del 2008 non poteva essere letta selettivamente.
Per gli anni successivi, la Corte valorizza il fatto che diverse valutazioni internazionali e nazionali abbiano progressivamente riclassificato l’edredone in categorie di rischio più elevate. Pur precisando che una mera tendenza al declino non basta da sola, la Corte osserva che, in assenza di elementi contrari convincenti, essa impedisce di ritenere la popolazione mantenuta a un livello soddisfacente. I piani di gestione e il controllo dei predatori non sono sufficienti a mutare la conclusione, perché il regime della direttiva uccelli non consente di fondare la deroga su meri obiettivi economici o ricreativi né su misure non dimostrate come necessarie alla caccia stessa.
2. Nozione di "piccole quantità"
La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui, allo stato delle conoscenze scientifiche, la nozione di piccola quantità corrisponde in linea di massima all’ordine dell’1% della popolazione interessata, riferita, per le specie migratrici, alla popolazione delle regioni che forniscono i principali contingenti nel periodo e nel luogo in cui opera la deroga.
Nel caso concreto, tuttavia, la Finlandia aveva usato come base di calcolo la popolazione migratoria del Baltico/mar di Wadden, mentre le autorizzazioni riguardavano in realtà gli esemplari presenti e nidificanti nelle isole Åland, quindi in una fase in cui gli animali sono stazionari e devono essere trattati, ai fini della deroga, come una popolazione localmente determinata. Il principio di precauzione impone inoltre di evitare sovrastime della quota disponibile. La Corte conclude che la Finlandia non disponeva di dati corretti per calcolare la quantità prelevabile e che, quindi, non era soddisfatta nemmeno la condizione delle piccole quantità.
Confronto con la direttiva habitat e con la giurisprudenza precedente
La Corte respinge l’argomento finlandese fondato sulla presunta convergenza con l’articolo 16 della direttiva habitat. Pur riconoscendo che in quella direttiva possono operare deroghe anche in situazioni non ottimali, la Corte osserva che il regime dell’articolo 9 della direttiva uccelli è strutturalmente diverso e più rigoroso. Inoltre, la possibilità di deroghe in presenza di uno stato di conservazione non soddisfacente, riconosciuta nella direttiva habitat, resta eccezionale e subordinata al principio di precauzione.
La Corte chiarisce anche che i piani di gestione adottati nel 2017 e 2018 non hanno uno status giuridico autonomo ai sensi della direttiva uccelli e non possono sanare l’assenza delle condizioni legali della deroga.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che la Repubblica di Finlandia, autorizzando regolarmente il rilascio di permessi di caccia primaverile all’edredone maschio nella provincia di Åland dal 2011 sino al 2019 incluso, è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 7, paragrafo 4, e dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE. La Finlandia è inoltre condannata alle spese.
Principi affermati
- La caccia di specie dell’allegato II durante il periodo di riproduzione è vietata dall’articolo 7, paragrafo 4, salvo deroga valida.
- La deroga dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), richiede prova rigorosa, basata sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili al momento dell’autorizzazione.
- L’"impiego misurato" presuppone che la popolazione sia mantenuta a un livello soddisfacente; in difetto, la deroga non opera.
- La nozione di "piccole quantità" va valutata con riferimento alla popolazione pertinente nel luogo e nel tempo della deroga, evitando sovrastime e applicando il principio di precauzione.
- Misure di gestione o controllo dei predatori non sostituiscono i requisiti legali della deroga.
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