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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-28/19

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 23 aprile 2020. — Ryanair Ltd e Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust contro Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti – Servizi aerei – Regolamento (CE) n. 1008/2008 – Articolo 23, paragrafo 1 – Indicazione del prezzo finale da pagare – Oneri di web check-in dei passeggeri – IVA – Tariffa amministrativa per acquisti effettuati con una carta di credito diversa da quella prescelta dal vettore aereo – Elementi inevitabili e prevedibili del prezzo finale da pagare – Supplementi di prezzo opzionali – Nozione. — Causa C-28/19

Giurisprudenza europea62019CJ0028

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta una questione di trasparenza tariffaria nei servizi aerei online, originata da una controversia tra Ryanair e l'AGCM. Vengono distinti gli elementi del prezzo che devono essere inclusi sin dall'inizio nel prezzo finale da quelli che possono essere presentati come supplementi opzionali. La Corte chiarisce anche che la valutazione non può basarsi su ciò che è evitabile per la maggioranza dei consumatori, ma sulla possibilità concreta del singolo passeggero di evitare il costo.

Interpretazione dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 sulla qualificazione di taluni costi imposti da un vettore aereo online come elementi di prezzo inevitabili e prevedibili oppure come supplementi opzionali.

La questione giuridica

Se gli oneri di web check-in, l'IVA applicata alle tariffe e ai supplementi facoltativi per voli nazionali e la tariffa amministrativa per pagamenti con carta di credito diversa da quella prescelta dal vettore rientrino tra i "supplementi di prezzo inevitabili e prevedibili" oppure tra i "supplementi di prezzo opzionali" ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008; e se la nozione di "opzionale" dipenda dal fatto che il costo possa essere evitato dalla maggioranza dei consumatori.

Principio di diritto

L'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 va interpretato nel senso che costituiscono elementi di prezzo inevitabili e prevedibili i costi di check-in non evitabili in mancanza di un'alternativa gratuita, l'IVA applicata alle tariffe dei voli nazionali e la tariffa amministrativa per pagamenti con carta diversa da quella prescelta dal vettore; invece, sono supplementi opzionali gli oneri di check-in evitabili mediante una scelta gratuita e l'IVA relativa ai supplementi facoltativi. La nozione di opzionalità non dipende dal fatto che il costo sia evitabile dalla maggioranza dei consumatori, poiché la tutela è individuale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1008/2008
  • Articolo 23, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1008/2008
  • Articolo 2, punto 18, regolamento (CE) n. 1008/2008
  • Codice del consumo italiano, articoli 20 e 21

Interpretazione dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 sui supplementi di prezzo nei servizi aerei

La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano nell'ambito di una controversia tra Ryanair e l'AGCM relativa a pratiche commerciali scorrette connesse alla presentazione online del prezzo dei biglietti aerei. Il nodo centrale riguarda la distinzione tra elementi di prezzo inevitabili e prevedibili, che devono essere inclusi nella comunicazione iniziale del prezzo finale, e supplementi di prezzo opzionali, che possono essere presentati separatamente solo con consenso esplicito del passeggero.

Fatti e procedimento principale

L'AGCM aveva sanzionato Ryanair per aver presentato sul proprio sito prezzi iniziali che non includevano alcuni oneri poi addebitati nel corso della prenotazione, qualificati dall'impresa come facoltativi. In particolare, si trattava di:

  • oneri di web check-in;
  • IVA applicata alle tariffe e ai supplementi facoltativi per voli nazionali;
  • tariffa amministrativa per acquisti con carta di credito diversa da quella prescelta dal vettore. Il TAR Lazio aveva confermato la decisione dell'AGCM, ritenendo tali costi inevitabili e dunque da indicare sin dalla prima visualizzazione del prezzo. Ryanair ha quindi proposto appello al Consiglio di Stato, che ha rimesso alla Corte due questioni pregiudiziali.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il considerando 16 del regolamento n. 1008/2008, che insiste sulla possibilità per i clienti di confrontare efficacemente i prezzi e sulla necessità di indicare sempre il prezzo finale comprensivo di tasse, diritti e supplementi;
  • l'articolo 2, punto 18, che definisce le "tariffe aeree passeggeri";
  • l'articolo 23, paragrafo 1, in particolare la seconda, terza e quarta frase, che disciplinano rispettivamente:
    • il prezzo finale da indicare sempre, comprensivo di tasse, diritti e supplementi inevitabili e prevedibili;
    • l'indicazione separata di taluni oneri;
    • i supplementi di prezzo opzionali, da comunicare in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all'inizio del processo di prenotazione con meccanismo di opt-in. La Corte richiama anche la normativa italiana sul consumo, ma solo come sfondo del procedimento nazionale.

Ragionamento della Corte

La Corte richiama la propria precedente giurisprudenza, in particolare le sentenze Air Berlin e ebookers.com Deutschland, per ribadire che i diversi elementi del prezzo finale devono essere resi visibili sin dalla prima indicazione del prezzo e che i supplementi opzionali sono solo quelli relativi a servizi non obbligatori né indispensabili per il trasporto.

Oneri di web check-in

La Corte afferma che non si può dedurre automaticamente dall'obbligatorietà del check-in che il relativo costo sia inevitabile. Se il vettore offre più modalità di check-in e almeno una è gratuita, il costo del web check-in non è inevitabile, ma opzionale, perché il passeggero può scegliere un'alternativa gratuita. Se invece tutte le modalità sono a pagamento, oppure non vi è alcuna alternativa gratuita, allora il costo è inevitabile e deve entrare nel prezzo finale da indicare sin dall'inizio.

IVA sui voli nazionali

L'IVA applicata alle tariffe dei voli nazionali è qualificata come tassa inevitabile e prevedibile, perché prevista dalla normativa nazionale e applicata automaticamente a ogni prenotazione di volo nazionale. Diverso è il caso dell'IVA sui supplementi facoltativi: essa segue la natura del supplemento cui si ricollega e, poiché il vettore non conosce in anticipo se il passeggero sceglierà quel servizio opzionale, non può essere inclusa nel prezzo finale iniziale. In tale ipotesi, deve essere comunicata quando viene presentato il supplemento opzionale.

Tariffa amministrativa per pagamenti con carta diversa da quella prescelta

La Corte ritiene che questa tariffa sia prevedibile, in quanto dipende dalla politica tariffaria del vettore. È inoltre inevitabile quando, in concreto, il passeggero può evitarla solo aderendo a una condizione imposta dal vettore che rende la gratuità disponibile a una cerchia ristretta di utenti o impone oneri e rischi eccessivi per accedervi. Non rileva che la maggioranza dei consumatori disponga della carta richiesta: la disciplina tutela il consumatore individualmente e non consente di valutare l'evitabilità del costo sulla base di un criterio maggioritario.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008:

  • gli oneri di check-in non evitabili senza un'alternativa gratuita, l'IVA sulle tariffe dei voli nazionali e la tariffa amministrativa per pagamenti con carta diversa da quella scelta dal vettore sono elementi di prezzo inevitabili e prevedibili;
  • gli oneri di check-in evitabili mediante un'opzione gratuita e l'IVA applicata ai supplementi facoltativi per voli nazionali costituiscono supplementi di prezzo opzionali. La causa viene rinviata al giudice nazionale per l'applicazione di tali criteri al caso concreto, in particolare per verificare se Ryanair offrisse effettivamente un check-in gratuito alternativo.

Come è indicizzato

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