Ordinanza n. 1822/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 42 del 2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Abruzzo, Sez. I, n. 42 del 2026, che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appello cautelare è stato proposto contro la reiezione, da parte del TAR Abruzzo, della domanda cautelare connessa al ricorso di primo grado. Dal testo emerge che le questioni sottese all'appello riguardano la pretesa dell'appellante al transito nei ruoli regionali con inquadramento nell'Area superiore dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. L'appellante deduceva profili di pregiudizio irreparabile derivanti dalla mancata tutela cautelare, mentre il Consiglio di Stato ha ritenuto che le questioni meritassero un approfondimento nella sede del merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare e ha confermato il rigetto della tutela cautelare disposto dal TAR. Pur rilevando che le questioni sottese all'appello necessitano di approfondimento proprio nel giudizio di merito, il Collegio ha escluso la sussistenza del periculum in mora, ritenendo non irreparabile il pregiudizio prospettato. In particolare, l'eventuale accoglimento del ricorso nel merito consentirebbe all'appellante di transitare nei ruoli regionali con efficacia retroattiva quanto a tutti i diritti conseguenti all'inquadramento nell'Area superiore dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per giusti ed eccezionali motivi.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale dell'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
Massime di principio
- La tutela cautelare può essere negata quando il pregiudizio prospettato non presenta carattere di irreparabilità, soprattutto se l'eventuale accoglimento nel merito consente di ricostituire retroattivamente la posizione giuridica ed economica dell'interessato.
- La necessità di approfondire le questioni controverse nel giudizio di merito non impone di per sé la concessione della misura cautelare, se manca il requisito del periculum in mora.
- Il transito nei ruoli dell'amministrazione e l'inquadramento in un'area superiore possono essere disposti con efficacia retroattiva, in caso di successivo accoglimento nel merito, quanto ai diritti conseguenti all'inquadramento; tale possibilità esclude, in linea di principio, l'irreparabilità del pregiudizio derivante dall'attesa della decisione di merito.
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