Sentenza n. 747/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento - dell’ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380 (già art. 9 della L. 47/85) n. 85 del 05.06.2024, prot. n. 798809, relativa segnalazione allegata, notificata il 12.06.2024; - nonché di ogni altro atto, provvedimento e documento pregresso, collegato, prodromico e, comunque, connesso e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di un’unità immobiliare realizzata sul lastrico solare e di una veranda, ritenute opere eseguite in assenza di permesso di costruire
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione deducendo, in primo luogo, la violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale, sostenendo che, non essendo l’autrice materiale degli abusi, avrebbe dovuto ricevere la comunicazione di avvio del procedimento. Ha affermato che tale omissione le avrebbe impedito di partecipare al procedimento e di rimuovere spontaneamente le opere abusive. Ha inoltre dedotto violazione della disciplina edilizia e della legge sul procedimento amministrativo, difetto e inidoneità dell’istruttoria, erronea presupposizione, eccesso di potere, violazione del principio di proporzionalità e mancata ponderazione dell’interesse privato. In secondo luogo ha contestato l’insufficiente descrizione dei manufatti, la carente motivazione circa la loro abusività, l’omessa valutazione del lungo tempo trascorso dalla costruzione, del proprio mancato coinvolgimento nella realizzazione degli abusi e dell’affidamento nella regolarità delle opere. Ha infine lamentato la mancata indicazione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, esaminando congiuntamente i motivi per la loro connessione. Richiamando il principio dell’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017, ha affermato che l’ordine di demolizione ha carattere reale e può essere rivolto anche al proprietario attuale che non abbia commesso l’abuso, purché si trovi in un rapporto con il bene idoneo a consentire il ripristino della legalità. Il decorso del tempo non fa venir meno il potere-dovere repressivo dell’amministrazione e non fa sorgere un legittimo affidamento, in assenza di un titolo amministrativo favorevole. Poiché l’ordine di demolizione è un atto vincolato e doveroso, non richiede una specifica motivazione su ulteriori ragioni di interesse pubblico e, secondo il principio richiamato dal TAR, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento. È stata inoltre respinta la censura relativa all’omesso avviso dell’acquisizione gratuita, poiché l’ingiunzione era stata adottata ai sensi dell’art. 33 d.P.R. n. 380/2001, disposizione che il giudice ha ritenuto non prevedere tale acquisizione in caso di mancata demolizione spontanea. Quanto alla motivazione e alla descrizione delle opere, il TAR ha rilevato che l’ordinanza indicava puntualmente l’unità immobiliare composta da due camere, cucina e wc, la superficie di circa 30 mq, la veranda di circa 2 mq, la collocazione sul lastrico solare e la datazione verosimile anteriore al 2007; precisava inoltre che le opere erano state realizzate in assenza di permesso di costruire per interventi di ristrutturazione edilizia. Non sono stati quindi ravvisati difetti di istruttoria, motivazione o individuazione dell’abuso. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Richiamato nell’epigrafe quale base normativa dell’ordinanza di demolizione, ma la decisione specifica che l’ingiunzione è stata adottata ai sensi dell’art. 33 d.P.R. n. 380/2001.
art. 33 d.P.R. 380/2001
La disposizione applicata all’ingiunzione di demolizione non prevede, secondo il TAR, l’acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio comunale in caso di mancata demolizione spontanea; pertanto non era dovuto alcun avviso in tal senso.
artt. 7, 8, 9, 10, 21-octies e 21-nonies l. 241/1990
Le disposizioni sono state invocate dalla ricorrente, ma il TAR ha escluso la necessità della comunicazione di avvio per l’adozione dell’ordine di demolizione, in quanto atto doveroso e vincolato.
Cons. Stato, Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 9
L’ordine di demolizione ha carattere reale, prescinde dalla responsabilità del proprietario attuale, non è impedito dal decorso del tempo, non richiede una specifica motivazione su ulteriori ragioni di interesse pubblico e l’inerzia amministrativa non determina un legittimo affidamento sulla regolarità dell’abuso.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione di un abuso edilizio ha carattere reale e può essere adottato nei confronti del proprietario attuale, anche se estraneo alla realizzazione dell’abuso, in ragione del rapporto con il bene che consente il ripristino della legalità edilizia.
- Il decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso non estingue né limita il potere-dovere dell’amministrazione di ordinare la demolizione di un’opera priva di titolo edilizio; la mera inerzia amministrativa non rende legittimo l’intervento abusivo.
- L’ordine di demolizione, quale atto vincolato e doveroso, non richiede una motivazione specifica su ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto al ripristino della legalità edilizia, neppure quando sia adottato tardivamente o nei confronti di un proprietario non responsabile dell’abuso.
- La mera tolleranza o inerzia dell’amministrazione non è idonea a fondare un legittimo affidamento del proprietario sulla regolarità di un’opera abusiva, in assenza di un titolo amministrativo favorevole.
- L’ordine di demolizione, in quanto atto doveroso e a contenuto vincolato, non deve essere necessariamente preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
- Quando l’ordinanza di demolizione descrive puntualmente le opere, la loro ubicazione, consistenza, epoca verosimile di realizzazione e l’assenza del titolo edilizio, non sussistono carenze di motivazione o di istruttoria per genericità dell’atto.
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