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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31460/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia trae origine da un'occupazione di un terreno, effettuata nel 1979 da un ente territoriale per la realizzazione di un parco pubblico, senza decreto di esproprio e con successiva irreversibile trasformazione del bene. La società proprietaria agì per il risarcimento dei danni; in primo grado ottenne condanna dell'ente. In appello, il gravame dell'ente fu dichiarato inammissibile per errore nella notificazione, ma la Cassazione cassò con rinvio. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello accolse sia l'appello principale dell'ente sia l'appello incidentale della società, riformando la decisione di primo grado e liquidando al proprietario somme molto più elevate, oltre accessori e spese. L'ente propose quindi un nuovo ricorso per cassazione con cinque motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità la questione centrale divenne la procedibilità del ricorso: il ricorrente contestò la proposta di definizione anticipata sostenendo che l'attestazione di conformità redatta dal proprio difensore, ai sensi della legge sulle notificazioni in proprio, fosse sufficiente a provare la data di notificazione della sentenza impugnata, anche senza deposito materiale della relata di notifica. Le resistenti chiesero l'inammissibilità o il rigetto del ricorso e proposero anche considerazioni sul proprio gravame incidentale condizionato.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso del Comune. Ha ritenuto che mancasse il deposito, contestualmente al ricorso, della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, requisito imposto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., e che tale omissione non potesse essere sanata dalla sola attestazione di conformità del difensore circa una generica copia "notificata a mezzo PEC". La Corte ha escluso che i poteri certificativi dell'avvocato notificante, anche se considerato pubblico ufficiale ai sensi della legge n. 53 del 1994, si estendano alla prova della data di notifica della sentenza in assenza del deposito della relata. Ha inoltre rilevato che il ricorso non superava la prova di resistenza, poiché la notificazione del ricorso era avvenuta oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese in favore delle controricorrenti, oltre alla somma ex art. 96, comma 4, c.p.c. e all'ulteriore importo per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    il deposito della copia autentica della decisione impugnata con la relata di notificazione è requisito necessario per la procedibilità del ricorso per cassazione quando la sentenza sia stata notificata

  • art. 370, comma 3, c.p.c.

    la relata mancante può essere prodotta dal controricorrente nel termine previsto, altrimenti l'omissione resta rilevante ai fini dell'improcedibilità

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    la tempestività del ricorso si valuta rispetto al termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza

  • art. 369 c.p.c.

    la funzione del deposito degli atti è consentire il controllo immediato della tempestività dell'impugnazione

  • L. 21 gennaio 1994, n. 53

    l'avvocato che notifica atti in proprio è pubblico ufficiale per le attività di notificazione e di attestazione previste dalla legge, ma tale qualità non estende la fede privilegiata a fatti non documentati con gli atti richiesti

  • art. 3-bis L. 21 gennaio 1994, n. 53

    disciplina la notificazione a mezzo PEC effettuata dall'avvocato

  • art. 6 L. 21 gennaio 1994, n. 53

    attribuisce all'avvocato notificante la qualità di pubblico ufficiale per gli atti di notificazione da lui compiuti

  • art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. 21 gennaio 1994, n. 53

    consentono il deposito analogico della prova della notifica telematica e l'attestazione di conformità da parte dell'avvocato, ma non sostituiscono il deposito della relata quando necessaria

  • art. 23, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    richiamato quale base dell'attestazione di conformità delle copie analogiche ai documenti informatici

  • art. 380-bis c.p.c.

    la Corte può definire il ricorso in camera di consiglio sulla base della proposta anticipata

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    in caso di definizione conforme alla proposta, possono applicarsi le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma, tra cui la condanna equitativa e la somma alla cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di esito sfavorevole per il ricorrente, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando la sentenza impugnata risulti notificata, il ricorrente deve depositare contestualmente al ricorso la copia autentica della decisione con la relata di notificazione; l'omissione comporta improcedibilità se non è sanata nei limiti consentiti dalla legge.
  • L'attestazione di conformità rilasciata dall'avvocato notificante ai sensi della legge n. 53 del 1994 prova la conformità del documento prodotto, ma non può surrogare il deposito della relata di notificazione quando la legge lo richiede per verificare la tempestività dell'impugnazione.
  • I poteri certificativi dell'avvocato notificante, pur essendo equiparati a quelli del pubblico ufficiale per gli atti previsti dalla legge, non si estendono automaticamente a dichiarazioni contenute nell'attestazione prive di adeguato supporto documentale.
  • L'improcedibilità del ricorso per cassazione è compatibile con il diritto di difesa perché presidia l'interesse pubblico alla verifica immediata della tempestività dell'impugnazione e della formazione del giudicato.
  • Ai fini della procedibilità può operare una 'prova di resistenza' solo se dal ricorso e dalla relata emergano elementi idonei a verificare la tempestività rispetto al termine breve; se il ricorso è comunque notificato oltre tale termine, la mancanza della relata non assume rilievo sanante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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