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Sentenza

Sentenza n. 697/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento della determina n. -OMISSIS-, del Comando Generale della Guardia di Finanza, dell'-OMISSIS- (e, ove occorra e per quanto di pregiudizio ed interesse, dell'allegata nota di accompagnamento prot. n. -OMISSIS- del 20.06.2022), notificate, a mezzo pec, in data 20.06.2022, con cui viene comunicato il diniego all'assegnazione temporanea dell'odierno ricorrente ad altra sede ai sensi e per gli effetti dell'art. 42-bis del D. Lgs 26.03.2001 n. 151, secondo cui «AVUTO RIGUARDO al disposto normativo del citato comma 31-bis art. 45 d. Lgs. n. 95/2017 – il quale prevede che, per il personale del Comparto di Difesa e Sicurezza, il diniego nella valutazione delle istanze della specie ‹è consentito per motivate esigenze organiche e di servizio› - e al conforme indirizzo assunto dal Consiglio di Stato (…); RILEVATO l'intento assunto dal Legislatore con la citata novella normativa, ovvero quello di contemperare adeguatamente gli interessi in gioco (…); RITENUTO, pertanto, che all'accoglimento della domanda ostino tuttora esigenze organiche e di servizio in quanto: - con riferimento alle necessità istituzionali dell'Amministrazione: • la provincia di Torino presenta una situazione deficitaria di personale, nella categoria di interesse; • il reparto di attuale impiego del -OMISSIS- – a cui, tra l'altro sono demandate delicate funzioni di coordinamento delle pattuglie sul vasto territorio -OMISSIS-, di gestione del numero di pubblica utilità “117” e di altre particolari incombenze – evidenzia, nel comparto specialistico in esame, un effettivo di unità inferiore sia alla dotazione ottimale che a quella minima stabilita dalle vigenti disposizioni; - per quanto concerne il particolare profilo di impiego dell'interessato, quest'ultimo ha acquisito una specifica preparazione tecnico-professionale in relazione alla Spe. Qu.ab. posseduta, tale da non consentirne l'immediata sostituzione in ragione dell'esiguità delle risorse specializzate disponibili, o che, in alternativa, comporterebbe la corresponsione di oneri finanziari ai sensi della legge 26 marzo 2001 n. 86; - la peculiarità dell'Articolazione di appartenenza e delle attività di servizio alla stessa demandate nonché la situazione di carenza complessiva che la connota, confermata anche in ambito provinciale, configurano un quadro di effettiva criticità che sarebbe accentuato dall'eventuale movimento del militare, pregiudicando, pertanto, la funzionalità ed efficienza del suddetto reparto nell'espletamento dei compiti istituzionali allo stesso demandati, risultando, conseguentemente, incompatibile ed antitetico al principio di buon andamento dell'Amministrazione, DETERMINA L'istanza del Maresciallo Ordinario “ESI” -OMISSIS- “-OMISSIS- non è accolta››, nonché del richiamato parere del Comando Interregionale dell'Italia Nord Occidentale, a firma del Comandante Interregionale, espresso con nota prot. n. -OMISSIS- dell'-OMISSIS-, della nota prot. -OMISSIS-, dell'-OMISSIS-, del Comando Generale della Guardia di Finanza con cui sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nonché dei seguenti atti e provvedimenti conosciuti il 26.07.2022, a seguito di riscontro all'accesso agli atti formalizzato da parte ricorrente ed in particolare: del parere del Comando Provinciale della GdF di Torino (nota prot. n. -OMISSIS-/-OMISSIS-, a firma del Comandante Provinciale, del parere del Comando Regionale Piemonte – Valle d'Aosta (nota prot. -OMISSIS-) del -OMISSIS-, a firma del Comandante Regionale, della nota “appunto”, rispettivamente datate -OMISSIS- e -OMISSIS-, del Comando Generale della Guardia di Finanza e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto.

Giustizia amministrativa202201001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di assegnazione temporanea ad altra sede ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione di appartenenza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego opposto dal Comando Generale della Guardia di Finanza alla richiesta di assegnazione temporanea ad altra sede ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001, nonché gli atti presupposti e i pareri dei diversi Comandi. Il diniego era motivato, ai sensi della disciplina applicabile al personale del comparto Difesa e Sicurezza, da esigenze organiche e di servizio: carenza di personale nella provincia e nel reparto di attuale impiego, specifica professionalità del militare e difficoltà di immediata sostituzione, nonché pregiudizio alla funzionalità e all'efficienza del reparto in caso di trasferimento. Il testo non riporta l'illustrazione analitica dei singoli motivi di ricorso, poiché la controversia è stata definita per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, conformemente alla dichiarazione resa dal ricorrente. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui, quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può esaminare il merito né procedere d'ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, ma deve prendere atto della dichiarazione e dichiarare l'improcedibilità, salvo diverse richieste o repliche della controparte. Le spese di lite sono state compensate in ragione della problematicità delle questioni all'origine della controversia.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    Disciplina invocata dal militare per ottenere l'assegnazione temporanea ad altra sede; il diniego è stato adottato richiamando le esigenze organiche e di servizio previste per il personale del comparto Difesa e Sicurezza.

  • comma 31-bis dell'art. 45 d.lgs. 95/2017

    Richiamato nel provvedimento impugnato quale base normativa per ritenere consentito il diniego delle istanze del personale del comparto Difesa e Sicurezza per motivate esigenze organiche e di servizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nello svolgimento processuale in relazione alla trattazione della causa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima della decisione, di non avere più interesse alla decisione del ricorso, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e non può esaminare d'ufficio il merito della controversia né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
  • Nel processo amministrativo, il principio dispositivo in senso ampio consente al ricorrente di disporre dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione; in assenza di repliche o diverse richieste della controparte, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse vincola il giudice alla relativa pronuncia processuale.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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