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Sentenza

Sentenza n. 8933/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento - del rifiuto opposto dalla Prefettura di Roma sull'istanza del sig. -OMISSIS- di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo, notificato a mezzo per il 3.03.2026; - di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202604517

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rifiuto della Prefettura di Roma di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rifiuto opposto dalla Prefettura di Roma alla sua istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo, notificato il 3 marzo 2026, chiedendo l'annullamento dell'atto e degli atti connessi. Il ricorso è stato trattato con il rito previsto dall'art. 60 c.p.a. Prima della definizione del giudizio, l'Amministrazione ha adottato, l'8 maggio 2026, un provvedimento di accoglimento del ricorrente presso il CAS di Pomezia. In camera di consiglio la difesa del ricorrente ha dichiarato l'integrale soddisfazione dell'interesse fatto valere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l'Amministrazione, prima della definizione del giudizio, ha adottato un provvedimento che ha integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente, disponendone l'accoglienza presso un CAS. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della materia e dell'intervento amministrativo favorevole prima della decisione. Il Collegio ha inoltre confermato l'ammissione al gratuito patrocinio e ha liquidato in favore del difensore del ricorrente euro 991,90 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli altri oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    La controversia è stata definita in camera di consiglio con sentenza semplificata, sentite le parti.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere ai sensi dell’articolo 34, comma 5, cod. proc. amm.

    La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata perché l'Amministrazione ha adottato, prima della definizione del giudizio, un provvedimento integralmente satisfattivo dell'interesse azionato.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    un compenso pari al valore di liquidazione corrispondente al quarto scaglione di riferimento

    I parametri forensi sono stati utilizzati per determinare il compenso spettante al difensore ammesso al gratuito patrocinio, con le riduzioni indicate in sentenza.

  • art. 4, comma 1, d.m. 55/2014

    Il compenso parametrico è stato ridotto del 50% in relazione alla natura e alle caratteristiche della causa.

  • art. 4, comma 4, d.m. 55/2014

    È stata applicata un'ulteriore riduzione per l'assenza di particolari questioni di fatto o di diritto.

  • art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale fondamento della disciplina della liquidazione delle spese relative al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 130 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    gli importi determinati secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 siano oggetto di dimezzamento

    Ha comportato il dimezzamento degli importi determinati secondo i parametri forensi per il gratuito patrocinio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, prima della definizione del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., anziché pronunciarsi sull'illegittimità dell'atto originariamente impugnato.
  • La dichiarazione della parte ricorrente di integrale soddisfazione dell'interesse azionato, unitamente all'adozione dell'atto amministrativo satisfattivo, consente di ritenere venuta meno la materia del contendere.
  • In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall'intervento dell'amministrazione prima della decisione, le spese possono essere compensate quando il giudice ravvisi la peculiarità della materia e l'adozione spontanea del provvedimento favorevole.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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