Sentenza n. 8933/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - del rifiuto opposto dalla Prefettura di Roma sull'istanza del sig. -OMISSIS- di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo, notificato a mezzo per il 3.03.2026; - di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rifiuto della Prefettura di Roma di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rifiuto opposto dalla Prefettura di Roma alla sua istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo, notificato il 3 marzo 2026, chiedendo l'annullamento dell'atto e degli atti connessi. Il ricorso è stato trattato con il rito previsto dall'art. 60 c.p.a. Prima della definizione del giudizio, l'Amministrazione ha adottato, l'8 maggio 2026, un provvedimento di accoglimento del ricorrente presso il CAS di Pomezia. In camera di consiglio la difesa del ricorrente ha dichiarato l'integrale soddisfazione dell'interesse fatto valere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l'Amministrazione, prima della definizione del giudizio, ha adottato un provvedimento che ha integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente, disponendone l'accoglienza presso un CAS. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della materia e dell'intervento amministrativo favorevole prima della decisione. Il Collegio ha inoltre confermato l'ammissione al gratuito patrocinio e ha liquidato in favore del difensore del ricorrente euro 991,90 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli altri oneri di legge.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
La controversia è stata definita in camera di consiglio con sentenza semplificata, sentite le parti.
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessazione della materia del contendere ai sensi dell’articolo 34, comma 5, cod. proc. amm.
La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata perché l'Amministrazione ha adottato, prima della definizione del giudizio, un provvedimento integralmente satisfattivo dell'interesse azionato.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55
un compenso pari al valore di liquidazione corrispondente al quarto scaglione di riferimento
I parametri forensi sono stati utilizzati per determinare il compenso spettante al difensore ammesso al gratuito patrocinio, con le riduzioni indicate in sentenza.
art. 4, comma 1, d.m. 55/2014
Il compenso parametrico è stato ridotto del 50% in relazione alla natura e alle caratteristiche della causa.
art. 4, comma 4, d.m. 55/2014
È stata applicata un'ulteriore riduzione per l'assenza di particolari questioni di fatto o di diritto.
art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale fondamento della disciplina della liquidazione delle spese relative al patrocinio a spese dello Stato.
art. 130 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
gli importi determinati secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 siano oggetto di dimezzamento
Ha comportato il dimezzamento degli importi determinati secondo i parametri forensi per il gratuito patrocinio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, prima della definizione del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., anziché pronunciarsi sull'illegittimità dell'atto originariamente impugnato.
- La dichiarazione della parte ricorrente di integrale soddisfazione dell'interesse azionato, unitamente all'adozione dell'atto amministrativo satisfattivo, consente di ritenere venuta meno la materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall'intervento dell'amministrazione prima della decisione, le spese possono essere compensate quando il giudice ravvisi la peculiarità della materia e l'adozione spontanea del provvedimento favorevole.
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