Cassazione Penale, Sentenza n. 3620/2022 del 01/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che ha rigettato la richiesta di concessione della semilibertà per la pena di anni 29, mesi 1 e giorni 10. Il ricorrente ha denunciato violazione di legge in riferimento all'art. 50 ord. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che risultano documentate la disponibilità di un lavoro, la valutazione comportamentale positiva e l'adesione dell'UEPE al percorso di reinserimento, mentre la pendenza di un procedimento per resistenza a pubblico ufficiale sarebbe irrilevante essendo sub iudice e riferito a fatto anteriore.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come, in gran parte, inammissibile e nel merito infondato. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di sorveglianza, che ha fatto riferimento all'equipe trattamentale dell'istituto la quale aveva predisposto solo un piano intramurario attuabile mediante permessi premio; l'UEPE aveva espresso favore solo per i permessi premio e non per la semilibertà. È stato inoltre accertato che non v'era prova concreta dell'effettiva offerta di lavoro, poiché il datore non ha fornito la documentazione richiesta. La Corte ha confermato la possibilità per il Tribunale di richiedere un periodo di osservazione e sperimentazione di benefici premiali prima di concedere misure più ampie. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 50 ord. pen.
Citato dal ricorrente come norma rilevante per la concessione di misure alternative; la Corte non ha ritenuto violata la normativa, richiamando l'esigenza di una valutazione prognostica basata sulla condotta attuale e sui risultati trattamentali
art. 616 cod. proc. pen. (rimborso spese)
Usato come base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Giurisprudenza di legittimità Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015 (Incarbone)
Principio secondo cui, ai fini delle misure alternative, occorre valutare non solo la gravità del reato e la personalità storica, ma anche la condotta attuale e elementi positivi che consentano una prognosi favorevole
Giurisprudenza di legittimità Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013 (Naretto)
Affermato che non è necessaria la prova di una completa presa di coscienza del passato, ma è sufficiente che sia stato avviato un processo critico; la prognosi deve comunque ancorarsi a dati oggettivi
Giurisprudenza di legittimità Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015 (Sicari)
Consente al Tribunale di sorveglianza di richiedere ulteriori periodi di osservazione e sperimentazione premiale prima di concedere misure alternative, specialmente quando il reato indica una consistente capacità a delinquere o contiguità con ambienti delinquenziali
Massime di principio
- Per la concessione della semilibertà il giudice valuta non solo la gravità del reato ma soprattutto la condotta attuale e i risultati del percorso trattamentale; elementi positivi devono essere concreti e verificabili
- La valutazione dell'equipe trattamentale e dell'UEPE ha grande rilievo: se l'equipe prospetta solo benefici intramurari o permessi premio, il Tribunale può ritenere prematura la semilibertà
- La mera disponibilità dichiarata a un impiego non basta: il giudicante richiede prove documentali e verificabili dell'effettiva offerta di lavoro
- La presenza di procedimenti pendenti non è automaticamente decisiva ma va valutata nel contesto; l'esistenza di fatti sub iudice non impedisce di per sé le misure alternative, salvo che emergano profili prognostici negativi
- Il Tribunale può legittimamente richiedere una fase sperimentale di permessi premio o altri benefici prima di concedere misure più incisive, per verificare la serietà del percorso di reinserimento
- Chi propone il ricorso deve impugnare concretamente la motivazione di merito e fornire elementi probatori supplementari quando la decisione si fonda su istruttoria dell'UEPE o sulla mancanza di documenti
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