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Sentenza

Sentenza n. 1473/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 1911/2024 pubbl. il 05/11/2024 RG n. 2752/2024 passata in giudicato

Giustizia amministrativa202509780

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1911/2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento dell'amministrazione rispetto alla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1911/2024, pubblicata il 5 novembre 2024 e passata in giudicato. L'amministrazione, pur costituita in giudizio per il tramite dell'Ufficio scolastico regionale, non ha fornito chiarimenti né indicazioni idonei a dimostrare la corretta esecuzione del titolo giudiziale. La ricorrente ha quindi chiesto che fosse dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare esecuzione al giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto dimostrato l'inadempimento dell'amministrazione, rilevando che questa non aveva fornito chiarimenti sulla corretta esecuzione della sentenza. Richiamando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il giudice ha affermato che dalla sentenza da eseguire emerge il diritto della ricorrente a conseguire la pretesa riconosciuta e che i relativi presupposti non sono sindacabili nel giudizio di ottemperanza. Ha quindi ordinato all'amministrazione di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha inoltre nominato, per l'eventuale infruttuoso decorso del termine e previa richiesta della ricorrente, quale commissario ad acta il direttore generale dell'amministrazione resistente competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni per l'esecuzione. L'amministrazione è stata condannata al pagamento di 300 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La disposizione, pur non essendo espressamente citata nel testo, costituisce il fondamento del giudizio di ottemperanza; il giudice ordina all'amministrazione di dare esecuzione al giudicato e predispone il commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione, pur non essendo espressamente citata nel testo, è il riferimento processuale al giudizio di ottemperanza e consente l'adozione dell'ordine di esecuzione, la nomina del commissario ad acta e la regolazione delle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente allega l'inadempimento del giudicato e l'amministrazione non fornisce chiarimenti o prova della corretta esecuzione, la domanda può essere accolta sulla base della ripartizione dell'onere della prova tra creditore e debitore.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve dare attuazione al contenuto del titolo passato in giudicato; i presupposti della pretesa riconosciuta dal titolo non sono nuovamente sindacabili in tale sede.
  • L'amministrazione può essere condannata a eseguire il giudicato entro un termine fissato dal giudice, con contestuale nomina di un commissario ad acta destinato a intervenire, previa richiesta dell'interessato, in caso di ulteriore inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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