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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20396/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.30020/2021 che aveva dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito, a norma dell'art.369 comma 2 n.2 c.p.c., della copia autentica della sentenza impugnata corredata della relata di notificazione o di altro documento idoneo a comprovare la data di notificazione; il ricorrente ha chiesto la revocazione (artt.391 bis e 395 c.p.c.) sostenendo che la sentenza era stata notificata dall'Agenzia mediante raccomandata A/R in plico chiuso e quindi la relata non poteva esistere, essendo l'unico documento probatorio l'avviso di ricevimento in possesso dell'Agenzia

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non sussista l'errore revocatorio invocato: dal fascicolo non risultava dimostrata la modalità di notifica (raccomandata A/R) né era stata prodotta la documentazione probatoria della spedizione al momento del deposito del ricorso per cassazione; la questione è di natura interpretativa e attiene alla valutazione degli atti processuali, non a un errore di percezione immediato e decisivo rientrante nella revocazione. Pertanto la pronuncia impugnata resta valida. Inoltre è dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR n.115/2002 come modificato dalla legge n.228/2012

Norme richiamate

  • art. 369 comma 2 n. 2 c.p.c.

    Richiede, ai fini della ammissibilità del ricorso per cassazione, il deposito di copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione o con documentazione idonea a comprovare la data di notificazione; quando la notifica sia avvenuta a mezzo posta è sufficiente depositare la copia autentica corredata di documentazione attestante la spedizione, spettando al controricorrente l'onere di depositare l'avviso di ricevimento in suo possesso per contestare i termini

  • art. 391 bis c.p.c.

    Norma che disciplina il ricorso per revocazione; la revocazione è ammissibile per alcuni motivi tassativi (es. errore di persona, falsità) e presuppone un errore revocatorio oggettivo, immediato e decisivo

  • art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c.

    Prevede la revocazione per motivi specifici (tra cui l'errore di fatto) e delimita i casi in cui è possibile ottenere la revoca: l'errore deve essere di percezione, essenziale e decisivo per la decisione

  • art. 16 d.lgs. n. 546/1992

    Consente la notificazione degli atti del processo tributario mediante servizio postale in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento; ciò spiega l'assenza di una relata 'in calce' quando la notifica avviene tramite questo mezzo

  • art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002 (introdotto dall'art.1 comma 17 L. n.228/2012)

    Prevede l'ulteriore contributo unificato in casi specifici; la Corte ha attestato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale contributo a carico del ricorrente

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione è indispensabile depositare copia autentica della sentenza impugnata e fornire prova della data di notificazione: se la notifica è avvenuta a mezzo raccomandata A/R, il ricorrente deve esplicitare nel ricorso la modalità di notifica e allegare la documentazione comprovante la spedizione (es. ricevuta di invio), perché la relata 'classica' può non esistere per le notifiche postali
  • Se la prova dell'avvenuta ricezione è materialmente nella disponibilità della parte notificante (es. avviso di ricevimento), il principio processuale assegna a quest'ultima l'onere di contestare o provare il termine breve d'impugnazione depositando l'AR; tuttavia è onere dell'attore indicare nel ricorso dove e come tale prova si trovi o spiegare l'impossibilità di produrla
  • Il rimedio della revocazione tutela errori di percezione fattuali, immediati e decisivi; non è il rimedio adeguato per contestare valutazioni giuridiche o questioni interpretative sulla corretta applicazione di norme procedurali o sulla ripartizione degli oneri probatori
  • Nelle controversie tributarie, per evitare l'inammissibilità dei rimedi straordinari, è buona prassi documentare sempre le modalità di notifica della decisione impugnata (includendo copia della raccomandata, ricevuta di spedizione, avviso di ricevimento o qualsiasi documento idoneo) e richiedere formalmente copia dell'AR alla controparte se necessario
  • Se si contesta la mancata produzione di un documento in possesso dell'altra parte (es. AR), indicare esplicitamente nel ricorso o in memoria dove tale documento è richiamato e chiedere al giudice l'assunzione delle necessarie prove o l'ordine di esibizione; altrimenti il difetto probatorio può determinare l'inammissibilità

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