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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38896/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la responsabilità per più violazioni dell'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (fatti del 2020), con parziale riforma che aveva però assolto da alcune contestazioni di cessione riducendo la pena. Il ricorrente deduce tre motivi: (1) carenza/contraddittorietà di motivazione e mancata riqualificazione nel reato di "lieve entità" ex comma 5 dell'art. 73 (sostenendo insufficienza della prova proveniente da intercettazioni, immagini fotografiche e identificazioni da parte di acquirenti); (2) carenza di motivazione circa la valutazione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti (il ricorrente rileva di aver reso confessione che avrebbe dovuto primeggiare); (3) illogicità ed eccessività del trattamento sanzionatorio, chiedendo pena al minimo edittale in considerazione della giovane età, del contesto sociale di marginalità, delle modalità e della limitata gravità del danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché meramente reiterativo delle doglianze già svolte in sede d'appello, le quali erano state adeguatamente analizzate e motivate dalla sentenza impugnata. La Corte di merito era stata ritenuta aver esaminato le immagini fotografiche (videocamere nascoste), le individuazioni effettuate da più acquirenti, le dichiarazioni del coimputato e la confessione parziale del ricorrente; aveva motivato l'esclusione della riqualificazione ex comma 5 art. 73 per la abitualità/continuità, le quantità cedute, l'elevato numero di acquirenti e l'organizzazione dell'attività, e aveva giustificato adeguatamente il bilanciamento delle circostanze e la determinazione della pena (pena base vicina al minimo edittale, aumenti moderati per continuazione). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (importo non specificato nel testo). La condanna di merito, così modificata dalla Corte d'appello, rimane efficace.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 1, 4 e 5

    Comma 1 e 4: contestata e applicata fattispecie di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (traffico/spaccio). Comma 5 (lieve entità): escluso dalla Corte di merito per abitualità/continuità dell'attività, quantità cedute, numero elevato di acquirenti e organizzazione dell'attività, quindi non esperibile la causa di particolare tenuità.

  • art. 344-bis cod. proc. pen.

    Riferimento alla improcedibilità per decorso di termini; la Corte osserva che l'improcedibilità non è ancora maturata alla data della decisione (non prima del 7 marzo 2024).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità: la Corte non ha rilevato assenza di colpa nella condotta che ha determinato l'inammissibilità, giustificando l'applicazione della condanna alle spese e della sanzione pecuniaria.

  • Giurisprudenza di legittimità (massime citate a titolo esemplificativo)

    Richiamata per il principio per cui il ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre motivi già decisi dai giudici di merito senza svolgere una critica argomentata; è rimarcata la necessità che il motivo cassazionista evidenzi vizi specifici di diritto o di motivazione e non sia mera replica del merito.

Massime di principio

  • In Cassazione non è sufficiente ripetere le doglianze di merito: il ricorso deve evidenziare vizi giuridici o specifiche contraddizioni nella motivazione, non la semplice difformità di valutazione probatoria.
  • Per ottenere la riqualificazione in favore della lieve entità (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990) è necessario dimostrare elementi concreti di episodicità, scarse quantità, assenza di organizzazione e di abitualità: circostanze meramente evocative non sono sufficienti.
  • La valutazione del giudice di merito sull'equivalenza tra attenuanti e aggravanti e la determinazione della pena sono sindacabili in Cassazione solo se sussistono vizi di motivazione, manifesta illogicità o travisamento dei fatti; la semplice richiesta di una pena più lieve, basata su una diversa valutazione del caso concreto, non basta.
  • L'impugnazione che non supera il filtro di ammissibilità può comportare condanna alle spese e applicazione di sanzioni pecuniarie; pertanto l'avvocato difensore deve esplicitare nei motivi in Cassazione le ragioni giuridiche che dimostrano l'errore di diritto o di motivazione.
  • Le prove fotografiche, le identificazioni da parte di acquirenti e le dichiarazioni del coimputato possono costituire elemento probatorio idoneo a fondare una condanna, purché il giudice di merito motivi chiaramente la valutazione della loro attendibilità e congruenza tra loro.

Testo integrale

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