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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19718/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Gli eredi di un avvocato chiedevano il pagamento degli onorari e delle spese maturati dal loro dante causa per l’assistenza prestata in un procedimento cautelare ex art. 670 c.p.c. e nel successivo reclamo. Il convenuto eccepiva la prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c., sostenendo di avere già pagato integralmente il dovuto. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 2956 e 2959 c.c. e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che una lettera stragiudiziale e un’interrogazione formale resa da un procuratore speciale avrebbero integrato ammissione di pagamento solo parziale; 2) omesso esame di fatto decisivo, perché le prove testimoniali avrebbero dimostrato che un assegno circolare era stato versato solo in acconto; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2944 e 2959 c.c., per non avere la Corte considerato il pagamento in acconto come riconoscimento del debito e per avere confuso prescrizione presuntiva e prescrizione estintiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la dichiarazione contenuta in una lettera stragiudiziale non vale, ai fini dell’art. 2959 c.c., come ammissione giudiziale dell’obbligazione non estinta; inoltre la risposta resa in interrogatorio formale da un procuratore speciale non equivale a confessione, poiché l’interrogatorio deve essere reso personalmente dalla parte. Ha ritenuto inammissibili il secondo e il terzo motivo perché, in tema di prescrizioni presuntive, la prova della mancata estinzione del credito può essere fornita solo tramite giuramento decisorio o ammissione fatta in giudizio dal debitore, non attraverso prova testimoniale. Conseguentemente gli eredi ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 670 c.p.c.

    indica il procedimento cautelare nel quale il professionista aveva prestato difesa al cliente.

  • art. 2956 c.c.

    prescrizione presuntiva applicabile ai compensi professionali; il debitore che la eccepisce beneficia della presunzione di avvenuto pagamento.

  • art. 2959 c.c.

    l’eccezione di prescrizione presuntiva non è superata da mere ammissioni del debitore rese fuori dal giudizio in cui il credito è azionato; occorre un’ammissione giudiziale dell’obbligazione non estinta.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per asserita omissione di pronuncia/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla valutazione delle prove, ma la Corte ha escluso l’utilizzabilità della prova testimoniale per dimostrare il mancato pagamento nella prescrizione presuntiva.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti sulla valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che il problema era di ammissibilità/mezzo di prova, non di mera valutazione del materiale probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    base dei primi e terzi motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    base del secondo motivo per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 231 c.p.c.

    l’interrogatorio formale deve essere reso personalmente e oralmente dalla parte, non per mezzo di procuratore speciale.

  • art. 2944 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere che il pagamento in acconto valesse come riconoscimento del debito e producesse effetti interruttivi; la Corte non ha accolto tale tesi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per quantificare l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di prescrizioni presuntive, l’eccezione del debitore può essere superata dal creditore solo con il giuramento decisorio oppure con un’ammissione dell’obbligazione non estinta resa dal debitore nel giudizio in cui il credito è fatto valere.
  • Un’ammissione del debitore contenuta in un atto stragiudiziale non è idonea, da sola, a paralizzare l’eccezione di prescrizione presuntiva.
  • L’interrogatorio formale richiede la comparizione personale della parte: la risposta resa da un procuratore speciale non ha valore confessori e non equivale ad ammissione idonea a vincere la prescrizione presuntiva.
  • Nelle controversie soggette a prescrizione presuntiva, la prova testimoniale non è utilizzabile per dimostrare che il pagamento eccepito sia stato solo parziale o che il credito non sia stato estinto.
  • La disciplina della prescrizione presuntiva non può essere aggirata mediante il richiamo alla logica della prescrizione estintiva o dei suoi effetti interruttivi, se prima non sia stata fornita la prova ammissibile della mancata estinzione del credito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMoraInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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