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Sentenza

Sentenza n. 686/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. 384468/T3-7/Mar. in data 04-04-2025, notificato in data 08-04-2025, tramite il quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha disposto il non accoglimento l'istanza di trasferimento presentata in data 07-02-2025, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali comunque lesivi dei diritti del ricorrente; - del provvedimento prot. n. 384468/T4-6/Mar. in data 19-05-2025, notificato in data 22-05-2025, tramite il quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha disposto il non accoglimento l'istanza di assegnazione ex art. 42 bis D. Lgs. 151/2001 presentata in data 09-04-2025, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali comunque lesivi dei diritti del ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 27\8\2025: - del provvedimento prot. n. 384468/C1-T-13 0010352 in data 22-08-2025, tramite il quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha disposto l’accoglimento l'istanza di assegnazione ex art. 42 bis D. Lgs. 151/2001 presentata in data 09-04-2025 assegnando però il ricorrente ad una sede non richiesta, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali comunque lesivi dei diritti del ricorrente.

Giustizia amministrativa202502883

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi di trasferimento e di assegnazione ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, nonché il successivo provvedimento di accoglimento dell'assegnazione con destinazione presso la Stazione Carabinieri di Amaseno, non indicata tra le sedi specificamente richieste

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione di appartenenza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, in servizio presso una Stazione Carabinieri della provincia di Napoli, aveva impugnato il diniego dell'istanza di trasferimento e il diniego dell'istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, deducendo violazione della disciplina di settore, difetto di motivazione e di istruttoria e mancata considerazione delle condizioni familiari, riguardanti la moglie e la figlia minore. A seguito dell'ordinanza cautelare, l'Amministrazione ha riesaminato la posizione e ha accolto l'istanza di assegnazione, destinando tuttavia il militare alla sede di Amaseno, nella medesima provincia di residenza del nucleo familiare e del luogo di lavoro della coniuge, ma non compresa tra le sedi specificamente indicate nell'istanza. Con motivi aggiunti il ricorrente ha contestato la scelta della sede, deducendo violazione dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001, degli artt. 24 e 97 Cost. e della Convenzione sui diritti del fanciullo, difetto di motivazione, eccesso di potere per omessa ponderazione delle esigenze contrapposte, sviamento e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto che l'Amministrazione avrebbe dovuto scegliere una delle sedi richieste, ove disponibili, e che la sede di Amaseno, distante circa 47 km dalla residenza familiare, privilegiasse esclusivamente le esigenze organizzative e di servizio senza adeguato contemperamento con le esigenze familiari.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento successivo aveva accolto l'istanza di assegnazione ex art. 42-bis, sostituendo i precedenti dinieghi e rendendo non più utile la decisione su di essi. Ha invece respinto i motivi aggiunti. L'art. 42-bis, nella disciplina applicabile alle Forze di polizia integrata dall'art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017, come introdotto dall'art. 40, comma 1, lett. q), d.lgs. 172/2019, non attribuisce al dipendente un diritto alla sede preferita né impone all'Amministrazione di scegliere una delle sedi indicate nell'istanza. È sufficiente che l'assegnazione avvenga presso una sede situata nella stessa provincia o regione prevista dalla norma, salva la verifica della vacanza e delle esigenze di servizio. L'Amministrazione ha considerato le esigenze familiari assegnando il militare a una sede della medesima provincia, agevolmente raggiungibile quotidianamente, e ha motivato la scelta con le esigenze operative e organiche della provincia, inclusi i fenomeni criminali, gli impegni di ordine pubblico e la rilevante scopertura della Stazione di Amaseno. Tali valutazioni appartengono alla discrezionalità amministrativa e sono sindacabili soltanto per difetto di motivazione, manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti, vizi non ravvisati. Non è stato inoltre ritenuto necessario un ulteriore contraddittorio procedimentale, poiché il riesame aveva tenuto conto anche delle osservazioni emerse nel giudizio. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche [...] può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l'altro genitore eserciti la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.

    La norma consente l'assegnazione temporanea a una sede ubicata nella stessa provincia o regione rilevante, ma non attribuisce al dipendente un diritto alla sede di gradimento né vincola l'Amministrazione alle sedi indicate nell'istanza.

  • art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017

    Il diniego di assegnazione è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio.

    Per gli appartenenti alle Forze di polizia la disciplina speciale consente il diniego o la limitazione dell'assegnazione per motivate esigenze organiche o di servizio, senza richiedere che tali esigenze siano eccezionali o particolarmente gravi.

  • art. 40, comma 1, lett. q), d.lgs. 172/2019

    La disposizione ha introdotto nell'art. 45 del d.lgs. 95/2017 il comma 31-bis, recante la disciplina speciale dell'assegnazione per il personale delle Forze di polizia.

  • sentenza Corte costituzionale n. 99/2024

    La pronuncia è richiamata quale presupposto della formulazione vigente dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001.

  • artt. 24 e 97 Cost.

    Invocati dal ricorrente, ma non ritenuti violati dal giudice.

  • art. 3 Convenzione sui diritti del fanciullo

    Invocato dal ricorrente con riferimento alla tutela dell'interesse della figlia minore, ma ritenuto non leso dall'assegnazione disposta.

Massime di principio

  • Per il personale delle Forze di polizia, l'art. 42-bis d.lgs. 151/2001, coordinato con l'art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017, non attribuisce un diritto alla scelta della sede preferita né impone all'Amministrazione di assegnare il dipendente a una delle sedi indicate nell'istanza; è sufficiente che la sede rientri nell'ambito territoriale previsto dalla legge e che siano rispettati gli ulteriori presupposti normativi.
  • Nel regime speciale applicabile alle Forze di polizia, le esigenze organiche o di servizio possono giustificare il diniego o la scelta di una sede diversa da quella richiesta senza dover presentare carattere eccezionale o particolarmente grave, purché siano effettive, ragionevoli, non pretestuose e adeguatamente motivate nel provvedimento.
  • La scelta della sede di assegnazione temporanea appartiene alla discrezionalità dell'Amministrazione e non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo; il sindacato è limitato alla verifica dell'esistenza di una motivazione non meramente apparente, dell'assenza di manifesta irragionevolezza e del mancato travisamento dei fatti.
  • Nel bilanciamento tra esigenze familiari del dipendente ed esigenze operative dell'amministrazione, la considerazione delle esigenze familiari può ritenersi adeguata quando l'assegnazione avvenga nella medesima provincia o regione prevista dalla legge e in una sede concretamente raggiungibile, purché la scelta sia sorretta da una motivazione riferita alle esigenze organizzative e di servizio.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoMobilità, trasferimenti e comandiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblicoSopravvenuta carenza di interesse

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