Cassazione Civile, Ordinanza n. 21423/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dato atto della rinuncia al ricorso per cassazione, ritenendola rituale ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e produttiva di effetti anche senza necessità di accettazione, salvo il profilo delle spese. Poiché nel caso concreto la controparte ha aderito alla rinuncia, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio senza pronunciare sulle spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Il soggetto che aveva ottenuto in primo grado accoglimento della propria pretesa creditizia ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che, in riforma della decisione del Tribunale, aveva rigettato la domanda e revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società resistente. Prima della decisione della Corte di cassazione, il ricorrente ha però depositato atto di rinuncia al ricorso, ritualmente sottoscritto e notificato alla controparte. La società resistente ha accettato la rinuncia e ha aderito alla compensazione delle spese. La questione trattata dalla Corte riguarda dunque gli effetti processuali della rinuncia al ricorso per cassazione e la conseguente estinzione del giudizio, nonché il regime delle spese in caso di adesione della controparte.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto
Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso è valida se compiuta con le forme previste dalla norma; si tratta di atto unilaterale recettizio che produce l'estinzione del processo e non richiede, per la sua efficacia estintiva, l'accettazione delle altre parti.
art. 306 c.p.c.
diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c.
La disciplina della rinuncia nel giudizio di cassazione differisce da quella generale del processo civile, poiché l'efficacia estintiva non è subordinata all'accettazione delle altre parti.
art. 391, comma 4, c.p.c.
la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altri parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale
Se alla rinuncia aderisce la controparte nelle forme richieste, non va pronunciata la condanna alle spese nei confronti del rinunziante.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se effettuata con atto sottoscritto dalla parte e dal difensore o dal solo difensore munito di mandato speciale, è idonea a determinare l'estinzione del processo.
- L'efficacia estintiva della rinuncia al ricorso per cassazione non è subordinata all'accettazione della controparte; l'accettazione rileva soltanto ai fini del regime delle spese.
- Le notifiche o comunicazioni dell'atto di rinuncia alle controparti hanno funzione di consentire l'adesione alla rinuncia e di incidere sulla regolazione delle spese, non sulla validità dell'atto estintivo.
- In caso di adesione della controparte alla rinuncia, la Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio senza statuire sulle spese.
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