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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14243/2020 del 08/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concedente)

La controversia

Una società concedeva a una società petrolifera il godimento di un terreno per la prevista realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti. Il contratto stabiliva un canone minimo fisso e un ulteriore aggio, commisurato alla quantità di carburante immessa nei serbatoi, e attribuiva alla società petrolifera il diritto di recedere fino al primo rifornimento. Dopo aver richiesto e in parte ottenuto le autorizzazioni, la società petrolifera abbandonava il progetto e comunicava la disdetta. La concedente agiva per far accertare la risoluzione di diritto per inadempimento, assumendo che la realizzazione dell’impianto fosse un’obbligazione contrattuale, con un termine ricavabile dalla natura dell’accordo e delle prestazioni. Il giudice di primo grado accoglieva in parte la domanda, dichiarava risolto il contratto per inadempimento e condannava la società petrolifera al risarcimento. La Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza n. 2261/2017 depositata il 7 dicembre 2017, accoglieva l’appello incidentale della società petrolifera, riconoscendole il diritto di recesso, e dichiarava assorbito l’appello principale della concedente. Quest’ultima proponeva ricorso per cassazione con undici motivi. I primi sette contestavano l’interpretazione del contratto e l’esclusione di un obbligo di realizzare l’impianto e di un termine per adempiere: denunciavano, in particolare, violazione dei criteri d’interpretazione contrattuale, dell’art. 1183 c.c. e dell’art. 1218 c.c., omesso esame delle autorizzazioni amministrative recanti un termine per ultimare l’opera, mancata considerazione della presupposizione invocata ai sensi dell’art. 1467 c.c. e illogicità nella lettura della clausola sul canone minimo. L’ottavo e il nono motivo censuravano la validità del recesso ai sensi degli artt. 1355 e 1373 c.c., sostenendo che la facoltà fosse meramente potestativa e temporalmente illimitata in assenza di un termine per la realizzazione dell’impianto. Il decimo motivo deduceva che il recesso non era stato comunicato con sei mesi di anticipo e non aveva rispettato la forma dell’atto pubblico, richiamando l’art. 2643 c.c. L’undicesimo motivo, condizionato all’accoglimento degli altri, chiedeva la caducazione della restituzione di parte delle somme ricevute in esecuzione del contratto.

La decisione

La Cassazione ha accolto i primi tre motivi, assorbendo gli altri, e ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese. Ha censurato la lettura che aveva ricondotto l’accordo alla sola locazione, trascurando l’ulteriore interesse delle parti alla realizzazione dell’impianto e all’aggio correlato al carburante immesso. Il giudice di rinvio dovrà interpretare l’accordo considerando la possibilità che si tratti di un contratto atipico e accertare se vi fosse un’obbligazione di fare a carico della società petrolifera e se, al momento della disdetta, fosse decorso il termine per adempiere. Il termine può essere ricavato, anche se non espresso, dalla natura della prestazione e dall’interesse delle parti; andranno inoltre valutati il comportamento delle parti e la loro inerzia nel chiedere al giudice la fissazione del termine. La questione dell’inadempimento è pregiudiziale rispetto a quella del recesso, che dipende dall’accertamento se l’obbligo fosse già scaduto e inadempiuto. Le censure sul recesso e il motivo relativo alle somme da restituire non sono stati esaminati perché assorbiti. La Corte non ha dunque definito nel merito se il recesso fosse valido né ha confermato la condanna risarcitoria di primo grado.

Norme richiamate

  • artt. 1362 ss. c.c.

    In tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi di violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg..

    L’interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione quando siano violati i canoni legali d’interpretazione; il ricorrente deve indicare specificamente le regole violate e il modo in cui il giudice se ne è discostato.

  • art. 1183 c.c.

    In sostanza, la mancata espressa indicazione del termine non deve portare ad affermare necessariamente che un termine non c’è affatto, o ricavare da tale mancata indicazione addirittura la conclusione che non c’è una obbligazione.

    L’assenza di un termine espresso non esclude di per sé né l’esistenza dell’obbligazione né la possibilità di individuare un termine. Il giudice può ricavarlo dalla natura della prestazione e dall’interesse delle parti, anche quando il termine rilevi per decidere una domanda di risoluzione o di esatto adempimento.

  • art. 1321 c.c.

    In questo caso non v’è bisogno di ricondurre per forza quella pattuizione ad uno dei tipi contrattuali legali, ben potendo prendersi atto che si tratta di un contratto atipico, il cui assetto di interessi non è soddisfatto dal riferimento ad alcuno dei tipi noti, ed al quale si applicano le norme sul contratto in generale.

    Quando l’assetto negoziale presenta interessi e contenuti ulteriori rispetto a quelli che caratterizzano i tipi legali, il giudice può riconoscere la natura atipica del contratto anziché forzarne la riconduzione a un tipo; si applicano allora le norme sul contratto in generale.

  • artt. 1321-1469 c.c.

    In questo caso non v’è bisogno di ricondurre per forza quella pattuizione ad uno dei tipi contrattuali legali, ben potendo prendersi atto che si tratta di un contratto atipico, il cui assetto di interessi non è soddisfatto dal riferimento ad alcuno dei tipi noti, ed al quale si applicano le norme sul contratto in generale.

    La Corte afferma che all’accordo atipico, non esaurito dalla disciplina di un tipo legale, si applicano le disposizioni generali sul contratto.

  • art. 1454 c.c.

    E’ regola che in tema di adempimento dell’obbligazione contrattuale, la mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione debba essere consensualmente eseguita, non sempre impone alla parte adempiente l’obbligo di costituire in mora la controparte ex art. 1454 c.c. e quindi di far ricorso al giudice a norma e per gli effetti di cui all’art. 1183 c.c..

    La mancata previsione contrattuale di un termine non comporta sempre la necessità di intimare l’adempimento con diffida e di chiedere al giudice la fissazione del termine: secondo gli usi, la natura del rapporto e l’interesse delle parti, può essere sufficiente il decorso di un congruo periodo.

  • art. 1218 c.c.

    La norma è stata invocata dalla ricorrente quanto all’inadempimento, ma la Corte non ne formula una specifica interpretazione.

  • art. 1467 c.c.

    La norma è menzionata tra le censure della ricorrente relative alla presupposizione, ma la Corte non ne formula una specifica interpretazione.

  • art. 1355 c.c.

    La disposizione è richiamata nel motivo sulla validità della clausola di recesso, ma tale censura è assorbita e la Corte non la decide.

  • art. 1373 c.c.

    La disposizione è richiamata nel motivo sulla legittimità e sui limiti temporali del recesso, ma la relativa censura è assorbita.

  • art. 2643 c.c.

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente per contestare forma ed efficacia del recesso; la Corte non decide la censura, assorbita.

Massime di principio

  • Quando un accordo presenta contenuti e interessi ulteriori rispetto a quelli caratterizzanti un tipo legale, il giudice non deve ricondurlo necessariamente a quel tipo attraverso criteri di prevalenza o assorbimento: può qualificarlo come contratto atipico e applicare la disciplina generale del contratto.
  • Nell’interpretazione di un accordo atipico occorre valorizzare l’intero assetto di interessi concretamente convenuto. La previsione di un corrispettivo variabile collegato all’attività da svolgere sul bene può evidenziare un interesse contrattuale alla realizzazione di tale attività, non riducibile al mero godimento del bene contro un canone.
  • La mancata indicazione espressa del termine per adempiere non comporta necessariamente né che l’obbligazione sia priva di termine, né che l’obbligazione non esista. Il termine può essere determinato in relazione alla natura della prestazione e all’interesse delle parti; per stabilire se vi sia stato inadempimento rilevano anche il tempo trascorso e il comportamento delle parti, inclusa l’eventuale inerzia nel chiedere al giudice la fissazione del termine.
  • Quando il diritto di recesso è contestato perché il recesso sarebbe intervenuto dopo la scadenza di un obbligo contrattuale di fare, l’accertamento dell’esistenza e della scadenza di tale obbligo è logicamente pregiudiziale rispetto alla decisione sulla legittimità del recesso.
  • Il ricorso per cassazione che contesta l’interpretazione del contratto deve indicare le specifiche regole legali d’interpretazione asseritamente violate e precisare in quale modo il giudice di merito se ne sia discostato.

Come è indicizzato

RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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