Cassazione Penale, Sentenza n. 47758/2022 del 16/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva rigettato la richiesta di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero della detenzione domiciliare per la pena residua. Il ricorrente, tramite difensore, denunciava: errata applicazione degli artt. 47 e 47‑ter legge n.354/75; vizio di motivazione per carenza, illogicità e contraddittorietà. In particolare si contestava l'erronea determinazione del residuo di pena (indicato dal Tribunale in anni 1, mesi 1 e giorni 28 anziché mesi 5 e giorni 28), l'errata considerazione di una presunta pendenza di procedimento penale (per reati da cui il ricorrente era stato assolto il 5/5/2021), la mancata valutazione della documentazione attestante l'attività lavorativa (prodotte fatture), la non considerazione della regolare condotta (benefici di liberazione anticipata e corretto comportamento in periodo di libertà controllata) e l'omessa spiegazione del rifiuto della misura meno afflittiva della detenzione domiciliare.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza si fondava su presupposti fattuali erronei, con conseguente vizio motivazionale. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio, con l'indicazione che in sede di rinvio il Collegio dovrà verificare concretamente la presenza di segnali di positiva evoluzione della personalità del condannato e le condizioni di possibile reinserimento sociale, valutando correttamente residuo pena, esiti di procedimenti penali, documentazione lavorativa e condotta.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Richiamato come fondamento dei motivi di cassazione: vizio di motivazione (carente, illogica o contraddittoria) e erronea applicazione della legge penale. La Corte ha ritenuto che i motivi prospettati rientrassero in tali ipotesi e giustificassero il controllo in cassazione.
art. 47 legge n. 354/1975
Riferito nel ricorso in relazione ai criteri di valutazione della pericolosità sociale e dell'idoneità alle misure alternative. Dalla decisione emerge che l'applicazione di questa norma richiede un accertamento fattuale corretto e motivato sulle condizioni personali e sociali del condannato.
art. 47‑ter legge n. 354/1975
Collegato all'art. 47 e alla disciplina delle misure alternative: la Corte ha implicitamente interpretato che l'applicazione di 47‑ter richiede una valutazione dettagliata e documentata degli elementi che consentono di escludere la non cessata pericolosità sociale.
art. 610, comma 1, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la rimessione del procedimento alla prima sezione penale; utilizzata per la corretta assegnazione del fascicolo in sede di esame preliminare senza rilevare cause di inammissibilità.
Massime di principio
- Un provvedimento che neghi misure alternative alla detenzione deve fondarsi su accertamenti fattuali corretti (esatto calcolo del residuo pena, posizione processuale aggiornata, documentazione sul lavoro e sulla condotta). Errori fattuali possono determinare vizio motivazionale e annullamento in Cassazione.
- La sussistenza o meno della "non cessata pericolosità sociale" va valutata con riferimento a elementi concreti e aggiornati: esiti di procedimenti penali (assoluzioni devono essere considerate), comportamenti in carcere e in misure sostitutive, attività lavorativa e condizioni di reinserimento.
- Il Tribunale deve motivare specificamente il rifiuto di misure meno afflittive (affidamento in prova, detenzione domiciliare); la mera affermazione generica della pericolosità non è sufficiente.
- La difesa dovrà provare e documentare puntualmente (calcoli della pena residua, sentenze di assoluzione, fatture o contratti di lavoro, certificazioni di buon comportamento) per contrastare valutazioni negative e permettere al giudice di effettuare una valutazione fondata.
- In presenza di vizi di motivazione o di errori nei presupposti fattuali la Cassazione annulla e rinvia per un nuovo esame, inducendo il giudice di merito a colmare le carenze istruttorie e motivazionali.
- Durante il nuovo giudizio il Tribunale deve valutare anche la reale possibilità di reinserimento sociale (lavoro stabile, rete familiare, cure/percorsi terapeutici) e bilanciare il principio di individualizzazione della pena con le esigenze di sicurezza sociale.
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