Cassazione Penale, Sentenza n. 28297/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso il rigetto dell'istanza di riesame che confermava la custodia cautelare agli arresti domiciliari per plurime cessioni di cocaina (ex art. 73 d.P.R. 309/1990). Tre doglianze: 1) falsa applicazione della legge penale e vizio di qualificazione in relazione all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 e contestazione di indizi basati su dichiarazioni generiche di assuntori e su quantità esigue di stupefacente non analizzate nel principio attivo; 2) violazione dell'art. 274 c.p.p. per mancanza di adeguata motivazione sull'attualita' del pericolo di reiterazione e uso di argomentazioni generiche sulla presunta appartenenza a una rete di spaccio, nonostante l'intervallo temporale tra i fatti (2017-2018) e l'adozione della misura (2021); 3) violazione dell'art. 275 c.p.p. per mancata valutazione di misure meno afflittive e motivazione insufficiente sulla necessita' della misura cautelare adotatta.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso fondato in parte. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perche' alcune questioni non erano state sollevate in sede di riesame. Ha invece accolto il secondo motivo: il tribunale del riesame non ha valutato la distanza temporale tra i fatti (2017-2018) e l'adozione della misura (15/10/2021) e non ha considerato elementi idonei a dimostrare l'attualita' del pericolo di reiterazione, nonostante il certificato del casellario giudiziale prodotto. L'accoglimento del secondo motivo ha assorbito il terzo. Di conseguenza l'ordinanza impugnata e' stata annullata limitatamente alle esigenze cautelari e il procedimento e' stato rinviato al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio sulla necessita' delle misure cautelari.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1
Norma incriminatrice in relazione alla cessione di sostanze stupefacenti (contestata per plurime cessioni di cocaina); la Corte ha ritenuto che sussistessero gravi indizi in base a dichiarazioni di assuntori, foto e riprese video, mentre alcune questioni di qualificazione non potevano essere esaminate se non prospettate in sede di riesame.
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
Previsione relativa alla possibile riqualificazione per fatto di lieve entita'. La Corte ha osservato che la censura sulla qualificazione non era stata proposta in sede di riesame e pertanto e' inammissibile in cassazione.
codice di procedura penale, art. 274
art. 274, comma 1, lett. c)
Il requisito dell'attualita' del pericolo di reiterazione non equivale a mera imminenza ma richiede la valutazione della continuita' del periculum libertatis e, soprattutto, elementi recenti e concreti che attestino la effettivita' del rischio; il giudice deve motivare in modo piu' approfondito quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti.
codice di procedura penale, art. 275
Principio che impone al giudice di valutare l'adeguatezza di misure meno afflittive prima di applicare misure piu' gravi; nel caso la terza doglianza e' stata assorbita dall'accoglimento del vizio relativo all'attualita' del pericolo.
d.l. 137/2020, art. 23, comma 7
Riferimento procedurale: il Procuratore generale ha prodotto requisitoria scritta chiedendo l'inammissibilita' del ricorso ai sensi della norma citata.
codice di procedura penale, art. 309, comma 7
Norma richiamata per la competenza a cui rinviare il nuovo giudizio dopo l'annullamento limitato alle esigenze cautelari.
codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter
Richiamo agli adempimenti di cancelleria disposti dalla Corte in chiusura dell'ordinanza (fase esecutiva amministrativa della decisione).
Massime di principio
- Perche' una misura cautelare personale venga confermata deve esserci motivazione sull'attualita' del pericolo di reiterazione: il giudice deve fornire elementi recenti e concreti, specie se i fatti contestati sono remoti nel tempo.
- La distanza temporale tra i fatti e l'adozione della misura aumenta l'onere motivazionale: piu' grande e' il lasso di tempo, piu' approfondita deve essere la valutazione sulle condizioni che rendono attuale il pericolo.
- Questioni non sollevate in sede di riesame non possono essere esaminate in cassazione per carenza del corretto iter impugnatorio; quindi le obiezioni rilevanti devono essere formulate tempestivamente nelle memorie e nell'istanza di riesame.
- Il giudice deve considerare e motivare il rifiuto di misure meno afflittive rispetto a quelle adottate; la mancata valutazione delle alternative e' un vizio che puo' portare all'annullamento parziale della decisione.
- Elementi probatori come piccole quantita' di stupefacente o assenza di analisi del principio attivo possono essere rilevanti, ma la loro efficacia difensiva dipende dall'averli tempestivamente prodotti e dal modo in cui sono stati articolati in sede di riesame.
- Il sindacato di legittimita' della Cassazione sulla motivazione e' limitato al riscontro dell'esistenza di un apparato argomentativo logico; tuttavia, quando la motivazione risulta omessa su presupposti essenziali (es. attualita' del pericolo), la Corte puo' annullare e rinviare per nuovo giudizio.
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