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Sentenza

Sentenza n. 1637/2026 - Torino, Sezione 3

per l’ottemperanza per l’esecuzione della Sentenza Tribunale di Torino n. 2125/2024 pubbl. il 11/09/2024 RG n. 8181/2023 passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600564

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino n. 2125/2024, relativa all’accredito di euro 500 sulla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’anno scolastico 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torino n. 2125/2024, chiedendo che il Ministero fosse condannato ad accreditare sulla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente l’importo complessivo di euro 500, oltre agli interessi legali dalla data in cui il credito era maturato fino alla concreta attribuzione. La sentenza era stata notificata al Ministero il 15 ottobre 2024 mediante PEC, in copia attestata conforme all’originale, ed era decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 prima della proposizione del ricorso, avvenuta il 23 marzo 2026. L’Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato; il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza tuttavia contestare l’omessa ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia quelli sostanziali: il titolo giudiziale era stato prodotto in copia conforme, notificato all’Amministrazione soccombente e non eseguito, mentre era inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza mediante l’accredito di euro 500 sulla carta elettronica del ricorrente, oltre agli interessi legali dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il commissario dovrà operare a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente; nessun compenso ulteriore è dovuto, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali di un dipendente pubblico. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 400 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari e rifusione del contributo unificato ove versato. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in ragione dei potenziali profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, per l’ipotesi di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento dell’Amministrazione è stato ritenuto integrato prima della proposizione del ricorso per ottemperanza.

  • art. 93 c.p.c.

    Ha consentito la distrazione delle spese in favore dei procuratori del ricorrente dichiaratisi antistatari.

  • D.M. 10 marzo 2014, n. 55, Tabella n. 21 dell’Allegato 1

    Ha fornito i parametri per la liquidazione delle spese di lite, soggetti a dimidiazione e ulteriormente ridotti in ragione della serialità della controversia e delle difficoltà operative dell’Amministrazione.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il giudicato sia prodotto in copia conforme, sia stato notificato all’Amministrazione soccombente, sia decorso inutilmente il termine legale per l’adempimento e risulti omessa l’esecuzione del comando giudiziale.
  • In sede di ottemperanza il giudice può ordinare all’Amministrazione di eseguire puntualmente il titolo, disponendo anche il pagamento degli interessi legali maturati dalla data in cui il diritto riconosciuto dal giudicato è sorto fino alla concreta attribuzione della somma.
  • Il commissario ad acta può essere nominato già nella sentenza di ottemperanza per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’Amministrazione, con fissazione di un termine per l’esecuzione sostitutiva e facoltà di delega nei limiti stabiliti dal giudice.
  • Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può considerarsi compreso nel trattamento economico già percepito presso l’Amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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