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Sentenza

Sentenza n. 1253/2026 - Torino, Sezione 3

per l’ottemperanza Per l’ottemperanza della sentenza n. 5/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 444/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 14.01.2025, notificata il 22.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 500,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202600242

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’accredito di euro 500,00 sulla Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5/2025 del Tribunale di Ivrea, notificata al Ministero il 22 gennaio 2025 e passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto all’accredito di euro 500,00 sulla Carta elettronica del docente, oltre agli interessi legali dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza tuttavia contestare l’omessa esecuzione del giudicato. Il ricorrente ha inoltre dedotto che, alla data di proposizione del ricorso per ottemperanza, era inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali: il titolo giudiziale era stato prodotto in copia conforme, notificato all’amministrazione soccombente e non era stato eseguito, mentre era decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Ivrea mediante l’accredito sulla Carta elettronica del docente dell’importo di euro 500,00, oltre agli interessi legali dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza del TAR. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato quale Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione ordinaria del dipendente pubblico incaricato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 400,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari e refusione del contributo unificato ove dovuto. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in relazione a possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, per l’eventuale ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso per l’esecuzione del titolo nei confronti dell’amministrazione è stato ritenuto proponibile dopo l’inutile decorso del termine previsto dalla disposizione.

  • art. 93 c.p.c.

    Ha giustificato la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.

  • Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    È stata utilizzata per la liquidazione del compenso professionale nelle cause di valore inferiore a euro 1.100,01, con dimidiazione e ulteriore riduzione in ragione della serialità della controversia e delle difficoltà operative dell’amministrazione.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato prodotto in copia conforme, sia stato notificato all’amministrazione soccombente e l’amministrazione non vi abbia dato esecuzione dopo il decorso del termine legalmente previsto.
  • In sede di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato, includendo nel comando giudiziale anche gli interessi maturati fino alla concreta esecuzione dell’obbligazione riconosciuta nel titolo.
  • In caso di protratta inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di compiere gli atti necessari all’esecuzione entro un ulteriore termine decorrente dalla comunicazione dell’inottemperanza.
  • Quando il commissario ad acta sia un dipendente pubblico e l’incarico sia connesso ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può essere considerato compreso nella retribuzione già percepita presso l’amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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