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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4841/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo dell'impresa agricola individuale intestata alla ricorrente disposto ai sensi degli artt. 321, commi 1 e 2, c.p.p. in relazione all'art. 240‑bis c.p. La ricorrente denunciava violazione di legge (art. 125 c.p.p.) per carenza o apparente motivazione del provvedimento di riesame, sostenendo inoltre la titolarità esclusiva e la lecita provenienza dell'azienda e deducendo che i terreni erano già coltivati (noccioleto) e non boschivi da trasformare, nonché che i terreni erano già stati oggetto di precedente sequestro.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché nel corso del procedimento il Gip ha revocato il sequestro dell'azienda (dissequestro allegato nella memoria difensiva). La Corte ha altresì richiamato il consolidato orientamento secondo cui l'inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse non imputabile al ricorrente non comporta condanna alle spese né obbligo di versamento alla Cassa per le ammende. P.Q.M.: ricorso dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il sequestro preventivo; qui è stata richiamata come base per l'adozione del sequestro dell'impresa quale strumento riconducibile a presunte attività illecite (in combinato con l'art. 240‑bis c.p.).

  • art. 240‑bis cod. pen.

    Disposizione penale che riguarda la partecipazione ad associazioni di tipo mafioso o analoghe utilizzate per il controllo di attività economiche; nel caso l'impresa sequestrata veniva ritenuta strumentale alla strategia del clan per ottenere contributi e controllo del territorio.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma che impone la motivazione dei provvedimenti; la ricorrente lamentava motivazione apparente del riesame ai sensi di tale articolo.

  • Giurisprudenza Cassazione

    Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549

    Principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente comporta che il ricorrente non può essere condannato alle spese processuali né al versamento alla Cassa per le ammende.

Massime di principio

  • Se, durante il corso del gravame o del ricorso, il bene sottoposto a sequestro viene dissequestrato, la controversia può essere dichiarata ormai priva di interesse e il ricorso risultare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L'inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse non configurabile come soccombenza non dà luogo, di regola, alla condanna alle spese né all'obbligo di versamento alla Cassa per le ammende, se la causa del venir meno dell'interesse non è imputabile al ricorrente.
  • Le deduzioni sulla titolarità esclusiva e sulla lecita provenienza dei beni vanno sollevate con elementi probatori tempestivi: l'efficacia di tali eccezioni dipende anche dal momento processuale e dalla documentazione offerta al giudice che dispone il vincolo.
  • Il Tribunale di riesame deve motivare compiutamente le proprie decisioni (anche richiamando precedenti provvedimenti); le doglianze per motivazione apparente si riferiscono all'osservanza dell'art. 125 c.p.p. e vanno dimostrate nelle specifiche lacune motivazionali.
  • Se i beni sono già stati oggetto di precedente sequestro per lo stesso titolo, il nuovo sequestro può essere ritenuto ingiustificato se non emergono elementi nuovi che ne giustifichino la reiterazione.

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