Cassazione Civile, Ordinanza n. 30061/2021 del 26/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, recuperando a tassazione € 290.372,00 sulla base del controllo dei conti correnti del contribuente e della ritenuta ingiustificatezza di 65 operazioni bancarie, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973. Il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado e la decisione era stata confermata dalla CTR della Sicilia. In appello l'Ufficio aveva contestato sia la motivazione della decisione di primo grado sia la ritenuta idoneità della documentazione prodotta dal contribuente a giustificare le singole movimentazioni. In cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992, 132 c.p.c. e 112 c.p.c., poiché la CTR si era limitata a recepire integralmente la sentenza di primo grado senza esaminare i motivi di appello; con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che il contribuente non aveva fornito prova analitica dell'irrilevanza reddituale di ogni singola operazione bancaria contestata.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto nulla la sentenza della CTR per motivazione meramente adesiva e apparente, in quanto il giudice di appello si era limitato a condividere la decisione di primo grado senza illustrare le critiche mosse dall'Ufficio né dar conto dell'esame dei motivi di gravame. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
"a seguito del controllo dei conti correnti"; "l'importo di C 290.372,00"
Le movimentazioni bancarie non giustificate possono fondare il recupero a tassazione; il contribuente deve fornire prova specifica della loro irrilevanza reddituale.
art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato quale norma in materia di accertamenti bancari e di utilizzabilità delle risultanze dei conti correnti ai fini fiscali.
art. 2697 c.c.
È richiamato per affermare la necessità di una prova specifica da parte del contribuente sull'estraneità delle singole operazioni a fatti imponibili.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
La sentenza della CTR è nulla se la motivazione è solo per relationem e non consente di comprendere le ragioni della decisione e il percorso seguito sul gravame.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione deve essere effettiva e intellegibile; la sua mancanza o apparenza determina nullità della sentenza.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi sui motivi di appello e non può limitarsi a una adesione generica alla sentenza di primo grado.
art. 61 d.lgs. n. 546/1992
Insieme all'art. 36 del processo tributario, impone una motivazione della sentenza di appello non meramente ripetitiva di quella di primo grado.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione deve rendere percepibile il ragionamento decisorio e non può essere affidata a formule meramente assertive o apparenti.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro del ricorso per il vizio processuale di nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del ricorso per la dedotta violazione di legge in tema di onere della prova e accertamenti bancari.
Massime di principio
- È nulla la sentenza di appello che si limiti a una motivazione per relationem alla decisione di primo grado senza dar conto, in modo specifico, delle censure formulate dall'appellante e delle ragioni della loro infondatezza.
- Nel processo tributario, la CTR deve esaminare e valutare i motivi di gravame: una mera adesione alla sentenza impugnata non consente di individuare il thema decidendum né il percorso logico-giuridico della decisione.
- La motivazione è solo apparente quando contiene affermazioni generiche o assertive prive di riferimento concreto agli elementi istruttori valorizzati dal giudice, così da non rendere percepibile la ratio decidendi.
- In tema di accertamenti bancari, il contribuente deve fornire prova analitica della non imponibilità di ciascuna movimentazione contestata; la generica documentazione o il richiamo alla regolarità formale della contabilità non sono, da soli, sufficienti.
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