Sentenza del 30/05/2017 n. 497 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Accertamento - Accertamento induttivo - Onere probatorio del contribuente - Accertamento - Poteri istruttori - Illegitima acquisizione della contabilità - Conseguenze - Processo - Prova - Dichiarazioni di terzi in fase di accertamento -Valutazione - Elementi di prova - Liberamente valutabili dal giudiceper formare il proprio convincimento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo fondato sul rinvenimento, durante le verifiche della Guardia di Finanza, di documentazione contabile non ufficiale. Contestava inoltre l'acquisizione irrituale di tale documentazione e l'utilizzo delle dichiarazioni rese da terzi e riportate nel processo verbale di constatazione. Secondo l'impostazione accolta, la contabilità parallela costituiva un elemento presuntivo grave, preciso e concordante, idoneo a giustificare l'accertamento, mentre spettava al contribuente fornire la prova contraria, senza poter fare affidamento sulla sola contabilità ufficiale eventualmente smentita dalla documentazione extracontabile.
La decisione
L'accertamento è stato ritenuto legittimo. La documentazione non ufficiale, anche se acquisita in modo contestato, è stata considerata utilizzabile come elemento indiziario idoneo a sostenere la motivazione dell'avviso. Anche le dichiarazioni di terzi raccolte durante la verifica e inserite nel processo verbale di constatazione sono state ritenute utilizzabili nel processo tributario, sebbene con valore indiziario. Il giudice deve valutarle insieme agli altri elementi disponibili e motivare eventualmente le ragioni della loro inattendibilità. Nel complesso, le contestazioni del contribuente non hanno superato la presunzione derivante dagli elementi raccolti dall'Amministrazione.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600/1973
Accertamento analitico-induttivo
Consente all'Ufficio di ricostruire induttivamente i ricavi e il reddito quando le scritture contabili risultano inattendibili o quando emergono elementi extracontabili idonei a evidenziare maggiori operazioni non dichiarate.
Art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992
Divieto di prova testimoniale nel processo tributario
Il divieto della prova testimoniale non impedisce l'utilizzo delle dichiarazioni di terzi raccolte nella fase amministrativa, che possono essere valutate dal giudice come elementi indiziari, insieme agli altri elementi di prova.
Massime di principio
- Il rinvenimento di una contabilità parallela o di documentazione extracontabile può legittimare un accertamento analitico-induttivo, soprattutto quando gli elementi siano gravi, precisi e concordanti.
- Una volta forniti dall'Amministrazione elementi presuntivi qualificati, spetta al contribuente dimostrare concretamente l'inesistenza o l'erroneità dei maggiori ricavi contestati; la mera contrapposizione della contabilità ufficiale può non essere sufficiente.
- L'eventuale acquisizione irrituale della documentazione non determina automaticamente la sua inutilizzabilità nel procedimento tributario, se il materiale costituisce comunque un elemento indiziario rilevante e valutabile dal giudice.
- Le dichiarazioni di terzi raccolte durante la verifica fiscale possono essere utilizzate come indizi, pur non equivalendo a prova testimoniale; il giudice deve valutarle complessivamente e motivare le ragioni dell'eventuale loro disconoscimento.
- In situazioni analoghe, la difesa deve contestare specificamente autenticità, attendibilità, riferibilità e coerenza della documentazione extracontabile e delle dichiarazioni, fornendo una ricostruzione alternativa documentata.
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