Sentenza n. 179/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dalla procedura negoziata per l'affidamento decennale in concessione della gestione dell'impianto sportivo comunale per il tennis, disposta per avere inserito nell'offerta tecnica l'offerta economica e altri elementi di prezzo; diniego comunale di riammissione in autotutela, lettera d'invito e deliberazione comunale presupposta.
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione sportiva, gestore uscente, ha impugnato l'esclusione disposta il 6 agosto 2026 e comunicata l'11 agosto, nonché la conferma del diniego di riammissione dell'11 settembre 2026 e gli atti di gara. Con il primo motivo ha contestato la mancata previsione delle clausole sociali ex art. 57 d.lgs. 36/2023, chiedendo in sostanza la caducazione e riedizione della procedura. Con il secondo ha denunciato l'ambiguità della lex specialis e della piattaforma, che collocava nella sezione generale «Prodotti» i documenti tecnici ed economici e rendeva disponibile un foglio Excel da compilare, invocando violazione dei principi di trasparenza, chiarezza, par condicio e segretezza. Con il terzo ha dedotto che la piattaforma e il modello predisposto dalla stazione appaltante avrebbero indotto in errore, chiedendo di riconoscere la scusabilità dell'errore e richiamando buona fede, affidamento e favor partecipationis. Con il quarto ha lamentato l'omesso esame della natura e dell'idoneità del documento a svelare l'offerta economica e l'omesso «filtro» dell'allegato da parte della presidente del seggio. Con il quinto ha invocato l'affidamento derivante da una precedente procedura relativa al medesimo affidamento, nella quale modalità analoghe non erano state contestate. La controinteressata e il Comune hanno eccepito l'inammissibilità del primo motivo per carenza d'interesse; il Comune ha inoltre eccepito l'inammissibilità dei motivi terzo, quarto e quinto per mancata contestazione di tutte le ragioni dell'esclusione.
La decisione
Il Tribunale ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. Il secondo motivo è infondato: la lettera d'invito distingueva la busta tecnica da quella economica e il manuale della piattaforma indicava modalità separate di caricamento; inoltre la lex specialis prevedeva l'esclusione per l'inserimento nell'offerta tecnica di elementi di prezzo idonei ad anticipare la valutazione economica. La censura era anche generica rispetto alle specifiche ragioni dell'esclusione. La disponibilità del foglio Excel da compilare non autorizzava a collocarlo nella documentazione tecnica, e l'eventuale dubbio sulle modalità di caricamento avrebbe dovuto indurre l'operatore a chiedere tempestivi chiarimenti. Il terzo motivo è infondato: i log e le tracciature, non contestati, attestavano che l'operatore aveva autonomamente scaricato il modello e caricato il PDF nella busta tecnica; l'errore non dipendeva da un'istruzione o da un comportamento della piattaforma. Buona fede, affidamento e favor partecipationis non dispensano dal rispetto delle regole di presentazione dell'offerta né trasferiscono alla stazione appaltante le conseguenze di un errore imputabile all'operatore. Il quarto motivo è infondato: nell'offerta tecnica erano stati inseriti il canone annuo, riferimenti economici relativi agli interventi e sette preventivi, oltre al documento con l'offerta economica compilata; ciò integrava la violazione sostanziale del divieto di commistione, sufficiente anche in presenza del rischio potenziale di condizionamento della valutazione tecnica. La presidente del seggio doveva verbalizzare la documentazione e verificarne firme e leggibilità, non selezionare o rimuovere allegati, operazione che avrebbe alterato l'offerta e violato par condicio e trasparenza. Il quinto motivo è infondato: la mancata contestazione di un'irregolarità in una sola precedente gara, peraltro andata deserta, non fonda un affidamento tutelabile contro un'espressa clausola espulsiva e un divieto riconoscibile con la diligenza professionale. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza d'interesse: accertata la legittimità dell'esclusione, la concorrente legittimamente esclusa non ha un interesse qualificato, neppure strumentale, a ottenere la riedizione della gara. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente. Spese a carico della ricorrente: € 1.500,00 oltre accessori per ciascuna delle due parti resistenti; respinta la richiesta del Comune di porre a carico della soccombente gli oneri stipendiali riflessi dei propri avvocati dipendenti.
Norme richiamate
art. 15 della lettera di invito
Orbene, a fronte sia del contenuto della complessiva legge di gara, sia della motivazione di esclusione confermata dal diniego di autotutela, la doglianza presenta un contenuto generico in quanto fa riferimento solo alla compilazione di un foglio excel – su cui si tornerà a breve – senza alcuna contestazione sull’ampia motivazione di esclusione, nella quale
La lex specialis impone la separazione tra offerta tecnica ed economica e prevede l'esclusione quando elementi di prezzo inseriti nell'offerta tecnica siano idonei ad anticipare la valutazione economica; la doglianza deve confrontarsi con le specifiche ragioni dell'esclusione.
art. 18 della lettera di invito
Con riferimento al secondo profilo, intanto non si comprende in cosa si sostanzierebbe il contegno illegittimo della presidente del seggio, la quale in quella fase aveva il compito di aprire la busta contenente l’offerta tecnica al fine di dare atto della documentazione presentata e verificare la regolarità delle firme e la leggibilità, senza che la legge di gara risulti avere assegnato alla predetta alcuna funzione di “filtro” della documentazione da sottoporre all’esame collegiale.
In base alla disciplina di gara, la presidente del seggio, nella fase di apertura della busta tecnica, deve dare atto dei documenti presentati e verificarne firme e leggibilità, ma non è tenuta né autorizzata a filtrare o rimuovere documenti prima dell'esame collegiale.
Coglie nel segno la difesa del Comune nel richiamare anche l’art. 5 del D. lgs. n. 36/2023, disposizione che esclude un affidamento tutelabile se l’illegittimità è agevolmente rilevabile in base alla diligenza professionale.
Non è tutelabile l'affidamento dell'operatore quando l'irregolarità è agevolmente riconoscibile usando la diligenza professionale richiesta, in particolare nell'applicazione delle regole di una procedura di gara.
Ritiene preliminarmente il Collegio di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti; possibilità, questa, espressamente indicata dalla Presidente del Collegio alle parti presenti, le quali ne hanno preso atto.
Ricorrendone i presupposti e dopo aver dato avviso alle parti, il giudizio può essere definito con sentenza semplificata in esito alla camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare.
Le spese di giudizio ai sensi degli articoli 26 cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ., seguono la soccombenza e si liquidano nella misura quantificata in dispositivo in favore del Comune di Trento e della controinteressata, tenuto conto della media complessità delle questioni giuridiche affrontate e della concreta attività difensiva svolta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate considerando la complessità delle questioni e l'attività difensiva concretamente svolta.
Massime di principio
- La legittima esclusione da una procedura di gara priva il concorrente dell'interesse qualificato, anche meramente strumentale, a contestare gli atti presupposti al fine di ottenere l'annullamento e la riedizione della gara.
- Quando la lex specialis prescrive la separazione tra offerta tecnica ed economica e dispone l'esclusione per l'inserimento di elementi economici nell'offerta tecnica idonei ad anticipare la valutazione economica, la violazione può sussistere anche in presenza di un rischio potenziale di condizionamento della valutazione tecnica.
- La disponibilità in piattaforma di un modello da compilare non consente di inserirlo in una busta diversa da quella cui corrispondono funzione e contenuto; l'operatore qualificato deve rispettare le modalità di caricamento stabilite e, in caso di dubbi o difficoltà, chiedere tempestivamente chiarimenti.
- I principi di buona fede, affidamento e favor partecipationis non esonerano l'operatore economico dall'osservare le modalità di presentazione dell'offerta né rendono imputabile alla stazione appaltante un errore di caricamento autonomamente compiuto dall'operatore.
- La mancata contestazione, in una precedente procedura, di un'irregolarità analoga non fonda affidamento tutelabile quando la lex specialis della gara in esame prevede espressamente l'esclusione e l'irregolarità è riconoscibile con la diligenza professionale.
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