Direttiva 2008/9
Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008 , che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2008/9/CE disciplina una procedura armonizzata e interamente elettronica per il rimborso dell’IVA ai soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro ma non nello Stato membro in cui l’imposta è stata assolta. La direttiva sostituisce il precedente sistema fondato sulla direttiva 79/1072/CEE, con l’obiettivo di semplificare e modernizzare le richieste, fissando termini certi per domanda, controlli, decisioni e pagamento, nonché un meccanismo di interessi in caso di ritardo. Gli Stati membri conservano margini di discrezionalità soprattutto sulle modalità tecniche, sulle lingue utilizzabili, sull’eventuale richiesta di informazioni supplementari e sulle procedure di ricorso, nel rispetto del risultato imposto dalla direttiva.
Norme dettagliate per il rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso ma stabiliti in un altro Stato membro, mediante procedura elettronica armonizzata.
Ambito di applicazione
Si applica ai soggetti passivi IVA non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma stabiliti nel territorio di un altro Stato membro, che nel periodo di riferimento non abbiano avuto nello Stato membro di rimborso né sede, né stabile organizzazione, né domicilio o residenza abituale e che non vi abbiano effettuato operazioni imponibili, salvo le eccezioni previste. Il meccanismo riguarda il rimborso dell’IVA assolta su beni o servizi acquistati o importati nello Stato membro di rimborso, nella misura in cui tali beni e servizi siano impiegati per operazioni che danno diritto alla detrazione nello Stato membro di stabilimento; sono escluse talune ipotesi di IVA indebitamente fatturata e di operazioni esenti specificamente indicate.
Direttiva 2008/9/CE sul rimborso IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso
La direttiva istituisce una procedura comune e interamente elettronica per il rimborso dell’IVA ai soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui l’imposta è stata assolta. Il testo nasce per superare le difficoltà applicative della direttiva 79/1072/CEE, semplificare la gestione delle istanze, modernizzare gli scambi documentali e rafforzare la certezza dei termini, la tutela del contribuente e il diritto agli interessi in caso di ritardo.
Obiettivi e contesto sistematico
La direttiva mira a garantire che il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso possa ottenere il recupero dell’IVA a monte secondo criteri uniformi nell’Unione, in coerenza con l’articolo 170 della direttiva 2006/112/CE. Il legislatore evidenzia che il precedente regime generava problemi significativi sia per le amministrazioni sia per le imprese, e che la nuova procedura deve essere più rapida, più chiara e più adatta all’uso delle tecnologie moderne. Viene inoltre chiarito che il nuovo sistema rafforza la posizione delle imprese attraverso termini certi e interessi dovuti in caso di ritardo.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
L’articolo 3 circoscrive la platea dei beneficiari ai soggetti passivi IVA che, nel periodo di riferimento, non hanno avuto nello Stato membro di rimborso né sede dell’attività economica né stabile organizzazione da cui effettuano operazioni, né, in mancanza, domicilio o residenza abituale. Inoltre, durante il medesimo periodo non devono aver effettuato nello Stato membro di rimborso operazioni territorialmente rilevanti, salvo due eccezioni: prestazioni di trasporto e servizi accessori esenti ai sensi di specifiche disposizioni della direttiva 2006/112/CE, e operazioni in cui l’IVA è dovuta dal destinatario ai sensi degli articoli 194-197 e 199.
La direttiva si applica al rimborso dell’IVA assolta su beni o servizi acquistati nello Stato membro di rimborso, ovvero all’importazione di beni in tale Stato, purché tali acquisti siano utilizzati per operazioni che danno diritto alla detrazione nello Stato membro di stabilimento. Sono esclusi dall’ambito applicativo gli importi di IVA indebitamente fatturati secondo la normativa dello Stato membro di rimborso e l’IVA fatturata per cessioni di beni esenti o potenzialmente esenti ai sensi delle disposizioni specificamente richiamate.
Diritto al rimborso e limiti derivanti dal diritto alla detrazione
L’articolo 5 collega il rimborso alle regole sostanziali della direttiva 2006/112/CE: il rimborso spetta nella misura in cui i beni e servizi sono impiegati per operazioni che danno diritto alla detrazione, oppure per operazioni in cui il destinatario è debitore dell’imposta. L’articolo 6 precisa che il soggetto passivo deve effettuare, nello Stato membro di stabilimento, operazioni che conferiscono diritto alla detrazione; se svolge anche operazioni che non danno tale diritto, il rimborso è ammesso solo in proporzione al prorata detraibile, calcolato secondo l’articolo 173 della direttiva 2006/112/CE applicato nello Stato membro di stabilimento.
Procedura elettronica di presentazione della domanda
La domanda di rimborso deve essere presentata esclusivamente per via elettronica allo Stato membro di stabilimento tramite il portale predisposto da quest’ultimo. La richiesta deve contenere i dati identificativi del richiedente, un indirizzo elettronico di contatto, la descrizione dell’attività economica, il periodo di riferimento, una dichiarazione di non aver effettuato operazioni imponibili nello Stato membro di rimborso salvo le eccezioni consentite, il numero IVA o fiscale e le coordinate bancarie. Per ciascuna fattura o documento d’importazione devono essere indicati i dati del fornitore o prestatore, i riferimenti del documento, la base imponibile, l’IVA, l’importo detraibile, l’eventuale prorata e la natura degli acquisti mediante codici standardizzati.
Codificazione degli acquisti e facoltà di richiedere informazioni aggiuntive
L’articolo 9 introduce una griglia di codici per classificare la natura dei beni e servizi acquisiti: carburante, locazione di mezzi di trasporto, spese relative ai mezzi di trasporto, pedaggi stradali, spese di viaggio, alloggio, alimenti e ristorazione, ingresso a fiere ed esposizioni, spese suntuarie o di rappresentanza e, in via residuale, altro. Se si usa il codice residuale, deve essere precisata la natura dei beni o servizi.
Lo Stato membro di rimborso può inoltre chiedere ulteriori informazioni elettroniche codificate se necessarie per applicare limiti alla detrazione o deroghe nazionali consentite dalla direttiva 2006/112/CE. Può anche richiedere copia elettronica della fattura o del documento d’importazione oltre una determinata soglia: 1.000 EUR, ridotta a 250 EUR per il carburante. In aggiunta, può imporre l’uso di codici armonizzati per descrivere l’attività economica e specificare la lingua o le lingue da utilizzare per le informazioni e le integrazioni.
Periodo di riferimento, soglie minime e correzioni
Il periodo di riferimento non può eccedere un anno civile né essere inferiore a tre mesi civili; può tuttavia essere inferiore a tre mesi quando costituisce il residuo di un anno civile. La domanda deve essere presentata entro il 30 settembre dell’anno civile successivo al periodo di riferimento e si considera presentata solo se sono state fornite tutte le informazioni richieste dagli articoli 8, 9 e 11. Le soglie minime del rimborso sono pari a 400 EUR per periodi da tre mesi a meno di un anno e a 50 EUR per periodi pari a un anno civile o al residuo di anno.
Se, dopo la presentazione, il prorata detraibile viene rettificato ai sensi dell’articolo 175 della direttiva 2006/112/CE, il richiedente deve effettuare una correzione dell’importo richiesto o già rimborsato, inserendola in una domanda dell’anno civile successivo oppure trasmettendo una dichiarazione separata tramite il portale dello Stato membro di stabilimento.
Controllo preliminare dello Stato membro di stabilimento
Prima della trasmissione allo Stato membro di rimborso, lo Stato membro di stabilimento verifica alcuni presupposti ostativi: la mancata qualità di soggetto passivo IVA, la sola effettuazione di operazioni esenti senza diritto a detrazione, il godimento della franchigia per le piccole imprese o l’applicazione del regime forfettario comune per i produttori agricoli. In caso negativo, la richiesta non viene inoltrata e la decisione è comunicata elettronicamente al richiedente.
Esame della domanda da parte dello Stato membro di rimborso
Ricevuta la domanda, lo Stato membro di rimborso deve notificare senza indugio la data di ricezione e decidere entro quattro mesi se approvare o respingere la richiesta. Se ritiene di non disporre di tutte le informazioni necessarie, può chiedere ulteriori dati al richiedente o alle autorità dello Stato membro di stabilimento entro quel termine; le informazioni devono essere fornite entro un mese. Se vengono richieste ulteriori informazioni, la decisione deve intervenire entro due mesi dal loro ricevimento o dalla scadenza del termine per rispondere, comunque non prima di sei mesi dalla ricezione della domanda; in caso di seconda richiesta di informazioni, il termine complessivo è di otto mesi.
Pagamento, ricorsi e tutela contro il silenzio
Se la domanda è approvata, il rimborso deve essere versato entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza del termine decisionale applicabile. Il pagamento può avvenire nello Stato membro di rimborso o, su richiesta del contribuente, in un altro Stato membro; in quest’ultimo caso possono essere dedotte le spese bancarie di trasferimento.
Se la richiesta è respinta, i motivi devono essere comunicati insieme alla decisione. Il richiedente può proporre ricorso secondo le forme e i termini previsti per i soggetti passivi stabiliti nello Stato membro di rimborso. La direttiva tutela anche l’ipotesi di inerzia amministrativa: se il diritto nazionale non qualifica il silenzio come assenso o rifiuto, devono essere disponibili le stesse procedure amministrative e giudiziarie previste per i soggetti stabiliti; in mancanza di tali rimedi, il mancato provvedimento nei termini equivale a un rifiuto.
Recupero di rimborsi indebiti, sanzioni e sospensione
In caso di rimborso ottenuto fraudolentemente o in modo non corretto, l’autorità competente procede al recupero diretto degli importi indebitamente pagati, comprensivi di sanzioni pecuniarie e interessi secondo la procedura nazionale, restando ferme le norme di assistenza reciproca per il recupero dell’IVA. Se sanzioni o interessi non sono pagati, lo Stato membro di rimborso può sospendere ulteriori rimborsi fino a concorrenza dell’importo dovuto.
Interessi per ritardato pagamento
Se il rimborso è effettuato oltre il termine previsto, lo Stato membro di rimborso deve al richiedente un interesse sull’importo dovuto. Gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sono calcolati al tasso previsto dal diritto nazionale per i rimborsi IVA ai soggetti passivi stabiliti; se tale tasso non esiste, si applica il tasso o onere equivalente per il ritardato pagamento dell’IVA. L’obbligo di corrispondere interessi non opera se il richiedente non fornisce tempestivamente le informazioni richieste o finché non siano stati ricevuti i documenti elettronici eventualmente richiesti.
Abrogazione del regime precedente e regime transitorio
La direttiva si applica alle richieste presentate dopo il 31 dicembre 2009. La direttiva 79/1072/CEE è abrogata dal 1° gennaio 2010, ma continua ad applicarsi alle richieste presentate prima di tale data; anche i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla nuova disciplina, salvo per le istanze anteriori al 1° gennaio 2010.
Recepimento nazionale
Gli Stati membri devono adottare e rendere applicabili entro il 1° gennaio 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, informando immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere accompagnate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne essenziali adottate nel settore disciplinato.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’IVA di cui all’articolo 170 della direttiva 2006/112/CE ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso ma stabiliti in un altro Stato membro, purché soddisfino le condizioni dell’articolo 3.
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso, lo Stato membro di rimborso, il periodo di riferimento, la richiesta di rimborso e il richiedente.
Ambito soggettivo e condizioni di accesso
L’articolo 3 limita l’applicazione ai soggetti passivi che nel periodo di riferimento non avevano nello Stato membro di rimborso sede, stabile organizzazione, domicilio o residenza abituale e che non vi effettuavano cessioni di beni o prestazioni di servizi, salvo le eccezioni per talune prestazioni di trasporto esenti e per operazioni verso il debitore dell’IVA ai sensi degli articoli 194-197 e 199 della direttiva 2006/112/CE.
Esclusioni dal rimborso
L’articolo 4 esclude dall’ambito della direttiva l’IVA indebitamente fatturata secondo la legge dello Stato membro di rimborso e l’IVA fatturata per cessioni di beni esenti o potenzialmente esenti ai sensi dell’articolo 138 o dell’articolo 146, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE.
Diritto al rimborso e nesso con la detrazione
L’articolo 5 prevede che ciascuno Stato membro rimborsi l’IVA addebitata su beni o servizi o importazioni, nella misura in cui tali beni e servizi siano impiegati per operazioni di cui all’articolo 169, lettere a) e b), della direttiva 2006/112/CE o per operazioni in cui il destinatario è debitore dell’IVA ai sensi degli articoli 194-197 e 199. L’articolo 6 subordina il rimborso al fatto che il soggetto passivo effettui nello Stato membro di stabilimento operazioni che danno diritto alla detrazione; se svolge anche operazioni senza diritto a detrazione, il rimborso è limitato al prorata calcolato secondo l’articolo 173 della direttiva 2006/112/CE.
Presentazione elettronica della richiesta
L’articolo 7 impone la presentazione della richiesta di rimborso in via elettronica allo Stato membro di stabilimento, tramite il portale elettronico predisposto da quest’ultimo.
Contenuto minimo della richiesta
L’articolo 8 elenca le informazioni obbligatorie: dati identificativi e di contatto del richiedente, descrizione dell’attività economica, periodo di riferimento, dichiarazione di non aver effettuato operazioni rilevanti nello Stato membro di rimborso salvo le eccezioni, partita IVA o numero fiscale, coordinate bancarie IBAN e BIC; per ciascuno Stato membro di rimborso e per ciascuna fattura o documento d’importazione vanno indicati fornitore/prestatore, riferimenti fiscali, data e numero del documento, base imponibile, IVA, importo detraibile, eventuale prorata e natura dei beni o servizi tramite codici dell’articolo 9.
Codici delle operazioni e informazioni aggiuntive
L’articolo 9 introduce una codificazione della natura degli acquisti (carburante, locazione di mezzi di trasporto, spese relative a mezzi di trasporto, pedaggi, spese di viaggio, alloggio, alimenti e ristorazione, ingresso a fiere, spese suntuarie/di rappresentanza, altro). Lo Stato membro di rimborso può chiedere ulteriori informazioni codificate se necessarie per limitazioni alla detrazione o deroghe concesse ai sensi degli articoli 395 o 396 della direttiva 2006/112/CE. L’articolo 10 consente di richiedere copia elettronica della fattura o del documento d’importazione per importi pari o superiori a 1.000 EUR, ridotti a 250 EUR per il carburante.
Ulteriori requisiti formali
L’articolo 11 consente di esigere la descrizione dell’attività economica mediante codici armonizzati. L’articolo 12 attribuisce allo Stato membro di rimborso la facoltà di specificare la o le lingue da usare per le informazioni e per eventuali integrazioni.
Correzioni del prorata
L’articolo 13 disciplina l’obbligo di correzione della richiesta o del rimborso già effettuato se il prorata detraibile viene successivamente rettificato ai sensi dell’articolo 175 della direttiva 2006/112/CE; la correzione va effettuata in una richiesta dell’anno civile successivo o, in mancanza, con dichiarazione separata tramite il portale dello Stato membro di stabilimento.
Periodi e limiti minimi dell’istanza
L’articolo 14 delimita le operazioni rimborsabili a quelle fatturate o importate nel periodo di riferimento, con una possibilità residuale di includere fatture o documenti non già coperti da precedenti richieste e relativi all’anno civile in corso. L’articolo 16 stabilisce che il periodo di riferimento non può superare un anno civile né essere inferiore a tre mesi, salvo il residuo di un anno civile. L’articolo 17 fissa soglie minime: 400 EUR per periodi inferiori a un anno ma non inferiori a tre mesi, e 50 EUR per periodi pari a un anno civile o al residuo dell’anno.
Verifiche preliminari dello Stato membro di stabilimento
L’articolo 18 dispone che lo Stato membro di stabilimento non trasmette la richiesta allo Stato membro di rimborso se il richiedente non è soggetto passivo IVA, se effettua solo operazioni esenti senza diritto a detrazione, se beneficia della franchigia per piccole imprese o del regime comune forfettario per i produttori agricoli. La decisione è notificata elettronicamente al richiedente.
Ricezione, esame e termini di decisione
L’articolo 19 impone allo Stato membro di rimborso di notificare senza indugio la ricezione della richiesta e di decidere entro quattro mesi. L’articolo 20 consente di chiedere informazioni aggiuntive entro tale termine; tali informazioni vanno fornite entro un mese. L’articolo 21 prevede che, se sono richieste informazioni aggiuntive, la decisione intervenga entro due mesi dalla ricezione delle informazioni o, in difetto di risposta, entro due mesi dalla scadenza del termine per rispondere; in ogni caso il termine complessivo non può essere inferiore a sei mesi dalla ricezione della richiesta, e se sono richieste ulteriori informazioni la decisione va resa entro otto mesi.
Pagamento del rimborso e modalità di esecuzione
L’articolo 22 prevede il pagamento dell’importo approvato entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza del termine decisionale applicabile. Il rimborso è effettuato nello Stato membro di rimborso o, su richiesta, in un altro Stato membro, con possibile deduzione delle spese bancarie per il trasferimento.
Rifiuto, ricorsi e tutela giurisdizionale
L’articolo 23 impone di comunicare i motivi del rifiuto totale o parziale. Il richiedente può proporre ricorso secondo forma e termini previsti per i soggetti stabiliti nello Stato membro di rimborso; se il diritto nazionale non considera il silenzio come assenso o rifiuto, devono essere garantite le stesse vie amministrative e giudiziarie previste per i soggetti stabiliti, altrimenti il silenzio equivale a rifiuto.
Recupero, sanzioni e sospensione dei rimborsi
L’articolo 24 disciplina il recupero diretto di rimborsi ottenuti fraudolentemente o in modo non corretto, con applicazione di sanzioni e interessi secondo la procedura nazionale e salve le norme di assistenza reciproca. In presenza di sanzioni amministrative o interessi non pagati, lo Stato membro di rimborso può sospendere ulteriori rimborsi fino a concorrenza dell’importo non pagato.
Imputazione delle correzioni
L’articolo 25 stabilisce che ogni correzione ex articolo 13 o, in caso di dichiarazione separata, il relativo pagamento o recupero, debba essere conteggiato come diminuzione o aumento dell’importo del rimborso.
Interessi per ritardo nel pagamento
L’articolo 26 riconosce al richiedente un interesse se il rimborso è effettuato oltre il termine di pagamento dell’articolo 22, paragrafo 1. L’interesse non è dovuto se il richiedente non fornisce nei termini le informazioni aggiuntive richieste o finché non siano pervenuti i documenti elettronici richiesti ai sensi dell’articolo 10. L’articolo 27 stabilisce che gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sono calcolati al tasso previsto per i rimborsi IVA ai soggetti passivi stabiliti nello Stato membro di rimborso; in mancanza, si applica il tasso o onere equivalente per il ritardato pagamento dell’IVA.
Decorrenza, abrogazione del regime precedente e regime transitorio
L’articolo 28 dispone che la direttiva si applichi alle richieste di rimborso presentate dopo il 31 dicembre 2009; la direttiva 79/1072/CEE è abrogata dal 1° gennaio 2010, ma continua ad applicarsi alle richieste presentate prima di tale data. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva, salvo per le richieste anteriori al 1° gennaio 2010.
Recepimento e obblighi di comunicazione
L’articolo 29 impone agli Stati membri di adottare entro il 1° gennaio 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, informando immediatamente la Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 30 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 31 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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