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direttiva

Direttiva 2008/16

Direttiva 2008/16/CE della Commissione, del 15 febbraio 2008 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'etofenprox come principio attivo nell'allegato I della direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32008L0016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2008/16/CE modifica la direttiva 98/8/CE per iscrivere l'etofenprox nell'allegato I, consentendo l'autorizzazione, modifica o revoca dei biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti tale sostanza. L'iscrizione è accompagnata da condizioni specifiche per contenere i rischi, soprattutto per i lavoratori e per gli usi continuativi. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 gennaio 2009 e applicarla dal 1 febbraio 2010.

Modifica della direttiva 98/8/CE per iscrivere l'etofenprox nell'allegato I come principio attivo autorizzabile nei biocidi del tipo di prodotto 8 (preservanti del legno).

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, che devono recepire e applicare le nuove disposizioni in materia di biocidi ai prodotti del tipo 8 contenenti etofenprox. L'iscrizione riguarda specificamente i preservanti del legno; la disciplina impone condizioni particolari per l'autorizzazione, l'uso industriale e l'uso continuativo durante tutto l'anno. Restano centrali le valutazioni nazionali dei rischi per usi, esposizioni o gruppi non rappresentativi nella valutazione comunitaria, nonché la gestione delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

Modifica della direttiva 98/8/CE per l'iscrizione dell'etofenprox

La direttiva 2008/16/CE della Commissione interviene sulla disciplina dei biocidi contenuta nella direttiva 98/8/CE, iscrivendo l'etofenprox nell'allegato I come principio attivo autorizzabile. L'intervento si colloca nell'ambito del programma di riesame dei principi attivi biocidi e si fonda sulla valutazione svolta per il tipo di prodotto 8, ossia i preservanti del legno.

Obiettivo e contesto della misura

Dai considerando emerge che la valutazione dell'etofenprox ha dato esito sostanzialmente positivo rispetto ai requisiti dell'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, ma ha evidenziato profili di rischio per la salute umana che risultano accettabili solo in presenza di uso stagionale e intermittente, fino a 3 mesi l'anno. La direttiva mira quindi a consentire l'immissione e la circolazione armonizzata dei biocidi contenenti tale sostanza, imponendo al contempo condizioni di impiego e controlli specifici per ridurre i rischi individuati.

Ambito di applicazione

La misura riguarda gli Stati membri, i quali devono conformare il proprio ordinamento alle nuove regole di iscrizione e autorizzazione. Sul piano oggettivo, la disciplina si applica ai biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti etofenprox, cioè ai preservanti del legno. La direttiva sottolinea inoltre che non tutti i possibili utilizzi sono stati valutati a livello comunitario, imponendo agli Stati membri di prestare particolare attenzione a settori, usi e gruppi di persone non rappresentati in modo significativo nella valutazione dei rischi europea.

Iscrizione nell'allegato I e dati identificativi della sostanza

L'allegato della direttiva inserisce la nuova voce n. 5 nell'allegato I della direttiva 98/8/CE. La sostanza è identificata come:

  • etofenprox;
  • denominazione IUPAC: 3-fenossibenzil-2-(4-etossifenil)-2-metilpropiletere;
  • numero CE: 407-980-2;
  • numero CAS: 80844-07-1;
  • purezza minima nel biocida immesso sul mercato: 970 g/kg.

La data di iscrizione è fissata al 1 febbraio 2010.

Condizioni specifiche per l'autorizzazione dei prodotti

Gli Stati membri, nell'effettuare la valutazione ai sensi dell'articolo 5 e dell'allegato VI della direttiva 98/8/CE, devono considerare le situazioni di utilizzo e/o esposizione e i gruppi di persone non analizzati in modo rappresentativo a livello comunitario. In sede di rilascio dell'autorizzazione, devono valutare i rischi e imporre misure o condizioni specifiche per attenuarli.

La direttiva prevede inoltre che:

  • l'autorizzazione del prodotto possa essere concessa solo se la domanda dimostra la possibilità di ridurre i rischi a livelli accettabili;
  • i prodotti possano essere utilizzati tutto l'anno solo se sono forniti dati sull'assorbimento cutaneo idonei a dimostrare l'assenza di rischi inaccettabili derivanti dall'esposizione cronica;
  • i prodotti destinati ad uso industriale debbano essere utilizzati con idonei dispositivi di protezione individuale.

Tempi di recepimento e applicazione

L'articolo 2 stabilisce che gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 gennaio 2009 le misure nazionali necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali misure devono essere applicate a decorrere dal 1 febbraio 2010, in coincidenza con la data di iscrizione della sostanza.

Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni adottate, corredato da una tavola di concordanza, e comunicare le disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva. Quando recepiscono la direttiva, le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento espresso alla direttiva stessa o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.

Termine per l'adeguamento delle autorizzazioni e scadenza dell'iscrizione

L'allegato fissa il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE al 31 gennaio 2012. Ciò implica che, entro tale data, gli Stati membri devono aver adattato il regime autorizzatorio dei biocidi contenenti etofenprox alle condizioni dell'iscrizione.

La scadenza dell'iscrizione è fissata al 31 gennaio 2020.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Iscrizione dell'etofenprox nell'allegato I della direttiva 98/8/CE

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 98/8/CE secondo quanto previsto dall'allegato della direttiva 2008/16/CE. L'etofenprox viene iscritto come principio attivo per il tipo di prodotto 8 (preservanti del legno), con purezza minima di 970 g/kg, numero CE 407-980-2 e numero CAS 80844-07-1.

Condizioni specifiche di autorizzazione e gestione del rischio

Nell'autorizzare i prodotti, gli Stati membri devono valutare anche le situazioni di utilizzo, esposizione e i gruppi di persone non rappresentati in modo adeguato nella valutazione comunitaria, imponendo misure o condizioni specifiche per ridurre i rischi a livelli accettabili. L'autorizzazione può essere concessa solo se la richiesta dimostra tale riduzione del rischio. Per l'uso tutto l'anno sono necessari dati sull'assorbimento cutaneo che escludano rischi inaccettabili da esposizione cronica; i prodotti destinati ad uso industriale devono essere usati con idonei dispositivi di protezione individuale.

Termini di iscrizione, adeguamento e scadenza

La data di iscrizione è fissata al 1 febbraio 2010. Il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE è il 31 gennaio 2012. La scadenza dell'iscrizione è fissata al 31 gennaio 2020.

Recepimento nazionale

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 gennaio 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 1 febbraio 2010. Devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e una tavola di concordanza, nonché le disposizioni essenziali di diritto interno nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidiprodotti chimicisalute e sicurezza sul lavoromercato internoprotezione della salute umana

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