Direttiva 2008/15
Direttiva 2008/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2008 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il clotianidin come principio attivo nell'allegato I della direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva inserisce il clotianidin nell’allegato I della direttiva 98/8/CE, consentendo in linea di principio l’autorizzazione dei biocidi che lo contengono come preservanti del legno. L’iscrizione è però accompagnata da condizioni stringenti e da misure di riduzione del rischio, in particolare per gli usi all’esterno e per la protezione di suolo e acque. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 gennaio 2009 e applicarla dal 1º febbraio 2010.
Modifica la direttiva 98/8/CE per iscrivere il clotianidin tra i principi attivi dell’allegato I, limitatamente ai biocidi del tipo di prodotto 8 (preservanti del legno).
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’UE/SEE e riguarda i biocidi disciplinati dalla direttiva 98/8/CE, in particolare i prodotti del tipo 8 destinati alla preservazione del legno contenenti clotianidin. La disciplina incide sulle procedure nazionali di autorizzazione, modifica e revoca delle autorizzazioni dei biocidi; sono richiamati specifici rischi per suolo, acque superficiali e sotterranee e per determinati usi esterni del legno trattato. Restano esclusi, in termini di valutazione comunitaria, i possibili usi non analizzati in modo rappresentativo, rispetto ai quali gli Stati membri devono effettuare una valutazione caso per caso.
Direttiva 2008/15/CE: iscrizione del clotianidin nell’allegato I della direttiva 98/8/CE
La direttiva interviene sulla disciplina europea dei biocidi modificando la direttiva 98/8/CE per iscrivere il clotianidin tra i principi attivi ammessi nell’allegato I. Il provvedimento segue la procedura di valutazione prevista dal programma decennale per l’esame dei principi attivi ed è adottato alla luce della conclusione secondo cui, per l’uso come preservante del legno, il sostanza può soddisfare i requisiti dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE, pur imponendo misure di controllo del rischio.
Finalità e contesto regolatorio
La direttiva si colloca nel quadro del sistema europeo di autorizzazione dei biocidi. I considerando richiamano la valutazione effettuata nell’ambito del regolamento (CE) n. 2032/2003, il coinvolgimento dello Stato membro relatore (Germania) e l’esame in sede di comitato permanente sui biocidi. La Commissione evidenzia che non tutti i possibili usi sono stati valutati a livello comunitario e che, per alcuni impieghi, in particolare quelli esterni, sono emersi rischi inaccettabili per l’ambiente.
Ambito materiale: biocidi del tipo di prodotto 8
L’iscrizione riguarda esclusivamente il clotianidin impiegato nei biocidi del tipo di prodotto 8, ossia i preservanti del legno. La direttiva non disciplina in generale il principio attivo per tutti gli usi possibili, ma lo inserisce nell’allegato I della direttiva 98/8/CE affinché gli Stati membri possano rilasciare, modificare o revocare le autorizzazioni dei prodotti contenenti tale sostanza in conformità all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva madre.
Valutazione del rischio e condizioni di autorizzazione
La parte più rilevante della disciplina consiste nelle condizioni specifiche che gli Stati membri devono applicare in sede di autorizzazione del prodotto.
- Gli Stati membri devono verificare, ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato VI, le situazioni di uso o di esposizione e i gruppi di persone non analizzati in modo rappresentativo nella valutazione comunitaria.
- L’autorizzazione può essere concessa solo se nella domanda è dimostrato che il rischio può essere ridotto a livelli accettabili.
- Se necessario, devono essere imposte misure di riduzione del rischio o condizioni specifiche.
Per il legno destinato all’uso in esterno, l’autorizzazione richiede dati che dimostrino la conformità del prodotto all’articolo 5 e all’allegato VI, anche attraverso misure di mitigazione del rischio.
Prescrizioni ambientali specifiche
La direttiva insiste sulla protezione di suolo, acque superficiali e acque sotterranee, in considerazione dei rischi emersi nella valutazione. Per i prodotti autorizzati per uso industriale, le etichette e/o le schede con le istruzioni di sicurezza devono indicare che, immediatamente dopo il trattamento, il legno deve essere conservato su sostegni rigidi impermeabili, così da evitare lo scolo diretto di residui sul suolo e consentirne la raccolta per il riutilizzo o lo smaltimento.
Iscrizione nell’allegato I: dati essenziali
L’allegato alla direttiva inserisce la nuova voce relativa al clotianidin con i principali dati tecnici e temporali:
- nome comune: clotianidin;
- denominazione IUPAC: (E)-1-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidina;
- numeri identificativi: CE 433-460-1 e CAS 210880-92-5;
- purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato: 950 g/kg;
- data di iscrizione: 1º febbraio 2010;
- termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3: 31 gennaio 2012;
- scadenza dell’iscrizione: 31 gennaio 2020;
- tipo di prodotto: 8.
Recepimento e decorrenza
La direttiva impone agli Stati membri un obbligo di risultato: adottare e pubblicare entro il 31 gennaio 2009 le misure nazionali di attuazione e applicarle dal 1º febbraio 2010. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni adottate, una tavola di concordanza e le disposizioni essenziali di diritto interno nella materia disciplinata. Il riferimento alla direttiva negli atti nazionali può essere inserito espressamente oppure in forma equivalente secondo le modalità scelte dallo Stato membro.
Implicazioni pratiche per operatori e autorità nazionali
Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del settore, la direttiva segnala che l’immissione sul mercato di biocidi preservanti del legno contenenti clotianidin è subordinata a una verifica autorizzativa rigorosa, con particolare attenzione a usi esterni e impatti ambientali. Le imprese devono considerare sia la scadenza del 31 gennaio 2012 per la conformità all’articolo 16, paragrafo 3, sia la durata dell’iscrizione fissata al 31 gennaio 2020, tenendo conto che le autorizzazioni nazionali possono essere condizionate da prescrizioni tecniche e documentali aggiuntive.
Disposizioni principali
Iscrizione del clotianidin nell’allegato I
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 98/8/CE secondo quanto previsto nell’allegato della direttiva. Nell’allegato è inserita la voce n. 3 relativa al clotianidin, con denominazione IUPAC ((E)-1-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidina), numeri di identificazione CE 433-460-1 e CAS 210880-92-5, purezza minima di 950 g/kg, tipo di prodotto 8, data di iscrizione 1º febbraio 2010, termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, fissato al 31 gennaio 2012, e scadenza dell’iscrizione al 31 gennaio 2020.
Condizioni specifiche per l’autorizzazione dei prodotti
Per le autorizzazioni ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato VI, gli Stati membri devono valutare le situazioni di uso o esposizione e/o i gruppi di persone non rappresentativi nella valutazione comunitaria e imporre misure o condizioni specifiche per ridurre i rischi a livelli accettabili. L’autorizzazione può essere concessa solo se la domanda dimostra che i rischi possono essere ridotti a livelli accettabili. Per i prodotti destinati al trattamento di legno da usare in esterno, l’autorizzazione è subordinata alla presentazione di dati che dimostrino la conformità all’articolo 5 e all’allegato VI, se necessario mediante misure di riduzione del rischio.
Tutela di suolo e acque
La direttiva evidenzia rischi inaccettabili per suolo, acque superficiali e acque sotterranee in relazione a determinati usi. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a tali comparti ambientali e, per i prodotti autorizzati per uso industriale, etichetta e/o schede di sicurezza devono imporre che, subito dopo il trattamento, il legno sia conservato su sostegni rigidi impermeabili per evitare scoli diretti sul suolo e consentirne raccolta, riutilizzo o smaltimento.
Recepimento e applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 gennaio 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e di comunicarle immediatamente alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza. Le disposizioni devono essere applicate dal 1º febbraio 2010. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati alla pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.
Decorrenza ed efficacia
L’articolo 3 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica che la direttiva è destinata agli Stati membri.
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