Direttiva 2008/14
Direttiva 2008/14/CE della Commissione, del 15 febbraio 2008 , recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 76/768/CEE per adeguare al progresso tecnico l’allegato III, introducendo una specifica restrizione per il gliossale nei prodotti cosmetici. Sulla base della valutazione del Comitato scientifico dei prodotti di consumo, il gliossale è ammesso in concentrazione massima pari a 100 mg/kg nel prodotto cosmetico finito, poiché considerato a rischio trascurabile entro tale limite. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 16 agosto 2008 e applicarla dal 16 novembre 2008, assicurando inoltre che i prodotti non conformi non siano commercializzati o distribuiti al destinatario finale dopo il 16 febbraio 2009.
Modifica dell'allegato III della direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici per autorizzare il gliossale fino a 100 mg/kg nei prodotti finiti.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti cosmetici disciplinati dalla direttiva 76/768/CEE e, in particolare, alla presenza del gliossale (Glyoxal, CAS n. 107-22-2, EINECS n. 203-474-9) nei prodotti cosmetici finiti. Riguarda gli Stati membri dell'Unione europea, che devono recepire la modifica e garantire che i prodotti non conformi non siano commercializzati o distribuiti al destinatario finale dopo il 16 febbraio 2009. È rilevante anche ai fini SEE, come indicato nel testo.
Direttiva 2008/14/CE: adeguamento tecnico dell’allegato III della direttiva cosmetici
La direttiva interviene sulla direttiva 76/768/CEE relativa ai prodotti cosmetici per adeguare al progresso tecnico l’elenco delle sostanze soggette a restrizione. Il considerando centrale richiama la regola generale di divieto per le sostanze CMR nei cosmetici e la valutazione del Comitato scientifico dei prodotti di consumo (CSPC), secondo cui il gliossale presenta un rischio trascurabile entro una determinata soglia.
Obiettivo e ratio della modifica
L’intervento mira a disciplinare espressamente l’uso del gliossale nei prodotti cosmetici, consentendolo solo entro un limite massimo compatibile con la sicurezza del consumatore. La direttiva si fonda sulla necessità di armonizzare la disciplina tecnica dei cosmetici e di garantire un passaggio graduale alle formulazioni conformi.
Modifica normativa apportata
L’articolo 1 modifica la parte 1 dell’allegato III della direttiva 76/768/CEE. Nell’allegato alla direttiva è inserita una nuova voce riferita al gliossale:
- sostanza: Gliossale / Glyoxal (INCI)
- CAS No 107-22-2
- EINECS No 203-474-9
- concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito: 100 mg/kg
La disciplina è costruita come modifica tecnica di un allegato della direttiva quadro, senza riscrivere l’intero regime dei prodotti cosmetici.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda i prodotti cosmetici immessi sul mercato nell’Unione europea e, in quanto testo rilevante ai fini del SEE, ha rilievo anche nel contesto dello Spazio economico europeo. L’oggetto specifico è la presenza di gliossale nei cosmetici finiti, per i quali viene fissato il relativo limite quantitativo.
Obblighi per gli Stati membri
Gli Stati membri devono assicurare, mediante misure nazionali di attuazione, che i prodotti non conformi non siano commercializzati o distribuiti al destinatario finale dopo il 16 febbraio 2009. Si tratta di un obbligo di risultato, lasciando agli Stati la scelta delle misure interne necessarie a conseguire il divieto di immissione/distribuzione sul mercato dei prodotti non conformi.
Recepimento, applicazione e comunicazioni alla Commissione
L’articolo 3 stabilisce i seguenti termini:
- adozione e pubblicazione delle norme nazionali di recepimento: entro il 16 agosto 2008;
- applicazione delle disposizioni nazionali: dal 16 novembre 2008;
- invio alla Commissione del testo delle disposizioni adottate e di una tavola di concordanza tra norme nazionali e direttiva.
È inoltre previsto che, quando adottano tali disposizioni, gli Stati membri inseriscano un riferimento alla direttiva oppure lo aggiungano all’atto della pubblicazione ufficiale.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Rilievo operativo per i professionisti
Per gli operatori del settore cosmetico, la direttiva impone la verifica della formulazione dei prodotti contenenti gliossale e della loro conformità al limite di 100 mg/kg nel prodotto finito. Per avvocati e commercialisti, il testo è rilevante soprattutto sotto il profilo della compliance di prodotto, della gestione delle scorte e della tempistica di adeguamento alle norme di recepimento nazionali.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato III della direttiva 76/768/CEE
L’articolo 1 dispone la modifica della parte 1 dell’allegato III della direttiva 76/768/CEE secondo l’allegato della direttiva, inserendo una nuova voce per il gliossale (Glyoxal, INCI, CAS n. 107-22-2, EINECS n. 203-474-9).
Limite massimo di concentrazione per il gliossale
L’allegato stabilisce per il gliossale una concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito pari a 100 mg/kg. La misura discende dalla valutazione del CSPC, che lo considera a rischio trascurabile entro tale soglia.
Divieto di commercializzazione e distribuzione dei prodotti non conformi
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari affinché i prodotti non conformi alla direttiva non siano commercializzati o distribuiti al destinatario finale dopo il 16 febbraio 2009.
Termine di recepimento e applicazione
L’articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 16 agosto 2008 le disposizioni nazionali necessarie. Le disposizioni devono essere applicate a decorrere dal 16 novembre 2008. È richiesto inoltre l’invio alla Commissione del testo delle misure nazionali e di una tavola di concordanza.
Obbligo di richiamo della direttiva nel diritto nazionale
Quando adottano le disposizioni di recepimento, gli Stati membri devono prevedere un riferimento alla presente direttiva oppure inserirlo in sede di pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli stessi Stati membri.
Comunicazione delle misure interne e entrata in vigore
Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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