Direttiva 2008/17
Direttiva 2008/17/CE della Commissione, del 19 febbraio 2008 , che modifica alcuni allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acefate, acetamiprid, acibenzolar-S-metile, aldrin, benalaxil, benomil, carbendazim, clormequat, clorotalonil, clorpirifos, clofentezina, ciflutrin, cipermetrina, ciromazina, dieldrin, dimetoato, ditiocarbammati, esfenvalerate, famoxadone, fenhexamid, fenitrotion, fenvalerate, glifosate, indoxacarb, lambda cialotrina, mepanipyrim, metalaxil-M, metidation, metossifenozide, pimetrozina, pyraclostrobin, pirimetanil, spiroxamina, thiacloprid, tiofanato metile e trifloxystrobin (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna i limiti massimi di residui di diversi antiparassitari nelle principali categorie di alimenti disciplinate dalle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. La revisione si fonda sulla valutazione del rischio per i consumatori e sulla necessità di garantire controlli adeguati e protezione della salute umana. Alcuni limiti sono fissati in via provvisoria ai sensi della direttiva 91/414/CEE, con specifiche scadenze temporali. Gli Stati membri devono recepire le misure entro il 14 settembre 2008 e applicarle dal 15 settembre 2008.
Modifica dei livelli massimi di residui di specifici antiparassitari in cereali, prodotti di origine animale e alcuni prodotti di origine vegetale, tramite aggiornamento degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri, che devono recepirla nell’ordinamento nazionale e applicarla ai controlli sui livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari presenti su e nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi ortofrutticoli, legumi, semi oleosi, patate, tè e luppolo. Riguarda in particolare i residui di numerose sostanze attive elencate nel titolo e negli allegati; per alcune di esse i LMR sono fissati o modificati in via provvisoria. Restano rilevanti le esclusioni/limitazioni implicite previste dagli allegati e dalle note, ad esempio il ricorso al limite inferiore di determinazione analitica quando non vi siano usi autorizzati, non vi siano dati sufficienti o non siano rilevabili residui.
Modifica dei livelli massimi di residui di antiparassitari in alimenti
La direttiva interviene sugli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per aggiornare i livelli massimi di residui (LMR) di numerose sostanze attive nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in vari prodotti di origine vegetale. La revisione è motivata dalla necessità di adeguare i limiti ai nuovi o modificati impieghi dei prodotti fitosanitari e di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori.
Finalità e criteri di fondo
La Commissione richiama la disciplina della direttiva 91/414/CEE, secondo cui l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari compete agli Stati membri e deve basarsi sulla valutazione degli effetti su salute umana, salute animale e ambiente. I considerando sottolineano che i LMR devono essere fissati in modo da rendere possibile un uso efficace dei prodotti fitosanitari, mantenendo però i residui al minimo livello possibile e compatibile con la sicurezza tossicologica.
La valutazione dei rischi per i consumatori viene effettuata sia in termini di esposizione cronica, sia, per alcune sostanze, di esposizione acuta. Per acefate, acetamiprid, carbendazim, clormequat, clorotalonil, clorpirifos, ciflutrin, cipermetrina, ciromazina, dieldrin, dimetoato, esfenvalerate, famoxadone, fenitrotion, indoxacarb, lambda cialotrina, mepanipyrim, metalaxil-M, metidation, metossifenozide, pimetrozina, pyraclostrobin, thiacloprid e tiofanato metile è stata considerata anche la dose acuta di riferimento (DAR). Per le altre sostanze, la Commissione afferma che non è richiesta una DAR e quindi non è necessaria una valutazione a breve termine.
Ambito di applicazione
La direttiva incide sui LMR applicabili a:
- cereali, ai sensi della direttiva 86/362/CEE;
- prodotti alimentari di origine animale, ai sensi della direttiva 86/363/CEE;
- alcuni prodotti di origine vegetale, inclusi frutta, ortaggi, legumi, semi oleosi, patate, tè e luppolo, ai sensi della direttiva 90/642/CEE.
Gli allegati mostrano una disciplina molto dettagliata per gruppi di prodotti ed esempi di singoli prodotti, con valori distinti per categorie e, in alcuni casi, per singole specie o parti del prodotto (ad esempio agrumi, frutta a nocciolo, bacche, ortaggi a foglia, legumi, funghi, semi oleosi, tè e luppolo). La direttiva contiene anche note che qualificano alcuni limiti come provvisori o che rinviano al limite inferiore di determinazione analitica.
Obblighi di risultato per gli Stati membri
Gli Stati membri devono assicurare che i propri ordinamenti recepiscano i nuovi LMR e che i controlli ufficiali siano coerenti con i valori aggiornati. La direttiva non impone una forma normativa specifica, ma vincola al risultato: adeguamento degli allegati nazionali e applicazione effettiva dei limiti dal 15 settembre 2008.
Gli Stati membri conservano un margine tecnico nella scelta della forma e dei mezzi di recepimento, ma non possono discostarsi dai limiti fissati o dalle qualificazioni previste negli allegati. Restano inoltre possibili, entro il quadro della direttiva 91/414/CEE, LMR provvisori nazionali per alcune sostanze, ove ricorrano i presupposti richiamati dalla Commissione.
Modifiche principali agli allegati
Cereali - direttiva 86/362/CEE: l'allegato I della direttiva introduce o sostituisce i LMR per sostanze come cipermetrina, famoxadone, fenitrotion, mepanipyrim, metidation e thiacloprid. Tra i valori evidenziati figurano, ad esempio, il LMR temporaneo per il fenitrotion nei cereali e limiti specifici per cipermetrina, famoxadone, mepanipyrim, metidation e thiacloprid.
Prodotti di origine animale - direttiva 86/363/CEE: l'allegato II aggiorna il LMR del glifosate, con limiti differenziati per rognoni e fegato di bovini, rognoni di suini, rognoni di pollame e altri prodotti. Le note precisano che il valore indicato come "*1" corrisponde al limite inferiore di determinazione analitica e che il simbolo "p" segnala un LMR provvisorio.
Prodotti di origine vegetale - direttiva 90/642/CEE: l'allegato III sostituisce un ampio numero di colonne relative a molte sostanze attive, tra cui acefate, acetamiprid, acibenzolar-S-metile, aldrin e dieldrin, benalaxil, carbendazim e benomil, clormequat, clorpirifos, clorotalonil, clofentezina, ciflutrin, ciromazina, dimetoato, ditiocarbammati, esfenvalerate, famoxadone, fenhexamid, fenvalerate, indoxacarb, lambda cialotrina, mepanipyrim, metalaxil e metalaxil-M, metidation, metossifenozide, pimetrozina, pyraclostrobin, pirimetanil, spiroxamina, thiacloprid, tiofanato-metile e trifloxystrobin.
LMR provvisori, limiti temporanei e note tecniche
La direttiva distingue espressamente tra LMR definitivi e provvisori. Per alcune sostanze, il simbolo "p" indica che il livello massimo è stato fissato provvisoriamente in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE. Nei casi segnalati nelle note, il limite può essere temporaneo fino a una data specifica, come nel caso del fenitrotion nei cereali, per il quale è previsto un LMR temporaneo fino al 1º giugno 2009, con applicazione del limite di determinazione analitica se non sostituito entro tale data.
Le note agli allegati precisano inoltre che:
- i LMR espressi in CS2 per i ditiocarbammati possono derivare da diversi principi attivi e non consentono di verificare una singola buona pratica agricola;
- alcune indicazioni riportano l'origine del residuo (maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram, ziram);
- alcune sostanze sono qualificate come liposolubili;
- per alcuni prodotti esistono limiti legati alla contaminazione ambientale storica o a dati di controllo specifici.
Recepimento, decorrenza e pubblicazione
L'articolo 4 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 14 settembre 2008 e di applicarle dal 15 settembre 2008. È inoltre richiesto l'invio alla Commissione del testo delle norme di recepimento e di una tavola di concordanza.
Le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere accompagnate da tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale. L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, mentre l'articolo 6 indica gli Stati membri come destinatari.
Impatto pratico per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva rileva soprattutto in sede di compliance alimentare, controlli ufficiali, responsabilità della filiera agroalimentare e gestione dei rapporti commerciali intra-UE e con paesi terzi. La modifica dei LMR impone di verificare la conformità dei prodotti immessi sul mercato a partire dal 15 settembre 2008, nonché l'adeguamento dei piani di autocontrollo e della documentazione tecnica relativa agli usi fitosanitari e alle analisi residue.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati delle direttive sui LMR
Gli articoli 1, 2 e 3 dispongono la modifica, rispettivamente, della direttiva 86/362/CEE, della direttiva 86/363/CEE e della direttiva 90/642/CEE, secondo gli allegati I, II e III della direttiva. Le modifiche incidono sui limiti massimi di residui per numerose sostanze attive, introducendo nuovi valori o sostituendo quelli esistenti.
Base scientifica e finalità della revisione
Nei considerando si afferma che i LMR devono riflettere usi nuovi o modificati dei prodotti fitosanitari e risultare compatibili con la tutela dei consumatori. La Commissione richiama la valutazione dell'esposizione a lungo termine e, per alcune sostanze con dose acuta di riferimento (DAR), anche l'esposizione acuta, al fine di evitare il superamento della dose giornaliera accettabile e della DAR.
Criterio del limite inferiore di determinazione analitica
Quando gli usi autorizzati non producono residui rilevabili, quando non esistono usi autorizzati, quando gli usi autorizzati dagli Stati membri non sono suffragati dai dati necessari o quando gli usi in paesi terzi non sono adeguatamente documentati, i LMR devono essere fissati al limite inferiore di determinazione analitica.
LMR provvisori e durata transitoria
Per acetamiprid, acibenzolar-S-metile, famoxadone, fenamifos, glifosate, indoxacarb, mepanipyrim, metossifenozide, pimetrozina, pyraclostrobin, thiacloprid e trifloxystrobin, la direttiva richiama la possibilità di fissare LMR provvisori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e del suo allegato VI. È previsto che un periodo di quattro anni sia sufficiente per consentire ulteriori usi e che, decorso tale periodo, i LMR provvisori diventino definitivi. Negli allegati compaiono anche singoli LMR temporanei, ad esempio per fenitrotion fino al 1º giugno 2009 e per altri casi specifici segnalati nelle note.
Contenuto degli allegati tecnici
L'allegato I modifica la parte A dell'allegato II della direttiva 86/362/CEE per cereali, includendo o aggiornando i LMR per sostanze come cipermetrina, famoxadone, fenitrotion, mepanipyrim, metidation e thiacloprid. L'allegato II sostituisce la riga sul glifosate nell'allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE, con limiti differenziati per rognoni e fegato di bovini, rognoni di suini e pollame e altri prodotti. L'allegato III sostituisce numerose colonne dell'allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE, con nuovi LMR per frutta, ortaggi, legumi, semi oleosi, patate, tè e luppolo.
Recepimento e applicazione nazionale
L'articolo 4 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 14 settembre 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Le nuove norme devono essere applicate dal 15 settembre 2008. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tavola di concordanza.
Richiamo della direttiva nel diritto nazionale
Le disposizioni nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva al momento dell'adozione oppure essere corredate di tale riferimento in occasione della pubblicazione ufficiale; le modalità del richiamo sono lasciate alla scelta degli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 6 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
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