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Direttiva 2008/7

Direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008 , concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali

Normativa europea32008L0007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva rifonde e sostituisce la disciplina UE sulle imposte indirette connesse alla raccolta di capitali, con l’obiettivo di ridurre distorsioni, doppie imposizioni e ostacoli alla libera circolazione dei capitali. Stabilisce un divieto generale di imposizione indiretta su conferimenti, ristrutturazioni e operazioni su azioni e titoli, consentendo tuttavia agli Stati membri che già applicavano l’imposta sui conferimenti al 1° gennaio 2006 di mantenerla a condizioni rigorose. Fissa inoltre un termine di recepimento al 31 dicembre 2008 per le disposizioni sostanzialmente modificate e prevede un riesame periodico da parte della Commissione.

Armonizzazione delle imposte indirette sulla raccolta di capitali, con disciplina dell’imposta sui conferimenti e divieto generale di altre imposizioni indirette equivalenti.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica alle società di capitali, ai conferimenti di capitale, alle operazioni di ristrutturazione tra società di capitali e all’emissione di taluni titoli e obbligazioni. Rileva sia per operazioni interne all’Unione sia per taluni casi con elementi di collegamento con paesi terzi (trasferimento della sede della direzione effettiva o della sede statutaria da/verso un paese terzo). Sono esclusi dall’imposta, in via generale, i soggetti e le operazioni per i quali gli Stati membri non possono applicare imposte indirette ulteriori; restano però possibili, entro limiti rigorosi, alcune imposte e diritti specificamente ammessi dall’articolo 6.

Direttiva 2008/7/CE concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali

La direttiva rifonde la disciplina europea sulle imposte indirette connesse alla raccolta di capitali, sostituendo la direttiva 69/335/CEE. Essa mira a eliminare, per quanto possibile, discriminazioni, doppie imposizioni e ostacoli alla libera circolazione dei capitali, salvaguardando il mercato interno e limitando al minimo le imposte indirette ammissibili.

Obiettivi e ratio dell’intervento

Il legislatore europeo evidenzia che l’imposta sui conferimenti e le imposte analoghe producono effetti economici sfavorevoli sullo sviluppo e sul raggruppamento delle imprese. La soluzione ritenuta più coerente con gli obiettivi del mercato interno sarebbe la soppressione dell’imposta sui conferimenti, ma la direttiva adotta un approccio transitorio: consente agli Stati membri che già la applicavano al 1° gennaio 2006 di mantenerla, entro limiti stringenti, senza possibilità di reintroduzione una volta cessata.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

La disciplina riguarda le società di capitali, come definite dall’articolo 2. Rientrano in tale nozione le società elencate nell’allegato I, le entità le cui quote sono negoziabili in borsa e le società o persone giuridiche lucrative con responsabilità limitata dei membri alla partecipazione. Sono inoltre assimilate, ai fini della direttiva, altre società, associazioni o persone giuridiche che perseguano scopi di lucro.

Sul piano oggettivo, l’articolo 1 copre tre grandi categorie:

  • i conferimenti di capitale a società di capitali;
  • le operazioni di ristrutturazione relative a società di capitali;
  • l’emissione di taluni titoli e obbligazioni.

Nozione di conferimenti di capitale

L’articolo 3 qualifica come conferimenti di capitale una serie ampia di operazioni, tra cui:

  • la costituzione di una società di capitali;
  • la trasformazione di una società non qualificabile come società di capitali in società di capitali;
  • gli aumenti di capitale o di patrimonio mediante conferimento di beni di qualsiasi natura;
  • il trasferimento da un paese terzo nello Stato membro della sede della direzione effettiva o della sede statutaria;
  • l’aumento del capitale mediante incorporazione di utili, riserve o provvigioni;
  • taluni prestiti e prestazioni di servizi che svolgono funzione economicamente equivalente a un aumento di capitale.

Operazioni di ristrutturazione escluse dall’imposizione come conferimenti

L’articolo 4 considera operazioni di ristrutturazione, e quindi sottratte alla qualificazione di conferimenti di capitale, il trasferimento di patrimoni o rami d’azienda tra società di capitali e l’acquisizione della maggioranza dei diritti di voto di un’altra società di capitali, purché la remunerazione avvenga almeno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della società acquirente. La disposizione include anche il trasferimento dell’intero patrimonio di una società interamente posseduta a favore di un’altra società di capitali.

Divieto generale di imposte indirette e imposte ammesse

L’articolo 5 esprime il principio cardine della direttiva: gli Stati membri non devono assoggettare le società di capitali ad alcuna imposta indiretta per le operazioni elencate nella norma, né possono imporre imposte indirette sulla creazione, emissione, ammissione, circolazione o negoziazione di azioni, quote e obbligazioni. Il divieto riguarda anche gli atti preparatori e le modifiche statutarie rilevanti, inclusi trasformazione, trasferimento della sede, modifica dell’oggetto sociale e proroga della durata.

L’articolo 6 ammette tuttavia alcune imposte e diritti specifici:

  • imposte sui trasferimenti di valori mobiliari;
  • imposte di trasferimento su immobili o aziende conferiti;
  • imposte di trasferimento su beni conferiti quando il corrispettivo non è in quote sociali;
  • imposte su privilegi e ipoteche;
  • diritti di carattere remunerativo;
  • IVA.

Per tali oneri, la direttiva impone limiti di neutralità territoriale e di importo: l’ammontare non può variare in funzione della sede della direzione effettiva o statutaria e non può superare quello applicabile a operazioni similari nello Stato membro.

Regime speciale dell’imposta sui conferimenti

Il cuore della disciplina transitoria è nell’articolo 7. Solo gli Stati membri che applicavano l’imposta sui conferimenti al 1° gennaio 2006 possono mantenerla, ma devono rispettare gli articoli 8-14. Se cessano di applicarla, non possono reintrodurla; lo stesso divieto opera per specifiche categorie di conferimenti e per le esenzioni già accordate.

L’articolo 8 impone che l’imposta sia applicata con un’unica aliquota. Tale aliquota non può superare quella vigente nello Stato membro al 1° gennaio 2006 e, in ogni caso, non può essere superiore all’1%.

Distribuzione della potestà impositiva

L’articolo 10 disciplina quando uno Stato membro che mantiene l’imposta può tassare i conferimenti:

  • i conferimenti di cui all’articolo 3, lettere a)-d), quando la sede della direzione effettiva è nel suo territorio;
  • i conferimenti di cui alle lettere e) e f), relativi a trasferimenti con paesi terzi;
  • i conferimenti di cui alle lettere g)-j), se lo Stato decide di continuarne la tassazione;
  • la messa a disposizione di capitali investiti o di esercizio a una filiale situata nello Stato membro, quando società e sede sono in un paese terzo.

Base imponibile ed esclusioni

L’articolo 11 definisce la base imponibile in funzione della tipologia di operazione. In linea generale essa corrisponde al valore reale dei beni conferiti o del patrimonio coinvolto, al netto di obbligazioni e oneri; per alcuni aumenti di capitale e per i prestiti assimilati si prende invece l’importo nominale. È inoltre possibile, in determinati casi, usare come base il valore reale delle quote assegnate ai soci, purché non inferiore al loro valore nominale.

L’articolo 12 introduce esclusioni puntuali. Non rientrano nella base imponibile gli importi già tassati e successivamente riutilizzati in un aumento di capitale, né i prestiti già tassati e convertiti in quote sociali. Gli Stati membri possono inoltre escludere i conferimenti dei soci illimitatamente responsabili; in tal caso, però, la successiva limitazione della responsabilità diventa imponibile. È prevista anche un’esclusione per gli aumenti di capitale effettuati entro quattro anni da una riduzione di capitale per perdite, nei limiti della riduzione stessa.

Esenzioni facoltative e deroghe

L’articolo 13 consente esenzioni per conferimenti a società che forniscono servizi di pubblica utilità, purché lo Stato o enti regionali o locali detengano almeno la metà del capitale sociale, e per società che perseguono esclusivamente finalità culturali, sociali, di assistenza o di educazione. L’esenzione, se adottata, si estende anche alla filiale situata nel territorio dello Stato membro nei casi contemplati dall’articolo 10, paragrafo 4.

L’articolo 14 prevede una procedura derogatoria per esenzioni o riduzioni di aliquota motivate da equità fiscale, ordine sociale o situazioni particolari. Lo Stato membro interessato deve rivolgersi per tempo alla Commissione, ai fini dell’applicazione dell’articolo 97 del trattato.

Recepimento, abrogazione e applicazione temporale

L’articolo 15 impone il recepimento entro il 31 dicembre 2008 per le disposizioni sostanzialmente nuove o modificate, con obbligo di comunicazione alla Commissione del testo nazionale e di una tavola di concordanza. Le misure nazionali devono richiamare la direttiva o essere corredate di analogo riferimento in sede di pubblicazione ufficiale.

L’articolo 16 abroga la direttiva 69/335/CEE dal 1° gennaio 2009, mantenendo gli obblighi di trasposizione relativi ad atti precedenti indicati nell’allegato II. L’articolo 18 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, ma gli articoli 1, 2, 6, 9, 10 e 11 si applicano dal 1° gennaio 2009.

Riesame periodico

La Commissione deve riferire al Consiglio con cadenza triennale sul funzionamento della direttiva, in particolare nella prospettiva della soppressione dell’imposta sui conferimenti. Gli Stati membri devono fornire informazioni sul gettito di tale imposta per consentire il riesame.

Disposizioni principali

Oggetto e operazioni coperte

L’articolo 1 delimita la disciplina ai conferimenti di capitale a società di capitali, alle operazioni di ristrutturazione relative a tali società e all’emissione di taluni titoli e obbligazioni.

Definizione di società di capitali

L’articolo 2 definisce le società di capitali includendo: le società elencate nell’allegato I; le società, associazioni o persone giuridiche le cui quote sono negoziabili in borsa; e quelle che perseguono scopi di lucro con responsabilità dei membri limitata alla partecipazione. È prevista inoltre un’assimilazione generale ad altre entità lucrative.

Conferimenti di capitale e operazioni di ristrutturazione

L’articolo 3 elenca come conferimenti di capitale la costituzione, la trasformazione, gli aumenti di capitale o di patrimonio, alcuni trasferimenti di sede da paesi terzi, gli aumenti tramite utili o riserve, alcune prestazioni di servizi dei soci e determinati prestiti con funzione equivalente a un aumento di capitale. L’articolo 4 qualifica come operazioni di ristrutturazione, non soggette a imposizione come conferimenti, il trasferimento di patrimonio o rami d’azienda tra società di capitali e l’acquisizione della maggioranza dei diritti di voto di un’altra società, nonché il trasferimento di intero patrimonio di una società interamente posseduta.

Divieto generale di altre imposte indirette

L’articolo 5 impone agli Stati membri di non assoggettare le società di capitali ad alcuna forma di imposta indiretta per conferimenti di capitale, prestiti o prestazioni di servizi nel quadro dei conferimenti, formalità preliminari legate alla forma giuridica, modifiche statutarie rilevanti e operazioni di ristrutturazione. Il paragrafo 2 vieta altresì imposte indirette, sotto qualsiasi forma, sulla creazione, emissione, ammissione, messa in circolazione o negoziazione di azioni, quote, titoli analoghi e obbligazioni.

Imposte e diritti espressamente consentiti

L’articolo 6 consente, in deroga al divieto generale, alcune imposte e diritti: imposte sui trasferimenti di valori mobiliari, imposte di trasferimento su immobili o aziende conferiti, imposte di trasferimento sui beni conferiti quando il corrispettivo non sia in quote sociali, imposte su privilegi e ipoteche, diritti di carattere remunerativo e IVA. Per le imposte e i diritti di cui alle lettere b) a e), l’importo non può variare in funzione della sede della direzione effettiva o della sede statutaria e non può superare quello applicabile a operazioni similari nello stesso Stato membro.

Regime transitorio dell’imposta sui conferimenti

L’articolo 7 consente agli Stati membri che applicavano l’imposta sui conferimenti al 1° gennaio 2006 di continuarla, purché rispettino gli articoli 8-14. Se uno Stato membro cessa di applicarla dopo tale data, non può reintrodurla; sono previste ulteriori preclusioni alla reintroduzione per specifiche categorie di conferimenti e per esenzioni già concesse.

Aliquota massima e unicità dell’imposta

L’articolo 8 prevede che l’imposta sui conferimenti sia applicata a un’unica aliquota, non superiore a quella vigente al 1° gennaio 2006 nello Stato membro interessato e, in ogni caso, non superiore all’1%.

Facoltà degli Stati membri di escludere determinate entità

L’articolo 9 consente agli Stati membri di non considerare come società di capitali, ai fini dell’imposta sui conferimenti, i soggetti che rientrerebbero nella definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 2.

Riparto della potestà impositiva per l’imposta sui conferimenti

L’articolo 10 individua le operazioni tassabili nei casi in cui uno Stato membro mantenga l’imposta sui conferimenti: conferimenti di cui all’articolo 3, lettere a)-d), se la sede della direzione effettiva è nello Stato membro; conferimenti di cui alle lettere e) e f); conferimenti di cui alle lettere g)-j) se lo Stato decide di tassarli; trasferimenti con elementi di collegamento con paesi terzi; e messa a disposizione di capitali a una filiale in uno Stato membro quando società e sede sono in un paese terzo.

Base imponibile dell’imposta sui conferimenti

L’articolo 11 determina la base imponibile secondo il tipo di operazione: valore reale dei beni conferiti o da conferire per costituzione, aumenti e alcune trasformazioni; valore reale del patrimonio per trasformazioni e trasferimenti da paesi terzi; importo nominale per aumenti di capitale e prestiti assimilati; valore reale dei servizi prestati per conferimenti in servizi. È ammesso, in taluni casi, l’uso del valore reale delle quote assegnate, con un minimo pari al valore nominale delle quote stesse.

Esclusioni dalla base imponibile

L’articolo 12 esclude dalla base imponibile i beni o prestiti già tassati e poi impiegati in un aumento di capitale. Consente inoltre agli Stati membri di escludere i conferimenti dei soci illimitatamente responsabili, ma in tal caso l’operazione di limitazione della responsabilità diventa imponibile. È prevista anche una possibile esclusione per aumenti di capitale successivi a una riduzione per perdite, se effettuati entro quattro anni.

Esenzioni facoltative per talune società

L’articolo 13 consente esenzioni per conferimenti a società di servizi di pubblica utilità a prevalente controllo pubblico e a società che perseguono unicamente e direttamente finalità culturali, sociali, assistenziali o educative. L’esenzione si estende anche alla messa a disposizione di capitali a una filiale nello Stato membro, nelle condizioni dell’articolo 10, paragrafo 4.

Procedura derogatoria per equità fiscale o ordine sociale

L’articolo 14 permette esenzioni o riduzioni di aliquota per categorie determinate di conferimenti o società, per motivi di equità fiscale, ordine sociale o per far fronte a situazioni particolari, previa richiesta tempestiva alla Commissione ai fini dell’articolo 97 del trattato.

Termine di recepimento e obblighi nazionali

L’articolo 15 impone agli Stati membri di adottare entro il 31 dicembre 2008 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 e 14. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza.

Abrogazione della direttiva precedente e riesame

L’articolo 16 abroga la direttiva 69/335/CEE con effetto dal 1° gennaio 2009, salvi gli obblighi di attuazione relativi ai termini indicati nell’allegato II, parte B. L’articolo 17 prevede che la Commissione riferisca al Consiglio a intervalli triennali, in particolare in vista della possibile soppressione dell’imposta sui conferimenti.

Entrata in vigore e applicazione differita di alcune disposizioni

L’articolo 18 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli articoli 1, 2, 6, 9, 10 e 11 si applicano dal 1° gennaio 2009.

Come è indicizzato

Materiefiscalità indirettasocietàmercato internomovimento dei capitaliimposte di registro e bollo

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