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Sentenza

Sentenza n. 2491/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202506864

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del capo della sentenza del Consiglio di Stato n. 350/2025 relativo alla condanna del Ministero al pagamento delle spese del precedente giudizio di ottemperanza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (interessata all’ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’esatta ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 350/2025, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri di legge. La sentenza era stata notificata al Ministero il 21 febbraio 2025. Secondo la ricorrente, l’Amministrazione aveva dato esecuzione alla parte relativa al riesame della domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all’estero, ma non aveva corrisposto le somme dovute a titolo di spese processuali. Il Ministero non ha contestato tale ricostruzione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, rilevando che il capo della sentenza n. 350/2025 relativo alla condanna alle spese non risultava eseguito e che la ricostruzione della ricorrente non era stata contestata dal Ministero. Ha ordinato all’Amministrazione di dare completa e integrale attuazione alla sentenza entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, disponendo in particolare il pagamento di euro 2.000,00 per competenze legali, oltre oneri di legge, e di euro 300,00 per il rimborso del contributo unificato anticipato, in favore del difensore antistatario. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, riservandosi la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione anche di un autonomo capo di condanna alle spese contenuto in una sentenza passata in giudicato legittima l’ordine giudiziale di integrale adempimento entro un termine assegnato all’amministrazione.
  • Quando l’amministrazione non contesta la ricostruzione relativa alla persistente mancata esecuzione di una statuizione giudiziale, tale mancata contestazione può essere valorizzata dal giudice dell’ottemperanza ai fini dell’accertamento dell’inadempimento.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione della sentenza, il giudice dell’ottemperanza può riservarsi di nominare un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva a nome e spese dell’amministrazione.
  • La condanna alle spese processuali può essere eseguita mediante liquidazione in favore del difensore antistatario, comprensiva degli oneri di legge e del rimborso del contributo unificato anticipato, quando ciò risulta dal titolo giudiziale da eseguire.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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