Cassazione Penale, Sentenza n. 17037/2022 del 02/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma, da parte della Corte d'appello di Roma, della confisca di prevenzione disposta nei confronti di PANZIRONI David su beni di cui la ricorrente sarebbe stata fittizia intestataria. Denunciava vizi di motivazione per la mancata valutazione di documenti attestanti vincite per oltre €91.000 (45 tagliandi, 45 schede identificative firmate e 45 assegni non trasferibili privi di data/luogo) che proverebbero la lecita provenienza dei fondi; contestava inoltre la mancata considerazione di elementi quali la detenzione di PANZIRONI nel periodo 2010-2012, la confisca di €367.880 a PANZIRONI, precedenti valutazioni del Tribunale di Roma sull'origine dei redditi, la presunta alienazione da parte della madre per €50.000 e la capienza di conti correnti, sostenendo che tali elementi avrebbero dovuto escludere la natura illecita delle provviste impiegate per l'acquisto degli immobili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il limite della sindacabilità in sede di legittimità nei procedimenti di prevenzione, ammessa soltanto per violazione di legge (art. 10, comma terzo, codice antimafia), escludendo la possibilità di rinnovare il sindacato sui fatti e sulle valutazioni di merito o sulla presunta illogicità manifesta della motivazione. La Corte territoriale era stata ritenuta aver fornito ampia e motivata ricostruzione della pericolosità estesa (dal 1995 in poi) e delle disponibilità economiche, rilevando l'assenza di prove certe della effettiva percezione e della tracciabilità delle somme indicate nei tagliandi/assegni e l'inconsistenza probatoria delle donazioni e della alienazione riferita. Per questi motivi la Cassazione ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 10, comma terzo, Codice antimafia (D.lgs. 159/2011)
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; pertanto il sindacato sulla motivazione in Cassazione è assai limitato e non può trasformarsi in riesame di questioni di fatto.
art. 4, legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Riferimento storico alla disciplina della impugnazione nei provvedimenti di prevenzione ripresa dal codice antimafia; utile a motivare il regime restrittivo del sindacato di legittimità.
art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575
Ulteriore richiamo normativo storico che conferma i limiti procedurali all'impugnazione dei provvedimenti di prevenzione.
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
La nozione di 'illogicità manifesta' quale vizio deducibile in Cassazione è qualificata: nei procedimenti di prevenzione non è ammissibile lamentare questo vizio come mera riformulazione di questioni di fatto; sono invece deducibili motivazioni inesistenti o meramente apparenti.
art. 616, cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e l'eventuale inflizione di somme in favore della Cassa delle Ammende a carico del ricorrente, che la Corte ha quantificato in €3.000,00 per equità in presenza di profili di colpa.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma sulle modalità di trattazione (contenente regole straordinarie, ad es. in tema di udienze a distanza o modalità semplificate) che è stata richiamata per la forma di trattazione del ricorso.
Massime di principio
- Nei procedimenti di prevenzione la Cassazione è limitata al controllo di legittimità (violazione di legge); non è una sede per riesaminare fatti o rivalutare la prova.
- Documenti che attestano vincite o trasferimenti di denaro devono essere corredati da elementi di prova della effettiva percezione e della tracciabilità (movimentazioni bancarie, dati di emissione degli assegni, riscontri contabili) per poter modificare una valutazione di origine illecita delle provviste.
- Dichiarazioni di donazioni o alienazioni familiari richiedono riscontri formali (atti notarili, registri, bonifici, conti intestati) per avere efficacia probatoria in sede di prevenzione.
- La presenza di ingenti somme sequestrate a terzi conviventi o cointeressati rafforza la valutazione di provviste illecite se tali somme sono rinvenute in contesti collegati ai beni sottoposti a confisca.
- Per impugnare efficacemente un provvedimento di prevenzione bisogna mirare a censurare vizi di diritto o a dimostrare l'assenza totale di motivazione (motivazione inesistente o meramente apparente), non soltanto a proporre rivalutazioni probatorie.
- Quando si deducono fatti eccezionali (come vincite ripetute o somme ingenti) è necessario documentare la catena di possesso e la movimentazione delle somme, altrimenti tali elementi possono essere considerati inverosimili e non idonei a scalfire la motivazione della Corte territoriale.
- È utile, prima dell'impugnazione in Cassazione, che il difensore abbia posto in sede di merito richieste istruttorie e prodotto prove documentali chiare: la mancata acquisizione o la genericità delle prove rende più probabile l'inammissibilità del ricorso per la limitatezza del sindacato di legittimità.
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