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Ordinanza

Ordinanza n. 3551/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione prima, del 9 febbraio 2023, n. 356, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202210040

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia che ha deciso controversie relative alla deliberazione ARERA n. 266/2022/R/eel, attuativa del tetto sui ricavi nel mercato all’ingrosso dell’energia elettrica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Nel giudizio d’appello, concernente la legittimità della disciplina nazionale introdotta dall’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 e della deliberazione ARERA n. 266/2022/R/eel, il Consiglio di Stato aveva rimesso alla Corte di giustizia tre questioni pregiudiziali relative: alla compatibilità del tetto nazionale sui ricavi all’ingrosso con l’art. 5, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2019/944; all’eventuale effetto retroattivo dell’art. 8, paragrafo 1, lett. a), del regolamento (UE) 2022/1854; e alla compatibilità del metodo nazionale di calcolo del tetto con gli artt. 6-8 e con le definizioni di ricavi di mercato e ricavi eccedenti del medesimo regolamento. Dopo le sentenze della Corte di giustizia nelle cause Electrabel e Secab, il GSE ha chiesto il ritiro della domanda pregiudiziale, sostenendo che le questioni fossero state già risolte. ARERA ha aderito alla richiesta. L’impresa ricorrente in primo grado si è opposta, deducendo che le questioni sottoposte dal Consiglio di Stato non fossero materialmente identiche a quelle decise dalla Corte e che non fosse intervenuta l’estinzione del giudizio principale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato ammissibile l’istanza di ritiro, precisando che essa può essere proposta da una parte anche durante la sospensione del giudizio principale, poiché attiene al procedimento incidentale pregiudiziale e costituisce impulso all’esercizio di un potere officioso del giudice. Nel merito, ha però respinto l’istanza. Il ritiro è possibile quando sopravvengano eventi che eliminino la pendenza o la rilevanza concreta della controversia principale, come rinuncia agli atti, accordo transattivo o altra causa di estinzione, oppure quando la questione interpretativa sia divenuta materialmente identica a una già decisa dalla Corte o sia stata risolta da una giurisprudenza consolidata. Nel caso concreto non vi è stata estinzione del giudizio né rinuncia alle censure fondate sul diritto dell’Unione; inoltre, le questioni sollevate non sono materialmente identiche a quelle affrontate nelle sentenze Electrabel e Secab e non risultano integralmente chiarite da una giurisprudenza consolidata. Il Consiglio di Stato ha quindi mantenuto il rinvio pregiudiziale, segnalando alla Corte un errore materiale nell’incipit del secondo quesito: esso deve essere letto come riferito all’ipotesi di risposta positiva al primo quesito, conformemente alla motivazione dell’ordinanza di rimessione. Ha disposto la trasmissione dell’ordinanza alla Cancelleria della Corte di giustizia e alle parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 100, par. 1, regolamento di procedura della Corte di giustizia dell’Unione europea

    La possibilità che il giudice nazionale ritiri la domanda di pronuncia pregiudiziale è contemplata dall’articolo 100, paragrafo 1

    Prevede la possibilità per il giudice nazionale rimettente di ritirare la domanda di pronuncia pregiudiziale.

  • art. 298, comma 1, c.p.c.

    nel corso del quale non possono essere compiuti atti del procedimento

    La sospensione del giudizio principale non impedisce gli atti inerenti al procedimento incidentale pregiudiziale.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    applicabile al processo amministrativo in forza di rinvio

    Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina della sospensione prevista dal codice di procedura civile.

  • art. 15-bis d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla l. 28 marzo 2022, n. 25

    Disciplina nazionale oggetto delle questioni pregiudiziali, relativa al tetto sui ricavi nel mercato all’ingrosso dell’energia elettrica.

  • art. 5, paragrafi 3 e 4, direttiva (UE) 2019/944

    Costituisce parametro dell’interpretazione richiesta alla Corte circa gli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell’energia elettrica.

  • art. 8, paragrafo 1, lett. a), regolamento (UE) 2022/1854

    Costituisce parametro della questione relativa alla possibilità di mantenere misure nazionali che limitano ulteriormente i ricavi di mercato.

  • artt. 6, 7 e 8 regolamento (UE) 2022/1854

    Rilevano per la verifica della compatibilità del tetto nazionale e del relativo metodo di calcolo con la disciplina europea sui ricavi inframarginali.

  • art. 2, punti 5 e 9, regolamento (UE) 2022/1854

    Contiene le definizioni europee di ricavi di mercato e ricavi eccedenti, richiamate nella terza questione pregiudiziale.

  • art. 99 c.p.a.

    Richiamato indirettamente attraverso la giurisprudenza dell’Adunanza plenaria sul ritiro delle domande pregiudiziali.

Massime di principio

  • Il giudice nazionale può ritirare una domanda di pronuncia pregiudiziale anche su istanza di una parte e durante la sospensione del giudizio principale, poiché l’istanza attiene al procedimento incidentale davanti alla Corte di giustizia e costituisce impulso all’esercizio di un potere officioso del giudice.
  • Il ritiro della domanda pregiudiziale è giustificato quando un incidente processuale, quale la rinuncia agli atti, la composizione amichevole o altra causa di estinzione, faccia venir meno la pendenza effettiva della controversia principale e la rilevanza concreta della questione interpretativa.
  • Un giudice nazionale di ultima istanza può ritirare il rinvio quando la questione sia materialmente identica a una già decisa dalla Corte di giustizia oppure quando una giurisprudenza consolidata abbia definitivamente chiarito il punto di diritto, secondo l’eccezione prevista dalla giurisprudenza Cilfit.
  • La mera analogia tra una questione pregiudiziale pendente e questioni già decise dalla Corte di giustizia non basta per il ritiro: occorrono rigorosa identità delle questioni oppure un chiarimento interpretativo consolidato e definitivo dei punti di diritto rilevanti.
  • Quando il giudice nazionale mantiene il rinvio pregiudiziale, può segnalare alla Corte di giustizia un errore materiale nell’ordinanza di rimessione e precisare la corretta lettura del quesito alla luce della motivazione complessiva dell’ordinanza.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiRegolazione dell'energia (ARERA)Rinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazionePrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaSopravvenuta carenza di interesse

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