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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35384/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Banca ha chiesto l'ammissione al credito ex art. 58 d. lgs. n. 159/2011 relativo al credito ipotecario vantato nei confronti di Biancardi Fausto (condannato e con somma confiscata). Il Tribunale di Udine, con ordinanza del 07/10/2021, ha dichiarato inammissibile la nuova istanza ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., ritenendola mera riproposizione della precedente istanza già rigettata il 26/04/2021. La Banca ha invece sostenuto di avere depositato nuova documentazione idonea a dimostrare la sua buona fede al momento dell'erogazione del mutuo, documentazione non prodotta nella precedente istanza; ha inoltre dedotto violazione del contraddittorio per l'adozione del procedimento semplificato ai sensi dell'art. 666 c.p.p. e richiamato la tutela del terzo in buona fede in procedimento di confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il fascicolo al Tribunale di Udine per un nuovo esame. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la nuova istanza non potesse essere considerata mera riproposizione, poiché accompagnata da documentazione relativa alla buona fede della banca non presente nella precedente istanza; pertanto la preclusione prevista dall'art. 666, comma 2, c.p.p. non operava. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali secondo cui la declaratoria di inammissibilità per riproposizione non può essere applicata se vengono dedotti fatti o prodotti documenti non valutati nella decisione precedente.

Norme richiamate

  • art. 58 d. lgs. n. 159/2011

    Norma invocata per l'ammissione al credito del terzo su beni confiscati; la Banca ha chiesto tutela sulla base di tale disposizione.

  • art. 666 c.p.p. (comma 2 e comma 3)

    Comma 2 consente al giudice di dichiarare inammissibile l'istanza se mera riproposizione; la Corte ha precisato che tale preclusione non opera quando sono dedotti fatti o prodotti documenti non esaminati nella decisione precedente. Comma 3 riguarda la procedura e le modalità di trattazione (sintetica) che non possono ledere il diritto al contraddittorio se indebite.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per i limiti in cui la ricorrente ha formulato i motivi in cassazione (contenimento dei motivi ai limiti necessari per la motivazione).

  • art. 178 c.p.p.

    Invocato dalla banca in relazione alla nullità per violazione del contraddittorio se fosse stata utilizzata indebitamente la procedura non partecipata; la Corte ha richiamato il principio ma ha deciso l'annullamento per mancata valutazione della nuova documentazione.

  • Giurisprudenza citata (Cass. Sez. 1, Sent. n.19358/2016 e altre)

    La giurisprudenza richiamata afferma che la preclusione prevista dall'art. 666, comma 2, c.p.p. non opera quando l'istanza deduce fatti o produce documenti non esaminati nella precedente decisione; ciò ha sostenuto la decisione di annullare e rinviare.

Massime di principio

  • Una richiesta dichiarata "riproposizione" ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p. può essere comunque ammissibile se il terzo produce nuovi fatti o documenti non valutati nella istanza precedente: tali elementi devono essere effettivamente nuovi e rilevanti.
  • La procedura semplificata di cui all'art. 666 c.p.p. (con possibile dichiarazione di inammissibilità senza udienza) è applicabile solo quando si tratti effettivamente di mera ripetizione o di palese difetto di condizioni di legge; non può essere usata per eludere la valutazione di nuova documentazione rilevante.
  • Se il terzo sostiene la propria buona fede (es. banca in relazione a mutuo ipotecario), è importante allegare e documentare tale circostanza nella prima istanza o, se nuova documentazione emerge successivamente, motivare perché non fosse disponibile prima.
  • La violazione del contraddittorio per l'adozione di procedure non partecipate può dar luogo a censure (art. 178 c.p.p.), ma la Cassazione tende ad annullare e rinviare quando il vizio è costituito dal mancato esame di elementi nuovi piuttosto che dall'impiego meccanico del procedimento semplificato.
  • In sede di confisca e incidenti di esecuzione, i terzi in buona fede godono di tutela: la prova della buona fede è determinante e, se rilevante e nuova, impedisce il rigetto per mera riproposizione.

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